Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/03/2019 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva contestato alla società partecipata maggiori redditi derivanti dalla deduzione di costi pubblicitari non integralmente pagati e dalla detrazione dell'intera IVA. Poiché la società aveva una compagine ristretta, composta da due soci titolari del 60% e del 40% del capitale, l'Ufficio aveva presunto che i maggiori utili non contabilizzati fossero stati distribuiti occultamente ai soci in proporzione alle rispettive quote. La ricorrente ha censurato, da un lato, l'omessa sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio promosso dalla società e, dall'altro, la mancata prova, da parte dell'Agenzia, dell'effettiva distribuzione degli utili ai soci.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto applicabile la presunzione, elaborata dalla giurisprudenza, secondo cui nelle società di capitali a ristretta base azionaria gli utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci pro quota, salvo prova contraria, come l'accantonamento o il reinvestimento degli utili nella società. La contribuente non aveva contestato la ristrettezza della compagine sociale né dimostrato che gli utili fossero stati reinvestiti o accantonati. Il motivo sulla sospensione è stato ritenuto assorbito e comunque infondato: non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e non erano state formulate specifiche critiche alla decisione resa nel giudizio pregiudicante. La ricorrente è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 400 euro, oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • Articoli 108 e 109 TUIR

    Le disposizioni sono state richiamate dall'Agenzia per contestare la deducibilità integrale del costo pubblicitario, ritenendo deducibile soltanto la parte effettivamente pagata secondo i criteri fiscali di competenza, certezza e determinabilità.

  • Articolo 2697 del codice civile

    La contribuente sosteneva che spettasse all'Agenzia provare, oltre ai maggiori redditi societari, anche l'effettiva distribuzione degli utili ai soci. Il giudice ha invece ritenuto operante la presunzione derivante dalla ristretta base sociale, lasciando al socio la prova contraria.

  • Articolo 112 del codice di procedura civile

    È stato invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione. Il giudice ha ritenuto che l'istanza fosse stata implicitamente respinta e che ciò non integrasse un vizio decisorio.

  • Articolo 295 del codice di procedura civile

    La sospensione necessaria del processo non è stata ritenuta applicabile in presenza di una decisione non ancora passata in giudicato nel giudizio ritenuto pregiudicante.

  • Articolo 337, comma 2, del codice di procedura civile

    L'eventuale sospensione discrezionale del giudizio presuppone una valutazione espressa sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e richiede che la parte indichi specificamente le ragioni di critica a quella decisione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla ristretta base azionaria

    Nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria e familiare, gli utili non contabilizzati si presumono attribuiti pro quota ai soci, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti.

    La ristrettezza del numero dei soci, unita ai rapporti di solidarietà e reciproco controllo, costituisce il fatto noto dal quale può essere presunta la distribuzione degli utili extracontabili. Non si tratta di una presunzione di secondo grado, perché la presunzione parte dalla struttura societaria e dalla conoscibilità degli affari sociali.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con pochi soci, soprattutto se legati da rapporti familiari o di stretta collaborazione, l'accertamento di utili extracontabili può comportare la presunzione della loro distribuzione ai soci in proporzione alle quote possedute.
  • Il socio può superare la presunzione fornendo una prova concreta che gli utili non siano stati distribuiti, ma siano stati accantonati, reinvestiti nella società o comunque destinati a finalità incompatibili con la distribuzione occulta.
  • Non è generalmente sufficiente negare genericamente di aver percepito gli utili o contestare in astratto la validità della presunzione: occorre contestare i presupposti fattuali, come la ristrettezza della compagine sociale, oppure offrire elementi documentali contrari.
  • La pendenza di un giudizio riguardante la società non comporta automaticamente la sospensione del giudizio personale del socio. Per ottenere una sospensione discrezionale occorre formulare critiche specifiche alla decisione resa nel procedimento pregiudicante e documentarne il contenuto.
  • Quando l'accertamento societario costituisce il presupposto dell'accertamento personale del socio, è importante seguire entrambi i giudizi e dedurre tempestivamente le contestazioni sia sulla quantificazione del maggior reddito societario sia sulla presunta distribuzione ai soci.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.