Cassazione Penale, Ordinanza n. 28143/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l'esito di merito già sfavorevole all'imputato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa delle ammende, nei limiti risultanti dal testo trasmesso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Noia per furto pluriaggravato. Con un unico motivo ha lamentato la mancata valutazione delle argomentazioni difensive sia quanto all'affermazione di responsabilità, sia quanto al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. La Corte ha ritenuto il motivo generico sotto il profilo della responsabilità, perché non confrontato con una motivazione di merito congrua e logica fondata su elementi fattuali indicati nella sentenza impugnata; lo ha inoltre giudicato aspecifico quanto al bilanciamento delle circostanze, non avendo il ricorso contestato la motivazione che valorizzava i numerosi precedenti penali e il comportamento successivo ai fatti, in particolare la fuga per evitare l'identificazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico le difese già svolte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di responsabilità penale, non è sufficiente denunciare una mancata considerazione delle difese: occorre indicare puntualmente quali passaggi del ragionamento probatorio siano viziati o illogici.
- La censura sul giudizio di bilanciamento delle circostanze è aspecifica se non si confronta con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, come i precedenti penali e la condotta successiva al fatto.
- Una motivazione di merito congrua e logica, fondata su elementi fattuali esplicitati in sentenza, resiste al ricorso che non ne contesti specificamente il percorso argomentativo.
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