Sentenza del 08/07/2016 n. 13958 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI - Variazioni del luogo di esercizio dell'attività - Obbligo di dichiarazione - Violazione - Conseguenze - Presunzione di cessione - Definizione della sanzione ex art. 15 della l. n. 289 del 2002 - Operatività della presunzione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva acquistato un immobile usufruendo dell'agevolazione "prima casa", ma lo aveva rivenduto senza avervi mai trasferito la propria residenza. Successivamente aveva acquistato un altro immobile entro l'anno dalla vendita, chiedendo nuovamente l'agevolazione e utilizzando il credito d'imposta previsto per il riacquisto. Ha sostenuto che, ai fini del mantenimento del beneficio, fosse sufficiente il riacquisto di un'altra abitazione entro l'anno, senza che fosse necessario aver trasferito la residenza nel primo immobile acquistato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, in caso di vendita dell'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" e successivo riacquisto entro un anno, il contribuente deve dimostrare l'effettiva destinazione abitativa degli immobili oggetto delle singole operazioni, anche mediante il concreto trasferimento della residenza anagrafica. Poiché la contribuente non aveva mai trasferito la residenza nel primo immobile, è stata confermata la decadenza dall'agevolazione, con recupero delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni, nonché del credito d'imposta utilizzato. La ricorrente è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte prima, art. 1, nota II-bis
L'agevolazione riguarda l'acquisto di una casa di abitazione non di lusso ubicata nel Comune di residenza dell'acquirente o nel Comune in cui questi trasferisca la residenza entro diciotto mesi dall'acquisto.
La norma non tutela meri progetti abitativi futuri o eventuali, ma richiede un'effettiva e concreta destinazione dell'immobile ad abitazione propria. In caso di vendita entro cinque anni e riacquisto entro l'anno, il beneficio può essere mantenuto solo se l'acquirente dimostra la concreta destinazione abitativa degli immobili interessati.
Legge n. 448 del 1998, art. 7
Prevede un credito d'imposta per chi vende l'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa" e ne acquista un altro entro un anno.
Il credito d'imposta è collegato alla spettanza dell'agevolazione per le operazioni immobiliari considerate; se il contribuente decade dal beneficio, deve essere recuperato anche il credito utilizzato.
Legge n. 162 del 1982, art. 1, comma 6
La sentenza di merito vi aveva fatto riferimento, ma la decisione della Cassazione viene fondata principalmente sui requisiti risultanti dalla disciplina applicabile dell'agevolazione "prima casa" e sulla necessità di un'effettiva destinazione abitativa.
Massime di principio
- L'acquisto e il successivo riacquisto entro un anno non bastano, da soli, a conservare l'agevolazione "prima casa": occorre che l'immobile acquistato sia concretamente destinato ad abitazione propria.
- Il trasferimento della residenza anagrafica nel termine previsto costituisce, in linea generale, un elemento essenziale per dimostrare l'effettiva destinazione abitativa, salvo specifiche esenzioni o comprovati impedimenti riconosciuti dalla legge.
- La vendita dell'immobile agevolato senza avervi mai trasferito la residenza può comportare la decadenza dal beneficio, anche se il contribuente acquista successivamente un'altra abitazione.
- Il credito d'imposta collegato al riacquisto dipende dalla validità dell'agevolazione: se questa viene disconosciuta, anche il credito utilizzato può essere recuperato dall'Amministrazione finanziaria.
- Per evitare contestazioni, è opportuno documentare tempestivamente il trasferimento della residenza e l'effettivo utilizzo dell'immobile come abitazione principale.
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