Cassazione Civile, Ordinanza n. 08291/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing stipulato per finanziare la costruzione di una centrale eolica su terreni di terzi mediante costituzione di un diritto di superficie. L'utilizzatrice ha agito contro la concedente lamentando: grave inadempimento per ritardo ingiustificato nella stipula del leasing, indebita detrazione di somme in compensazione rispetto al finanziamento deliberato, omessa erogazione dell'integrazione del finanziamento, e addebito di interessi di preammortamento oltre la decorrenza contrattuale. In primo grado le domande sono state respinte; la Corte d'appello ha confermato. Con il ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, la ricorrente ha dedotto principalmente: 1) violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. per avere la corte di merito escluso la rilevanza di norme e documenti non tempestivamente prodotti o richiamati; 2) errata applicazione delle preclusioni istruttorie e della disciplina sulla produzione documentale, sostenendo che i documenti fossero comunque rilevanti e che la loro utilizzabilità fosse stata illustrata in comparsa conclusionale; 3) violazione delle norme su responsabilità, buona fede e diligenza, per non avere la corte di merito valorizzato la peculiare celerità richiesta nel settore delle energie rinnovabili e per avere distribuito erroneamente l'onere probatorio; 4) erronea valutazione della funzione pratica del contratto e delle clausole di esonero di responsabilità; 5) violazione delle regole contrattuali, sostenendo che la concedente si fosse obbligata a mettere a disposizione tutte le somme necessarie alla costruzione; 6) errata interpretazione del contratto e mancato coordinamento delle clausole; 7) violazione del principio di non contestazione in tema di canoni di prelocazione dopo la connessione alla rete elettrica e al GSE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché, in parte, non confrontati con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, in parte perché basati su produzioni documentali tardive e su questioni non tempestivamente introdotte, e in parte perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che la parte che invoca un danno deve offrire un principio di prova quantitativa del pregiudizio allegato; che i documenti devono essere prodotti e specificamente illustrati nei termini di legge, non essendo sufficiente il richiamo in comparsa conclusionale; che l'interpretazione del contratto e l'accertamento della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità sono apprezzamenti di merito, sindacabili solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici, qui non specificamente denunciati; e che il giudizio sulla non contestazione è riservato al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si è confrontata con la ratio della sentenza di merito e con il rilievo sulla mancata prova quantitativa del danno
art. 115 c.p.c.
il giudice può valutare solo i documenti tempestivamente prodotti e specificamente richiamati; la deduzione di non contestazione non può supplire alle preclusioni istruttorie
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio motivazionale, ma la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio rilevante in cassazione
art. 183, comma 6, c.p.c.
la produzione documentale deve avvenire nei termini delle memorie istruttorie; la successiva indicazione in comparsa conclusionale è tardiva
art. 112 c.p.c.
la doglianza è stata respinta perché rivolta a una rivalutazione del merito e della non contestazione, non a una vera omissione di pronuncia
art. 1173 c.c.
richiamato tra le norme in tema di fonte dell'obbligazione e responsabilità, senza accoglimento delle censure
art. 1175 c.c.
usato dalla ricorrente per invocare correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte non ha ravvisato violazioni specifiche
art. 1176 c.c.
richiamato per la diligenza qualificata esigibile dalla concedente; la doglianza è stata reputata meramente devolutiva del merito
art. 1218 c.c.
la Corte ha escluso che fosse stata fornita prova sufficiente dell'inadempimento e del danno, e ha ritenuto inammissibile la diversa ricostruzione prospettata
art. 1337 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere obblighi di buona fede e correttezza; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata
art. 1366 c.c.
invocato come canone ermeneutico del contratto, ma senza specifica dimostrazione della sua violazione
art. 1369 c.c.
richiamato per l'interpretazione secondo natura e oggetto del contratto; la Corte ha ritenuto il motivo una richiesta di diversa lettura del testo negoziale
art. 1370 c.c.
dedotto nel sesto motivo, ma la censura è stata qualificata come richiesta di rivalutazione del merito
art. 1229 c.c.
richiamato in relazione alle clausole di esonero di responsabilità; la Corte ha ritenuto corretta la lettura data dal giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata critica di una sola di esse rende inammissibili le altre censure per difetto di interesse.
- La parte che allega un danno contrattuale deve fornire almeno un principio di prova anche quantitativa del pregiudizio, non essendo sufficiente allegare in astratto un evento sfavorevole o una diminuzione di tariffe o prezzi.
- La produzione documentale nel rito ordinario è soggetta alle preclusioni dell'art. 183 c.p.c.; la mera indicazione dell'utilità del documento in comparsa conclusionale è tardiva e non impone al giudice il suo esame.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione del merito a quella del giudice di merito, né riesaminare liberamente le prove o l'interpretazione complessiva del contratto.
- L'accertamento della natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità e l'interpretazione delle clausole negoziali sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, censurabili in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o di un vizio motivazionale specificamente dedotto.
- Il giudizio sulla sussistenza o meno della non contestazione di un fatto allegato rientra nell'interpretazione delle difese delle parti ed è, di regola, riservato al giudice di merito.
- Nel leasing finanziario la concedente svolge funzione di intermediario finanziario e non sopporta, salvo diverso patto chiaro, i rischi imprenditoriali connessi alla realizzazione e messa in funzione del bene finanziato.
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