Sentenza del 30/03/2016 n. 6077 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento relativo al 1999, con cui l'Amministrazione aveva rilevato l'omessa contabilizzazione di ricavi ai fini IRPEG e IRAP e l'omessa documentazione di operazioni imponibili ai fini IVA. Tra gli otto motivi di ricorso, il motivo decisivo riguardava l'illegittima applicazione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002, nonostante la contribuente avesse presentato una domanda di condono ai sensi dell'art. 9 della medesima legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di accertamento. La proroga biennale non era applicabile perché la contribuente aveva presentato la richiesta di condono: è sufficiente la presentazione dell'istanza, indipendentemente dal suo successivo accoglimento o diniego. Gli ulteriori motivi della società e il ricorso incidentale dell'Agenzia, relativo alle sanzioni, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha accolto direttamente il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Disposizioni sul condono fiscale
La presentazione della domanda di condono rileva ai fini dell'applicazione della disciplina temporale prevista dalla legge, anche se il condono non viene poi perfezionato o viene negato.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
Proroga dei termini di accertamento
La proroga biennale dei termini di accertamento opera nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni agevolative del condono. Non si applica, invece, a chi abbia presentato la relativa richiesta, indipendentemente dal suo esito.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Termini per l'accertamento delle imposte sui redditi
Il termine ordinario di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette non può essere esteso mediante la proroga biennale quando il contribuente abbia presentato una domanda di condono.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
Termini per gli accertamenti IVA
La stessa regola vale per l'IVA: la proroga biennale non è applicabile al contribuente che abbia presentato la richiesta di condono.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 10
Tutela dell'affidamento e della buona fede
La questione è stata dedotta dalla contribuente ma non esaminata dalla Corte, essendo rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla decadenza dell'Amministrazione.
Costituzione, sentenza n. 247 del 2011
Per escludere l'applicazione della proroga biennale è sufficiente la presentazione della richiesta di condono, indipendentemente dal suo accoglimento o diniego.
La proroga costituisce un'estensione eccezionale dei poteri accertativi e deve essere interpretata restrittivamente; non può essere applicata a chi abbia presentato un'istanza di condono.
Massime di principio
- Quando una disciplina fiscale collega una proroga dei termini al mancato utilizzo di un condono, occorre verificare anzitutto se il contribuente abbia presentato l'istanza: la sola presentazione può essere sufficiente a escludere la proroga, anche in caso di diniego o mancato perfezionamento.
- Le proroghe dei termini ordinari di accertamento, in quanto eccezionali, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- Prima di esaminare il merito della pretesa tributaria, è necessario verificare se l'Amministrazione abbia notificato l'accertamento entro il termine di decadenza applicabile; il superamento del termine comporta l'annullamento dell'accertamento.
- Se una questione preliminare, come la decadenza dell'ufficio, è decisiva, il giudice può dichiarare assorbiti gli altri motivi e non esaminare le contestazioni relative alle sanzioni o ad altri profili dell'accertamento.
- L'evoluzione successiva della giurisprudenza può giustificare la compensazione delle spese quando abbia determinato l'incertezza interpretativa esistente al momento dell'introduzione del giudizio.
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