Ordinanza n. 457/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 14.6.2023 , notificato il 18 agosto 2023, di rigetto dell'istanza per sostenere l'esame d'accertamento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di pirotecnico e della capacità tecnica di tenere in deposito e vendere prodotti esplodenti ex artt. 47 e 52 T.U.L.P.S, e di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, connesso ovvero conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza per sostenere l'esame di accertamento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di pirotecnico e della capacità tecnica di tenere in deposito e vendere prodotti esplodenti
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza diretta a sostenere l'esame di accertamento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di pirotecnico e della capacità tecnica di detenere in deposito e vendere prodotti esplodenti ai sensi degli artt. 47 e 52 T.U.L.P.S., chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Rilevato che gli ultimi atti processuali risalgono al novembre 2023, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito, nonché, in caso affermativo, un aggiornamento della situazione e l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e della necessità di ulteriori attività istruttorie. È stato inoltre richiesto alla Prefettura competente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, sugli eventuali provvedimenti o atti sopravvenuti e su ogni elemento rilevante per la permanenza dell'interesse o per l'esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla parte ricorrente di precisare motivatamente entro il 27 maggio 2026 se permanga l'interesse alla decisione e, in caso positivo, di aggiornare la vicenda e indicare l'eventuale necessità di istruttoria. Ha ordinato inoltre alla Prefettura competente di trasmettere chiarimenti documentati e aggiornati sugli sviluppi della controversia. Il Collegio ha avvertito che l'eventuale inerzia della parte ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando il comportamento processuale quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse. La Segreteria dovrà comunicare l'ordinanza alle parti. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
artt. 47 e 52 T.U.L.P.S.
Norme richiamate in relazione all'esame di accertamento dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di pirotecnico e della capacità tecnica di tenere in deposito e vendere prodotti esplodenti.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base per valutare il comportamento processuale della parte e trarre elementi dalla sua eventuale inerzia.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per l'acquisizione e l'aggiornamento degli elementi necessari alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; l'ordinanza avverte che l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata in tal senso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal Collegio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando gli ultimi atti processuali risalgono a un periodo risalente e la causa non è ancora definita, il giudice amministrativo può disporre istruttoria per verificare, mediante una dichiarazione motivata della parte, l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito e per acquisire l'aggiornamento della vicenda sostanziale.
- Il giudice può richiedere all'amministrazione competente chiarimenti documentati e aggiornati sugli eventuali fatti, atti o provvedimenti sopravvenuti che possano incidere sulla permanenza dell'interesse alla decisione o sull'esito del giudizio.
- L'inerzia della parte, previamente compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
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