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Circolare

Circolare numero 61 del 15-3-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni interpretative e operative sulla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevista dall'art. 12 del D.L. 18 gennaio 1996, n. 22. Vengono chiariti i soggetti ammessi, i datori di lavoro abilitati, le modalità di versamento dei contributi, gli adempimenti presso Questure, Uffici del lavoro, Ispettorati e INPS, nonché il coordinamento operativo tra amministrazioni. La circolare precisa anche regole transitorie sugli ingressi dall'estero per il 1996 in attesa del decreto flussi.

Chiarimenti operativi sulla regolarizzazione per offerta di lavoro ex art. 12 D.L. 22/1996

Chiarimenti operativi sulla regolarizzazione per offerta di lavoro ex art. 12 D.L. 22/1996

La circolare ministeriale n. 37 del 14 marzo 1996 fornisce istruzioni uniformi sull'applicazione dell'art. 12 del D.L. 18 gennaio 1996, n. 22, relativo alla regolarizzazione per offerta di lavoro dei cittadini extracomunitari. Il documento interviene per chiarire i soggetti ammessi, i datori di lavoro legittimati, gli adempimenti contributivi e il coordinamento tra Questure, Uffici del lavoro, Ispettorati e INPS.

Soggetti ammessi alla regolarizzazione

La circolare esclude dall'istituto i lavoratori autonomi e, più in generale, i rapporti di collaborazione che non si configurino come lavoro subordinato. Viene tuttavia precisato che i lavoratori autonomi regolarmente presenti in Italia possono accedere al ricongiungimento familiare secondo l'art. 11 del decreto.

Sono regolarizzabili anche gli stranieri che presentino istanza per un rapporto di lavoro subordinato nel settore dello spettacolo, con versamento dei contributi all'ENPALS. Più in generale, possono beneficiare della procedura i cittadini extracomunitari presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995 con:

  • permesso di soggiorno per motivi di lavoro scaduto;
  • permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro, anche non scaduto;
  • permesso per motivi politici o umanitari, compresi casi analoghi a quelli dei provenienti dall'ex Jugoslavia.

La circolare precisa inoltre che, per i titolari di permesso per lavoro non scaduto ma con rapporti di lavoro non realizzati o interrotti, non deve procedersi alla revoca del permesso originario; tali soggetti possono iscriversi nelle liste di collocamento e il permesso potrà essere rinnovato alla scadenza secondo le regole ordinarie.

Sono altresì ammessi alla procedura i lavoratori che abbiano già fruito della regolarizzazione ex art. 12 e che, in seguito, si trovino in stato di disoccupazione.

Interpretazione dell'art. 12, comma 2

Con accordo con il Ministero dell'interno, la circolare interpreta l'art. 12, comma 2, nel senso di accettare la domanda di permesso di soggiorno anche per chi dichiari di aver lavorato per quattro mesi negli ultimi dodici mesi presso lo stesso datore di lavoro, pur non essendo al lavoro il 19 novembre 1995. Rimane comunque indispensabile la presenza in Italia alla data di riferimento.

Vengono così individuati due casi ammissibili:

  • rapporti cessati prima del 19 novembre 1995, purché di durata minima di quattro mesi nel periodo 19 novembre 1994 - 18 novembre 1995;
  • rapporti cessati dopo il 19 novembre 1995, purché iniziati prima di tale data e di durata minima di quattro mesi nei dodici mesi precedenti la cessazione.

Datori di lavoro che possono offrire la regolarizzazione

Possono assumere lavoratori extracomunitari, tramite la dichiarazione di disponibilità prevista dall'art. 12, comma 1, o tramite l'assunzione di cui al comma 4, lettera d), tutti i datori di lavoro italiani e stranieri. Per le imprese straniere è richiesto il solo requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Per la seconda ipotesi del comma 1, la nozione di datore di lavoro comprende le imprese con tale requisito, nonché i cittadini italiani e i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

Regime dei contributi previdenziali

La circolare distingue tre fattispecie.

Per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 19 novembre 1995, il datore di lavoro che assume il lavoratore non comunitario deve versare anticipatamente 6 o 4 mesi di contributi, in funzione della durata del rapporto, rispettivamente a tempo indeterminato, determinato o stagionale. Tali somme sono poi recuperate mediante conguaglio secondo la circolare INPS n. 26 del 27 gennaio 1996. Se il recupero non è possibile per cessazione anticipata del rapporto, la destinazione delle risorse sarà valutata caso per caso.

Per i rapporti in corso alla data della dichiarazione del lavoratore, la dichiarazione deve essere resa entro il 31 marzo 1996. Il datore di lavoro deve versare entro il 17 maggio 1996 i contributi dovuti dalla data di costituzione del rapporto irregolare, maggiorati del 5% annuo. Non sono previste sanzioni e non si applicano gli anticipi di 6 o 4 mesi, riservati ai rapporti instaurati dopo il 19 novembre 1995.

Per i rapporti pregressi non più in atto, il lavoratore che dichiari un rapporto di durata minima di quattro mesi deve versare una somma corrispondente a 4 mesi di contributi per la propria quota. Il versamento consente l'apertura di una posizione assicurativa provvisoria, subordinata alla verifica degli Ispettorati. Se il datore viene individuato, questi regolarizza i contributi per l'intero periodo pregresso, per entrambe le quote, potendo beneficiare delle agevolazioni previste dal comma 10; la somma versata dal lavoratore viene restituita. Se la posizione non è confermata, la posizione assicurativa viene estinta e la somma restituita, salvo le conseguenze di eventuali false dichiarazioni.

Adempimenti operativi e iter procedurale

Il datore di lavoro che abbia reso la dichiarazione di disponibilità ad assumere deve procedere direttamente all'assunzione ai sensi del D.L. 1 febbraio 1996, n. 40. La comunicazione non va inviata alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, ma all'Ufficio provinciale del lavoro competente, allegando la ricevuta del versamento effettuato all'istituto previdenziale ai sensi del comma 6. Successivamente, gli Ispettorati provinciali rilasciano il libretto di lavoro.

Per le dichiarazioni rese dai lavoratori, gli accertamenti dell'Ispettorato del lavoro sono condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno e devono essere svolti con la massima rapidità, in coordinamento con le sedi INPS e nell'ambito dell'attività di vigilanza.

Nelle more degli accertamenti, le Sezioni circoscrizionali per l'impiego iscrivono nelle liste di collocamento i lavoratori del comma 2 dietro esibizione della ricevuta della Questura. La stessa iscrizione è ammessa anche per i lavoratori che abbiano dichiarato di essere in attività ai sensi del comma 1, così da consentire loro di reperire tempestivamente un nuovo impiego in caso di difficoltà con il precedente datore di lavoro.

La circolare richiede inoltre che gli Uffici trasmettano con puntualità le informazioni statistiche richieste, al fine di verificare la funzionalità operativa del decreto anche in vista della sua conversione in legge.

Coordinamento con Questure e INPS

La circolare raccomanda incontri tra Uffici del lavoro, Questure e sedi territoriali INPS per stabilire modalità operative condivise, con scambio di modulistica e personale, secondo una logica di sportello unico.

Lo schema suggerito prevede:

  • primo accesso in Questura entro il 31 marzo 1996, con rilascio di informazioni, modulistica e ricevuta dell'istanza;
  • indicazione al lavoratore di presentarsi, se possibile, insieme al datore di lavoro per agevolare gli accertamenti;
  • effettuazione dei versamenti contributivi secondo le modalità comunicate nel primo incontro;
  • secondo accesso in Questura per il permesso definitivo, con la documentazione richiesta;
  • eventuale presenza di personale di Ispettorato e INPS presso le Questure per accertamenti in tempo reale.

Ingressi dall'estero per l'anno 1996

In attesa del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per il 1996, gli uffici sono invitati a rilasciare le autorizzazioni richieste dopo un rigoroso accertamento dell'indisponibilità di manodopera ai sensi dell'art. 8 della legge n. 943/1986. La circolare sottolinea la necessità di questo approccio per l'esiguo numero di ingressi previsto e per la difficoltà di rivedere le quote nel corso dell'anno.

Indicazioni finali

Il Ministero sollecita la massima diffusione della circolare e il coordinamento con le altre amministrazioni interessate, invitando gli uffici a segnalare eventuali criticità operative per evitare difformità interpretative sul territorio.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare mira a fornire chiarimenti operativi sull'applicazione dell'art. 12 del D.L. 18 gennaio 1996, n. 22, reiterativo del precedente decreto del 18 novembre 1995 con modifiche circoscritte. Le direttive contenute nella circolare devono considerarsi prevalenti rispetto alle precedenti, in base alle intese tra le amministrazioni interessate.

Soggetti che possono beneficiare della regolarizzazione

Sono esclusi i lavoratori autonomi e i rapporti di collaborazione non qualificabili come lavoro subordinato; resta però possibile il ricongiungimento familiare per i lavoratori autonomi regolarmente presenti in Italia. Sono regolarizzabili anche gli stranieri impiegati nel settore dello spettacolo, con versamenti contributivi all'ENPALS. Possono presentare istanza i cittadini extracomunitari presenti in Italia al 19 novembre 1995 con permesso per lavoro scaduto o con permesso rilasciato per motivi diversi dal lavoro, anche se non scaduto, inclusi permessi per motivi politici o umanitari. Non si deve procedere alla revoca del permesso di soggiorno già rilasciato ai lavoratori con permesso per lavoro non scaduto ma con rapporto non realizzato o interrotto; tali soggetti possono iscriversi nelle liste di collocamento. Sono inoltre ammessi i lavoratori già regolarizzati ai sensi dell'art. 12 che, successivamente, siano divenuti disoccupati. Per l'interpretazione dell'art. 12, comma 2, è accettata la domanda di permesso di soggiorno anche per chi dichiari di aver lavorato quattro mesi negli ultimi dodici mesi presso lo stesso datore di lavoro, pur non essendo in attività il 19 novembre 1995; restano centrali la presenza in Italia e i periodi di lavoro indicati.

Datori di lavoro legittimati a offrire la regolarizzazione

Possono assumere lavoratori extracomunitari tramite la dichiarazione di disponibilità o l'assunzione prevista dal comma 4, lettera d), tutti i datori di lavoro italiani e stranieri, purché le imprese straniere risultino iscritte alla Camera di Commercio. Per la seconda ipotesi del comma 1, i datori di lavoro sono le imprese con tale requisito, oltre ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea.

Regole sui contributi previdenziali

Per i rapporti iniziati dopo il 19 novembre 1995 è confermato il versamento anticipato di 6 o 4 mesi di contributi da parte del datore di lavoro, a seconda che il rapporto sia a tempo indeterminato, determinato o stagionale; il recupero avviene tramite conguaglio secondo la circolare INPS n. 26 del 27 gennaio 1996. Se il rapporto cessa prima che il recupero sia completato, la destinazione delle somme sarà definita caso per caso con ulteriori direttive. Per i rapporti in corso alla data della dichiarazione del lavoratore, la dichiarazione deve essere resa entro il 31 marzo 1996 e il datore deve versare entro il 17 maggio 1996 i contributi dovuti dalla costituzione del rapporto irregolare, maggiorati del 5% annuo, senza sanzioni e senza anticipi di 6 o 4 mesi. Per i rapporti pregressi non più in atto, il lavoratore versa una somma pari a 4 mesi di contributi per la propria quota; ciò apre una posizione assicurativa provvisoria, soggetta a verifica ispettiva. Se il datore viene individuato, egli regolarizza le contribuzioni per entrambe le quote per tutto il periodo pregresso e il lavoratore riottiene la somma versata. Se la posizione non viene confermata, la posizione assicurativa è estinta e la somma è restituita, ferme eventuali conseguenze per false dichiarazioni.

Adempimenti operativi presso Uffici, Questure, INPS e Ispettorati

Il datore di lavoro che ha dichiarato la disponibilità ad assumere presenta direttamente l'assunzione secondo il D.L. 40/1996, ma la comunicazione va inviata all'Ufficio provinciale del lavoro competente e non alla Sezione circoscrizionale per l'impiego, allegando la ricevuta del versamento all'istituto previdenziale; gli Ispettorati provinciali rilasciano poi il libretto di lavoro. Gli accertamenti ispettivi sulle dichiarazioni del lavoratore sono condizione per il permesso di soggiorno e vanno eseguiti con massima sollecitudine, in coordinamento con le sedi INPS. Nelle more degli accertamenti, le Sezioni circoscrizionali iscrivono nelle liste di collocamento i lavoratori del comma 2 con la ricevuta della Questura; analogamente possono iscrivere anche i lavoratori del comma 1 che abbiano dichiarato di lavorare, così da consentire loro un nuovo impiego in caso di difficoltà con il precedente datore.

Coordinamento operativo tra amministrazioni

La circolare sollecita accordi operativi con Questure e sedi territoriali INPS, anche mediante scambio di modulistica e di personale, in una logica di sportello unico. Al primo accesso in Questura entro il 31 marzo 1996 il lavoratore dovrebbe ricevere informazioni e modulistica per tutti gli adempimenti; se possibile, dovrebbe essere presente anche il datore di lavoro per agevolare gli accertamenti. Dopo il rilascio della ricevuta, il lavoratore o il datore effettuano i versamenti contributivi; il lavoratore torna poi in Questura per il permesso definitivo, portando la documentazione richiesta. È suggerita anche la presenza di personale di Ispettorato e INPS presso le Questure per accertamenti in tempo reale.

Ingressi dall'estero per l'anno 1996

In attesa del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per il 1996, gli uffici sono invitati a rilasciare le autorizzazioni richieste applicando con rigore l'accertamento di indisponibilità previsto dall'art. 8 della legge 943/1986, secondo le istruzioni vigenti. La scelta è motivata dal numero esiguo di ingressi previsto e dalla difficoltà di modificare le quote nel corso dell'anno.

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