Circolare numero 60 del 12-3-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra come l'INPS debba applicare il D.Lgs. 626/94 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, impostando un sistema di prevenzione e protezione basato su risorse interne, con una struttura centrale di coordinamento e strutture periferiche regionali e di sede. Vengono definite le figure professionali coinvolte, i rispettivi compiti e le modalità di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Sono inoltre indicati i primi adempimenti operativi da realizzare entro il 19 marzo 1996, tra cui le nomine del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, del preposto e la costituzione delle commissioni paritetiche regionali.
Attuazione del D.Lgs. 626/94 nell'INPS: organizzazione del sistema di prevenzione e protezione e primi adempimenti
Attuazione del D.Lgs. 626/94 nell'INPS: sistema di prevenzione e protezione
La circolare definisce il quadro organizzativo e operativo con cui l'INPS intende dare immediata applicazione al D.Lgs. 626/94 in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'impostazione adottata valorizza un modello prevenzionistico attivo, fondato su responsabilità diffuse, professionalità interne, consultazione dei lavoratori e progressiva costruzione di un sistema organico di sicurezza e salute.
Obiettivi della nuova disciplina
Il D.Lgs. 626/94 viene descritto come una svolta rispetto alla normativa previgente, che si basava prevalentemente sul controllo successivo da parte degli organi di vigilanza. La nuova disciplina, invece, attribuisce all'azienda e all'unità produttiva un ruolo proattivo nella prevenzione, richiedendo:
- analisi del ciclo lavorativo;
- individuazione e valutazione dei rischi;
- adozione di misure e dispositivi per eliminarli o ridurli;
- programmazione delle ulteriori misure per i rischi residui;
- informazione ai lavoratori;
- formazione del personale.
La circolare sottolinea che la sicurezza non costituisce un costo aggiuntivo, ma un investimento organizzativo capace di migliorare le condizioni di lavoro, la salute del personale e, conseguentemente, la qualità dei servizi erogati dall'Istituto. Viene anche precisato che il decreto non abroga in via generale la normativa precedente, ma si sovrappone ad essa, intervenendo in alcuni casi con modifiche specifiche.
Modello organizzativo adottato dall'INPS
Per l'attuazione del sistema di prevenzione e protezione l'INPS fa ricorso prioritariamente a risorse e competenze interne, riservando il ricorso a professionalità esterne ai soli casi in cui le capacità interne non siano sufficienti. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi costituito una Struttura di progetto a livello centrale, coordinata dalla Direzione centrale Sistema Qualità, con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività svolte dalle unità periferiche.
Questa struttura centrale:
- rappresenta il punto di riferimento presso la Direzione generale per le esigenze in materia di prevenzione e protezione;
- analizza ed elabora a livello nazionale i dati e le informazioni raccolte;
- favorisce lo scambio di esperienze e conoscenze;
- si raccorda con gli organismi di controllo esterni, quali USL, Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco, ISPESL e INAIL.
La Struttura di progetto è stata integrata con professionalità idonee a garantirne la funzionalità e con il sanitario che assicura la figura del medico competente.
Individuazione del datore di lavoro nelle strutture INPS
Ai fini dell'applicazione del decreto, il Consiglio di Amministrazione ha individuato i soggetti che assumono la veste di datore di lavoro:
- il Direttore centrale per le Risorse Umane per la Sede centrale;
- i Direttori regionali per le Sedi regionali;
- i Direttori di SAP per le rispettive sedi.
A tali soggetti è attribuita la responsabilità di organizzare il servizio di prevenzione e protezione nella propria unità organizzativa e di adottare le misure necessarie nei limiti delle competenze e delle disponibilità di gestione e spesa previste dai regolamenti vigenti. Essi applicano inoltre, nella sede di competenza, i precetti prevenzionistici via via emanati dal Direttore generale su proposta della Struttura di progetto centrale.
Servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione è definito come l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi finalizzati alla prevenzione e protezione dei rischi professionali. I suoi compiti comprendono:
- individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborazione delle misure preventive e protettive;
- elaborazione dei sistemi di controllo;
- predisposizione delle procedure di sicurezza;
- proposte di informazione e formazione;
- partecipazione alle consultazioni sulla tutela della salute e sicurezza;
- fornitura di informazioni ai lavoratori.
La struttura è articolata in due livelli:
- livello centrale, affidato alla Struttura di progetto centrale, che assicura anche l'attuazione pratica delle norme per gli immobili della Sede centrale;
- livello periferico, articolato per Sede regionale e SAP, con supporto della struttura interdisciplinare regionale.
Struttura interdisciplinare regionale
La struttura interdisciplinare regionale è costituita nella Sede capoluogo di regione e svolge attività tecnico-professionali inerenti alla prevenzione e protezione per la Sede regionale e per tutte le sedi della regione, secondo le linee di indirizzo e coordinamento della struttura centrale. Il Direttore regionale, sentiti i coordinatori professionali regionali, nomina i componenti di tale struttura sulla base delle competenze e dei carichi di lavoro, ripartendo gli incarichi tra ingegneri, architetti, geometri e periti, avvocati, medici e statistici presenti nella regione.
La struttura regionale ha anche funzione di raccordo con gli organismi locali di controllo e di interfaccia con la struttura centrale per gli aspetti tecnici e organizzativi. Essa consente di valorizzare la conoscenza concreta delle sedi e delle loro peculiarità, la raccolta di dati sul campo e la verifica costante della funzionalità del sistema di sicurezza locale.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è previsto sia a livello centrale sia a livello locale. Collabora con il datore di lavoro per l'attuazione delle attività di prevenzione e protezione e svolge anche compiti amministrativi connessi ai piani di sicurezza locali.
La circolare stabilisce che:
- per la Sede centrale la funzione è svolta dal responsabile della Struttura di progetto per la prevenzione e protezione;
- per le sedi periferiche la funzione è svolta da un funzionario di fiducia del Direttore di Sede con qualifica non inferiore a Ispettore generale o Direttore di divisione.
In presenza di particolari situazioni, il datore di lavoro locale, d'intesa con il Coordinatore professionale regionale del ramo Tecnico-edilizio e sentito il Direttore regionale, può nominare un appartenente al ramo tecnico-edilizio esterno alla struttura interdisciplinare regionale.
Il medico competente
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Partecipando anche alle attività di informazione e formazione, effettua i controlli sanitari previsti, esprime i giudizi di idoneità alle mansioni specifiche e svolge le visite richieste dal lavoratore, purché correlate ai rischi professionali e alle mansioni svolte.
La circolare indica i requisiti per ricoprire l'incarico, richiamando:
- la specializzazione in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica, tossicologia industriale o specializzazioni equipollenti;
- la docenza o libera docenza nelle materie indicate;
- l'autorizzazione ex art. 55 del D.Lgs. 277/1991, rilasciata dagli assessorati regionali ai medici che abbiano svolto attività di medico del lavoro per almeno quattro anni nella regione.
Il medico competente è nominato dal datore di lavoro tra i medici in forza alla sede e in possesso dei requisiti richiesti; in mancanza di un professionista qualificato, ci si avvale del medico competente della sede limitrofa. Poiché il medico competente è dipendente dello stesso datore di lavoro, quest'ultimo deve fornirgli mezzi e condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
Il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
Il rappresentante per la sicurezza è destinatario di funzioni consultive e propositive e deve essere coinvolto in modo preventivo e tempestivo in tutte le decisioni organizzative che riguardano la sicurezza. Ha diritto a ricevere informazioni e documentazione, a formulare proposte, a presenziare alle ispezioni degli organi di vigilanza, ad accedere ai locali aziendali, a essere consultato nella formazione e nella gestione del sistema e a promuovere misure di prevenzione idonee a tutelare salute e integrità fisica dei lavoratori.
La circolare richiama la disciplina dell'art. 18, che demanda alla contrattazione collettiva le modalità di designazione o elezione, il numero dei rappresentanti, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'esercizio delle funzioni. In via provvisoria, in attesa della disciplina uniforme dell'ARaN, presso ciascuna Sede regionale deve essere costituita, sentite le organizzazioni sindacali locali, una Commissione paritetica composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale, con competenza su tutte le sedi della regione.
Il dirigente e il preposto
La figura del dirigente è individuata come il soggetto responsabile dell'applicazione concreta delle misure di sicurezza predisposte per la sede di appartenenza. Egli attua le indicazioni formulate dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente, senza sostituirsi al datore di lavoro, ma condividendone, entro le proprie competenze, responsabilità di iniziativa, organizzazione e controllo. Nell'INPS tale ruolo è ricondotto ai Direttori centrali, ai Coordinatori generali, ai responsabili degli uffici e ai Coordinatori regionali e di SAP, a seconda della struttura interessata.
Il preposto è definito come il soggetto che, conoscendo gli ambienti di lavoro e i relativi occupanti, vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite. In particolare:
- aggiorna le norme di prevenzione secondo le direttive ricevute;
- controlla la nascita di nuovi fattori di rischio;
- monitora i rischi individuati;
- verifica il rispetto delle norme da parte dei lavoratori;
- informa su rischi e pericoli;
- applica le norme in caso di emergenza, incendio, evacuazione e pronto soccorso;
- fornisce i dispositivi di protezione individuale.
Il numero dei preposti deve essere adeguato alla dimensione della sede e al numero degli immobili. La figura è individuata in un funzionario di ottavo livello e, per i Centri operativi/Agenzie di città, nel relativo direttore.
Primi adempimenti richiesti entro il 19 marzo 1996
La circolare precisa che gli adempimenti immediati richiesti ai datori di lavoro riguardano obblighi minimi, in attesa delle ulteriori linee guida e del decreto modificativo del D.Lgs. 626/94. Entro il 19 marzo 1996 devono essere eseguite le seguenti attività:
- il Direttore regionale deve costituire, sentite le organizzazioni sindacali, la Commissione paritetica regionale che assicura la figura del rappresentante per la sicurezza;
- il Direttore regionale deve altresì costituire, sentiti i coordinatori professionali regionali, la struttura interdisciplinare regionale;
- il Direttore di Sede e il Direttore regionale devono costituire il servizio di prevenzione e protezione della sede;
- devono nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- devono comunicare alla USL competente e all'Ispettorato del lavoro i nominativi dei predetti soggetti.
La circolare richiede inoltre ai Direttori regionali di assicurare il puntuale adempimento delle sedi della regione e di comunicare via fax alla struttura di progetto centrale l'organizzazione adottata in ciascuna regione.
Allegato e comunicazioni alle autorità
L'allegato contiene un fac-simile di comunicazione alla USL e all'Ispettorato provinciale del lavoro con i dati essenziali del luogo di lavoro e dei collaboratori designati per la prevenzione. Sono richiesti, tra gli altri, i dati identificativi della sede, il numero complessivo dei dipendenti, la ripartizione tra maschi e femmine, la presenza di lavoratori non dipendenti o di soggetti esterni e l'indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Punti principali
Obiettivi del D.Lgs. 626/94
Il decreto introduce una logica prevenzionistica attiva, applicabile a tutti i settori pubblici e privati, superando il modello fondato sul solo controllo successivo. Nell'INPS la sicurezza è intesa come investimento organizzativo e culturale, da attuare tramite analisi dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione, programmazione degli interventi, informazione e formazione dei lavoratori. Il decreto non abroga in via generale la normativa precedente, ma si sovrappone ad essa, modificando alcune discipline e imponendo la costruzione di un sistema organico di tutela.
Modello organizzativo dell'INPS
L'INPS organizza il sistema di prevenzione e protezione utilizzando professionalità interne, con ricorso all'esterno solo se le competenze interne non sono sufficienti. A livello centrale opera una Struttura di progetto coordinata dalla Direzione centrale Sistema Qualità, con funzioni di indirizzo, coordinamento, verifica e raccordo con gli organi di controllo esterni. A livello periferico ciascun Direttore regionale e di SAP è individuato come datore di lavoro per la sede di competenza e deve costituire il proprio servizio di prevenzione e protezione, con il supporto della struttura interdisciplinare regionale.
Ruolo del datore di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile della valutazione dei rischi, della definizione delle misure di prevenzione e protezione, dell'emanazione di direttive in materia di sicurezza, dell'organizzazione delle condizioni tecniche, produttive e ambientali sicure, nonché dell'affidamento degli incarichi a lavoratori adeguatamente istruiti. Per la Sede centrale tale funzione è attribuita al Direttore centrale per le Risorse Umane; per le sedi periferiche ai Direttori regionali e ai Direttori di SAP. Il datore di lavoro dispone degli strumenti di gestione e di spesa necessari e applica nella propria sede i precetti prevenzionistici emanati dal Direttore generale.
Servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione è l'insieme di professionalità che supportano individuazione e valutazione dei rischi, elaborazione delle misure preventive e protettive, definizione delle procedure di sicurezza, programmi di informazione e formazione, consultazioni e monitoraggio. Nell'INPS il servizio è articolato su due livelli: centrale, affidato alla Struttura di progetto centrale; periferico, basato sul supporto della struttura interdisciplinare regionale per Sede regionale e SAP. La struttura centrale cura anche la gestione pratica delle norme per gli immobili della Sede centrale, mentre la struttura interdisciplinare regionale svolge attività tecnico-professionali per la Sede regionale e per tutte le sedi della regione.
Figure professionali e relative funzioni
La circolare disciplina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante per la sicurezza, il dirigente e il preposto. Il responsabile del servizio assicura il supporto tecnico e amministrativo; il medico competente collabora con datore di lavoro e servizio, effettua controlli sanitari e giudizi di idoneità; il rappresentante per la sicurezza svolge funzioni consultive e propositive e deve essere coinvolto preventivamente; il dirigente attua concretamente le misure di sicurezza nella propria area; il preposto vigila sull'osservanza delle disposizioni, controlla i rischi e interviene nelle situazioni di emergenza.
Primi adempimenti e scadenze
Entro il 19 marzo 1996 ciascun datore di lavoro deve nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, comunicandone i nominativi alla USL e all'Ispettorato del lavoro; deve inoltre nominare un numero adeguato di preposti. I Direttori regionali devono costituire la Commissione paritetica regionale, che assicura la figura del rappresentante per la sicurezza, e la struttura interdisciplinare regionale. La circolare prevede anche l'invio, via fax, dell'organizzazione assunta in ciascuna regione alla struttura di progetto centrale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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