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Circolare

Circolare numero 58 del 11-3-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la procedura automatizzata delle rateazioni per recepire la disciplina sulla riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione, nonché la gestione delle pratiche con prolungamento fino a 36 mensilità autorizzato dal Ministero del Lavoro. Vengono chiarite le modalità operative per l’acquisizione delle domande, le variazioni successive, il ricalcolo delle sanzioni, la riemissione dei piani e i casi in cui la domanda ministeriale sia accolta o respinta prima o dopo il piano definitivo. Sono inoltre precisati gli effetti della revoca, della rinuncia, della reiezione e dell’estinzione anticipata, oltre alle limitazioni tecniche della procedura e alle funzioni di controllo direzionale.

Implementazione della procedura automatizzata per le dilazioni contributive e la gestione di sanzioni civili/interessi ridotti

Implementazione della procedura dilazioni e gestione delle riduzioni di sanzioni e interessi

La circolare interviene sulla procedura automatizzata delle rateazioni contributive per recepire la disciplina sulla riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione, nonché per gestire le pratiche con prolungamento della dilazione fino a 36 mensilità autorizzato dal Ministero del Lavoro. Il documento descrive sia gli adeguamenti amministrativi sia le nuove funzioni operative da utilizzare nelle diverse fasi del procedimento.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

L’intervento si collega alla delibera n. 288 dell’11/4/1995, che disciplina la richiesta di riduzione delle sanzioni civili ai sensi della legge n. 166/91, e richiama le precedenti istruzioni operative già preannunciate con la circolare n. 123 dell’8/5/1995. L’esigenza è quella di allineare la procedura automatizzata di gestione delle rateazioni alle nuove modalità di trattamento delle domande di riduzione e alle modifiche intervenute nella disciplina.

Ambito di applicazione della procedura

Nella prima fase la procedura consente la gestione soltanto delle domande di rateazione con richiesta di riduzione delle sanzioni civili riferita all’intero debito da dilazionare. In una fase successiva, secondo quanto annunciato, sarà possibile gestire anche le domande nelle quali la riduzione delle sanzioni riguardi solo parte del debito. Restano escluse dalla procedura automatizzata le richieste di riduzione presentate dopo il perfezionamento della dilazione: tali istanze non possono essere acquisite nel sistema e devono essere trattate fuori dalla procedura, con eventuali conguagli se accolte.

Presentazione delle domande e ruolo del Ministero del Lavoro

Le domande di riduzione delle sanzioni civili o degli interessi di dilazione devono essere presentate dalle aziende al Ministero del Lavoro, con copia da esibire all’Istituto. Le istanze possono essere formulate sia prima sia nel corso della rateazione. Il Ministero decide sull’istanza e gli uffici della Direzione Centrale trasmettono alla SAP competente le informazioni necessarie per la definizione della pratica, oltre a comunicare l’esito della decisione ministeriale.

Piano di ammortamento provvisorio

In attesa della decisione ministeriale, la SAP deve predisporre, in presenza dei requisiti, un piano di ammortamento provvisorio. Per la riduzione delle sanzioni civili il piano è redatto per sei mesi a decorrere dalla data della domanda, applicando il tasso degli interessi legali vigente alla stessa data. Per la riduzione degli interessi di dilazione il piano provvisorio è redatto per sei mesi dalla delibera di accoglimento, applicando il 50% del tasso di interesse di dilazione vigente alla data della delibera. La decisione del Ministero può intervenire sia prima sia dopo l’emissione del piano di ammortamento definitivo.

Esiti della decisione ministeriale

In caso di decisione negativa, se l’esito perviene prima del piano definitivo occorre cancellare la richiesta tramite la funzione apposita; se invece l’esito perviene dopo l’emissione del piano definitivo, non è necessario alcun adempimento, poiché il piano deve già essere stato predisposto con sanzioni e interessi in misura ordinaria.

In caso di decisione positiva, se essa arriva prima del piano definitivo il piano provvisorio deve essere riemesso secondo le ordinarie modalità; se arriva dopo il piano definitivo, il piano va riemesso con sanzioni e/o interessi ridotti nella misura indicata dal Ministero.

Effetti di revoca, rinuncia, reiezione ed estinzione anticipata

La circolare chiarisce che, qualora l’azienda non osservi la rateazione concessa e la Sede proceda alla revoca, decade soltanto il beneficio aggiuntivo della riduzione degli interessi. La riduzione delle sanzioni civili può invece essere mantenuta se ricorrono le condizioni previste dalla legge n. 166/91 e se l’azienda paga il residuo debito nel termine assegnato. Lo stesso principio vale nei casi di rinuncia e di reiezione della domanda di rateazione, sempre che il pagamento dei contributi dovuti avvenga entro i termini indicati.

In caso di estinzione anticipata, la riduzione delle sanzioni civili e quella degli interessi di dilazione restano conservate fino alla data fissata per il saldo.

Acquisizione delle domande e variazioni successive

Nella funzione di acquisizione domande è stato introdotto il campo 'richiesta sanzioni ridotte'. L’operatore deve indicare 'sì' o 'no' e, in caso di risposta positiva, deve inserire la data di presentazione della domanda di sanzioni civili ridotte. Il sistema verifica la compatibilità della data e, dopo la conferma e la selezione dei moduli a debito, controlla anche la coerenza tra la data della richiesta e i moduli interessati, segnalando eventuali discordanze.

Se la richiesta di riduzione delle sanzioni perviene dopo l’acquisizione della domanda, l’operatore deve utilizzare la funzione di variazione domanda. Il relativo pannello consente di acquisire o cancellare la richiesta di riduzione delle sanzioni civili e la richiesta di riduzione degli interessi di dilazione. Per tali funzioni il programma richiede la stessa parola chiave prevista per il piano di ammortamento con ulteriore dilazione e l’operatore conferma i dati con F6.

Utility per pratiche già trasmesse al Centro e dilazioni fino a 36 mensilità

Da DMA 160, con la stessa parola chiave, l’operatore può richiamare l’opzione utility dedicata alle variazioni delle domande già trasmesse al Centro. Il pannello consente: la variazione del numero delle rate concesse, il ricalcolo delle sanzioni, la riemissione del piano di ammortamento definitivo con autorizzazione a sanzioni ridotte e/o interessi ridotti, e l’aggiornamento degli archivi DM e SSN.

La variazione del numero delle rate è ammessa solo per rateazioni superiori a 24 mensilità e il sistema ne controlla la congruità.

Ricalcolo delle sanzioni civili

Attivando la funzione di ricalcolo, il programma richiede matricola e data di presentazione della domanda di dilazione e verifica la presenza della richiesta di riduzione. Se il Ministero ha già deciso, l’operatore inserisce il tasso stabilito e conferma con F6 per attivare il ricalcolo. Una volta eseguito, il calcolo non è più riproponibile.

Se il Ministero non ha ancora comunicato la decisione e non sono trascorsi i sei mesi prescritti, il programma effettua automaticamente il ricalcolo al tasso dell’interesse legale vigente alla data della domanda di dilazione. Se invece i sei mesi sono trascorsi, il calcolo avviene al tasso ordinario. Il sistema avvisa l’operatore della necessità di confermare il calcolo proposto.

Gestione del tipo di omissione

La circolare consente di correggere il tipo di omissione associato ai singoli moduli solo quando non risulta acquisita la domanda di riduzione delle sanzioni civili. In tal caso l’operatore può intervenire sui singoli moduli e scegliere il codice corretto tra quelli indicati: E per evasione, I per incertezza, M per morosità, S per spontaneità e L per applicazione interessi legali. La presenza della domanda di riduzione comporta infatti la trattazione uniforme di tutti i moduli inclusi.

Riemissione dei piani definitivi e aggiornamento archivi

La riemissione dei piani di ammortamento definitivi è indicata come funzione momentaneamente inibita, con riserva di successive istruzioni. Anche la funzione di aggiornamento degli archivi, da attivare quando la rateazione è stata correttamente completata, risulta temporaneamente inibita.

Gestione delle pratiche con risposta ministeriale prima del piano definitivo

Se la decisione ministeriale è pervenuta ma il piano definitivo non è ancora stato emesso, la procedura varia a seconda dell’esito. In caso di decisione negativa, prima della riemissione del piano occorre cancellare la richiesta di riduzione delle sanzioni civili e quella degli interessi di dilazione mediante le funzioni di variazione domanda. In caso di decisione positiva, se il piano provvisorio non è stato emesso, l’operatore deve attivare la funzione della procedura dilazioni per emettere il piano provvisorio ai tassi ridotti.

Quando è presente la sola richiesta di interessi ridotti, il piano deve essere attivato ma non inviato all’azienda, perché costituisce base per la successiva stampa dopo l’inserimento del tasso deciso dal Ministero. Quando è presente anche o soltanto la richiesta di sanzioni ridotte, è necessario procedere preliminarmente al ricalcolo delle sanzioni; se sono presenti entrambe le richieste, l’operatore deve combinare la procedura di ricalcolo delle sanzioni con quella di attivazione del piano per gli interessi di dilazione.

Controlli direzionali e supporti di sistema

Il sistema è stato infine dotato di strumenti di controllo direzionale finalizzati a monitorare la corretta osservanza delle disposizioni in materia. I relativi programmi saranno messi in linea con apposito messaggio.

Punti principali

Aggiornamento della procedura e ambito delle novità

La circolare dà seguito alla delibera n. 288 dell’11/4/1995, che disciplina la richiesta di riduzione delle sanzioni civili ai sensi della legge n. 166/91, e annuncia adeguamenti alla procedura automatizzata delle rateazioni. Nella prima fase la gestione riguarda solo le domande di rateazione con richiesta di riduzione delle sanzioni civili riferita all’intero debito da dilazionare; successivamente sarà estesa anche ai casi di riduzione limitata a parte del debito. Restano escluse dalla procedura automatizzata le domande di riduzione presentate dopo il perfezionamento della dilazione, che saranno trattate manualmente con eventuali conguagli.

Riduzione delle sanzioni civili e degli interessi di dilazione

Le domande di riduzione devono essere presentate dalle aziende al Ministero del Lavoro e copiate all’Istituto. Possono essere presentate sia prima sia durante la rateazione. In attesa della decisione ministeriale, la Sede deve predisporre un piano provvisorio di ammortamento: per le sanzioni civili per sei mesi dalla domanda, al tasso degli interessi legali vigenti alla data della domanda di rateazione; per gli interessi di dilazione per sei mesi dalla delibera di accoglimento, applicando il 50% del tasso di interesse di dilazione vigente alla data della delibera. La decisione del Ministero può arrivare prima o dopo il piano definitivo e determina, a seconda dei casi, cancellazione della richiesta, riemissione del piano provvisorio o riemissione del piano definitivo con i benefici riconosciuti.

Effetti di revoca, rinuncia, reiezione ed estinzione anticipata

La circolare precisa che, in caso di revoca della rateazione per mancato rispetto delle scadenze, decade solo il beneficio aggiuntivo della riduzione degli interessi, mentre la riduzione delle sanzioni civili può essere conservata se ricorrono i presupposti della legge n. 166/91 e se il residuo debito viene pagato nel termine assegnato. La riduzione delle sanzioni civili resta inoltre conservabile nei casi di rinuncia e di reiezione della domanda di rateazione, purché il pagamento dei contributi avvenga nei termini assegnati. In caso di estinzione anticipata, sia la riduzione delle sanzioni civili sia quella degli interessi di dilazione restano efficaci fino alla data fissata per il saldo.

Modifiche procedurali e funzioni operative

Sono state introdotte variazioni nelle funzioni del MAIN 01, dell’opzione 07 (utility) e dell’opzione 03 sub.1 (gestione crediti da dilazionare). In acquisizione domande è stato inserito il campo 'richiesta sanzioni ridotte', con controllo della data di presentazione e della compatibilità con i moduli a debito. Se la richiesta arriva dopo l’acquisizione della domanda, l’operatore deve intervenire con la funzione di variazione domanda per acquisire o cancellare le richieste di riduzione delle sanzioni o degli interessi. L’utility consente inoltre di variare il numero delle rate per le pratiche con dilazione fino a 36 mensilità, di ricalcolare le sanzioni e di aggiornare gli archivi, mentre la riemissione dei piani definitivi e l’aggiornamento archivi risultano temporaneamente inibiti.

Ricalcolo sanzioni e gestione del tipo omissione

Per le domande con richiesta di riduzione delle sanzioni, il programma richiede la matricola e la data di presentazione della domanda di dilazione e verifica l’esistenza della richiesta di riduzione. Se il Ministero non ha ancora deciso e non sono trascorsi sei mesi, il ricalcolo avviene automaticamente al tasso dell’interesse legale vigente alla data della domanda; se i sei mesi sono trascorsi, il calcolo avviene al tasso ordinario. In presenza della decisione ministeriale, l’operatore inserisce il tasso stabilito e conferma con F6. La circolare consente anche la correzione del tipo di omissione sui singoli moduli solo quando non risulta acquisita la domanda di riduzione delle sanzioni civili; sono indicati i codici E, I, M, S e L.

Gestione delle pratiche con decisione ministeriale e piano definitivo

Se la decisione del Ministero perviene prima del piano definitivo, in caso di esito negativo occorre cancellare la richiesta di riduzione; in caso di esito positivo il piano provvisorio va riemesso secondo le modalità ordinarie. Se la decisione arriva dopo il piano definitivo, il piano deve essere riemesso con sanzioni e/o interessi ridotti secondo quanto disposto dal Ministero. Per le pratiche già trasmesse al Centro con prolungamento fino a 36 mensilità, è consentita la variazione del numero delle rate solo oltre le 24 mensilità, previa verifica della congruità. La circolare segnala infine l’introduzione di strumenti di controllo direzionale sulla corretta osservanza delle disposizioni.

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