Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 62 del 18-3-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in materia di gravidanza e puerperio, il riscatto dei periodi previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 503/1992 opera solo quando tali periodi non siano già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. La disciplina successiva al 1 gennaio 1994 integra e non sostituisce quella precedente, che continua ad applicarsi per i periodi interni al rapporto di lavoro. Vengono distinti gli effetti per FPLD, Fondo telefonici, altri Fondi sostitutivi dell’AGO e Fondi integrativi, con precisazioni su accredito figurativo, riscatto, obblighi contributivi e rimborso di eventuali versamenti indebiti. Restano inoltre confermate le istruzioni per la compilazione del quadro D dei modelli O1/M.

Accreditamento e riscatto dei periodi di gravidanza e puerperio dopo il 1 gennaio 1994

Accreditamento e riscatto dei periodi di gravidanza e puerperio

La circolare interviene per chiarire l’ambito applicativo dell’art. 14, primo comma, del D.Lgs. 503/1992 in materia di gravidanza e puerperio. L’obiettivo è precisare quando i periodi possono essere coperti da accredito figurativo e quando, invece, è ammesso il riscatto mediante pagamento della riserva matematica, tenendo conto della disciplina preesistente e delle diverse gestioni previdenziali interessate.

Interpretazione della norma e rapporto con la disciplina precedente

Il Ministero del lavoro ha interpretato le espressioni "periodi corrispondenti" e "periodi non coperti da assicurazione" come riferite a eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro. Ne consegue che il riscatto introdotto per i periodi successivi all’1 gennaio 1994 opera solo nei casi in cui non esista già una copertura contributiva, obbligatoria o figurativa.

La circolare sottolinea che la nuova disposizione integra e non sostituisce la normativa precedente. Per i periodi collocati all’interno di un rapporto di lavoro continua quindi a valere la disciplina già vigente, anche oltre il 31 dicembre 1993, in coerenza con l’orientamento richiamato anche dall’ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati il 14 luglio 1995.

Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti viene ribadita la possibilità di accredito figurativo dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, nonché degli eventuali prolungamenti per malattia del bambino fino a tre anni di età o per minori handicappati ai sensi dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale possibilità continua ad applicarsi anche dopo il 31 dicembre 1993 secondo la disciplina vigente.

Per i medesimi soggetti, il riscatto ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 503/1992 è invece consentito solo per i periodi successivi al 31 dicembre 1993, purché collocati fuori dal rapporto di lavoro e purché sarebbero stati fruibili se il rapporto di lavoro fosse stato in essere. La circolare conferma inoltre il requisito del quinquennio di contribuzione per effettiva attività lavorativa già richiamato nelle precedenti istruzioni.

Fondo di previdenza per i telefonici

Per gli iscritti al Fondo di previdenza per i telefonici il riscatto è ammesso soltanto alle stesse condizioni previste per il FPLD. Per i periodi che ricadono all’interno del rapporto di lavoro continua ad applicarsi la disciplina già vigente, richiamata dal punto 5 della circolare n. 8 del 13 gennaio 1994, che si considera prorogata anche ai periodi successivi al 31 dicembre 1993.

Altri Fondi sostitutivi dell’AGO

Per gli iscritti agli altri fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, e precisamente autoferrotranvieri, elettrici e personale di volo, la circolare precisa che prima non era prevista alcuna possibilità di accredito per i periodi in esame. Per tali gestioni la facoltà di riscatto introdotta dall’art. 14 è quindi applicabile, alle condizioni previste, sia ai periodi interni sia a quelli esterni al rapporto di lavoro.

Fondi integrativi e contribuzione I.V.S.

La circolare chiarisce che, per gli iscritti al Fondo di previdenza del personale dipendente dalle Aziende private del Gas e per gli assicurati al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, entrambi a natura integrativa dell’AGO, la copertura figurativa dei periodi interni al rapporto di lavoro esclude l’obbligo della contribuzione I.V.S. al FPLD.

In questa parte vengono quindi modificate le istruzioni contenute al punto 3 della circolare n. 24 del 26 gennaio 1995.

Modelli O1/M e restituzione di somme indebitamente versate

La circolare conferma che i datori di lavoro devono continuare a indicare i dati relativi ai periodi di assenza nel quadro D dei modelli O1/M presentati per l’anno 1995 e per quelli successivi, in continuità con le precedenti disposizioni.

Infine, per i periodi successivi all’1 gennaio 1994 che risultano ora accreditabili figurativamente, le somme eventualmente versate a titolo di riscatto o di contribuzione sono considerate indebite. Tali importi devono essere rimborsati su domanda degli interessati o dei soggetti tenuti al versamento.

Punti principali

Interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. 503/1992

Il Ministero del lavoro precisa che il riscatto dei periodi di gravidanza e puerperio introdotto dal primo comma dell’art. 14 del D.Lgs. 503/1992 è applicabile solo ai periodi non già coperti da assicurazione, né obbligatoria né figurativa. Le espressioni "periodi corrispondenti" e "periodi non coperti da assicurazione" sono riferite a eventi avvenuti fuori dal rapporto di lavoro. La norma, quindi, integra e non sostituisce la disciplina previgente, che continua ad applicarsi ai periodi assicurativi relativi all’interruzione facoltativa in costanza di rapporto di lavoro.

Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per gli iscritti al FPLD continua ad applicarsi l’accredito figurativo dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e degli eventuali prolungamenti per malattia del bambino sotto i tre anni o per minori handicappati ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992, anche oltre il 31 dicembre 1993. Il riscatto, invece, è ammesso solo per i periodi successivi al 31 dicembre 1993, collocati fuori dal rapporto di lavoro e fruibili se vi fosse stato un rapporto in essere. Resta fermo il requisito del quinquennio di contribuzione per effettiva attività lavorativa.

Iscritti al Fondo di previdenza per i telefonici

Anche per gli iscritti al Fondo telefonici il riscatto ex art. 14 del D.Lgs. 503/1992 è consentito soltanto per i periodi e alle condizioni indicate per il FPLD. Per i periodi interni al rapporto di lavoro, la disciplina già vigente e richiamata dalla circolare n. 8 del 13 gennaio 1994 si intende prorogata anche ai periodi successivi al 31 dicembre 1993 e rimane operativa.

Iscritti agli altri Fondi sostitutivi dell’AGO

Per gli iscritti ai Fondi degli autoferrotranvieri, degli elettrici e del personale di volo, per i quali in precedenza non era prevista alcuna possibilità di accredito dei periodi in questione, il riscatto introdotto dall’art. 14 è applicabile alle condizioni previste sia ai periodi interni sia a quelli esterni al rapporto di lavoro.

Fondi integrativi e obbligo contributivo I.V.S.

Per gli iscritti al Fondo di previdenza del personale dipendente dalle Aziende private del Gas e per gli assicurati al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, la possibilità di accredito figurativo dei periodi interni al rapporto di lavoro esclude l’obbligo della contribuzione I.V.S. al FPLD. In questo senso sono modificate le istruzioni della circolare n. 24 del 26 gennaio 1995.

Modelli O1/M e rimborso dei versamenti indebiti

I dati relativi ai periodi di assenza devono continuare a essere riportati dai datori di lavoro nel quadro D dei modelli O1/M presentati per l’anno 1995 e per gli anni successivi, in coerenza con le precedenti istruzioni. Inoltre, per i periodi successivi al 1 gennaio 1994 ora accreditabili figurativamente, le somme eventualmente versate a titolo di riscatto o di contribuzione sono indebitamente pagate e, su domanda, devono essere rimborsate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.