Circolare numero 59 del 11-3-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina del Casellario centrale dei pensionati dopo la modifica introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 41/1995, chiarendo quali enti devono trasmettere i dati, quali trattamenti rientrano nel casellario, con quali scadenze vanno inviate le comunicazioni annuali e trimestrali, e quali informazioni devono essere fornite per ciascuna prestazione. Vengono inoltre descritte le modalità di consultazione dei dati tramite le transazioni informatiche CASPEN e GAPNL, con indicazioni operative sui contenuti visualizzabili e sulle funzioni di navigazione tra le schermate.
Casellario centrale dei trattamenti pensionistici: comunicazioni dati, periodicità e consultazione
Casellario centrale dei trattamenti pensionistici: comunicazioni, scadenze e consultazione
La circolare disciplina l’operatività del Casellario centrale dei pensionati alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 6 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Vengono riepilogati l’ambito dei trattamenti interessati, gli enti tenuti alla trasmissione dei dati, i termini di invio e le modalità di consultazione informatica delle posizioni pensionistiche.
Quadro normativo e funzione del casellario
Il Casellario centrale è istituito presso l’INPS per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati relativi ai titolari di trattamenti pensionistici. La circolare richiama il testo dell’articolo unico del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dal D.L. n. 41/1995, nonché l’art. 3 del D.L. n. 352/1978, che estende la raccolta anche ai trattamenti assistenziali, alle pensioni di guerra e alle rendite per inabilità o superstiti da infortuni sul lavoro e malattie professionali.
L’obiettivo del sistema è duplice: da un lato consentire la gestione unitaria del pensionato, dall’altro permettere l’individuazione dei soggetti che percepiscono più trattamenti pensionistici, con conseguente coordinamento degli adempimenti fiscali e contributivi.
Soggetti e trattamenti interessati
Rientrano nel casellario i trattamenti a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti;
- dei regimi obbligatori sostitutivi o che comportano esclusione o esonero dal regime generale;
- dei regimi obbligatori per pensioni dei liberi professionisti;
- di ogni altro regime previdenziale pensionistico obbligatorio;
- di qualunque forma di previdenza integrativa e complementare.
Il casellario deve inoltre raccogliere i dati relativi a:
- pensioni o assegni continuativi di natura assistenziale;
- trattamenti pensionistici di guerra;
- rendite per invalidità permanente o ai superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Alla data della circolare risultano già censiti 853 enti erogatori e sono state ricevute oltre 2.000 comunicazioni. Il casellario dispone di un ampio patrimonio informativo comprendente milioni di trattamenti pensionistici, pensioni di guerra, rendite INAIL e pensioni per invalidi civili.
Obblighi di comunicazione e scadenze
Gli enti erogatori devono trasmettere al casellario i dati necessari alla sua gestione su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS.
Le scadenze indicate sono le seguenti:
- entro il 25 maggio 1995, i dati relativi ai trattamenti erogati nel 1994;
- entro il 30 novembre di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti erogati nell’anno;
- entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, i dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni trimestrali.
Più in dettaglio, le scadenze trimestrali sono:
- entro il 30 aprile, per iscrizioni e cancellazioni dal 1° gennaio al 31 marzo;
- entro il 31 luglio, per iscrizioni e cancellazioni dal 1° aprile al 30 giugno;
- entro il 31 ottobre, per iscrizioni e cancellazioni dal 1° luglio al 30 settembre;
- entro il 31 gennaio, per iscrizioni e cancellazioni dal 1° ottobre al 31 dicembre dell’anno precedente.
Dati da trasmettere per ciascun trattamento
Per ogni trattamento pensionistico l’ente erogatore deve comunicare:
- i dati identificativi del beneficiario;
- gli importi dei trattamenti erogati.
La circolare precisa che le informazioni ricevute sono state memorizzate negli archivi magnetici e che i rapporti con gli enti sono gestiti dalla Direzione Centrale per le Pensioni. Eventuali richieste o comunicazioni indirizzate alle sedi devono essere trasmesse con tempestività a tale Direzione.
Gestione delle posizioni e logica del codice fiscale
Il casellario raggruppa le posizioni pensionistiche in base al codice fiscale. Ciò significa che tutte le prestazioni aventi lo stesso codice fiscale vengono associate allo stesso soggetto anche se i dati anagrafici non coincidono perfettamente o sono incompleti.
Per questo motivo la circolare insiste sull’utilizzo di una logica di gestione del pensionato, e non della singola pensione, e prescrive l’uso della transazione CASPEN per visualizzare la situazione pensionistica complessiva del soggetto.
Transazione CASPEN: consultazione del profilo del pensionato
La transazione CASPEN, attivabile in ambiente IMSPN, sostituisce la precedente transazione SSN. Inserendo il codice fiscale si ottiene un elenco delle prestazioni intestate al soggetto.
Dalla schermata iniziale è possibile, con il tasto F4, accedere alla decodifica e all’indirizzo di qualsiasi ente erogatore censito, indicando il relativo codice. Tornando alla schermata principale si può ripetere la ricerca per codice fiscale.
Per i trattamenti registrati nel casellario è possibile visualizzare:
- dati fiscali;
- dati del contributo SSN;
- dati dell’ente erogatore;
- altre informazioni della prestazione.
Dati consultabili per ciascun trattamento
Per ogni prestazione, la funzione 1 mostra le informazioni generali e, con F4, gli importi mensili dell’anno in corso, scomposti nelle principali voci. In particolare vengono visualizzati:
- importo lordo al netto delle aggiunte di famiglia e senza riduzioni ex art. 1, commi 41, 42 e 43, della legge n. 335/1995;
- importo lordo al netto delle aggiunte di famiglia, eventualmente ridotto per effetto della stessa norma;
- importo dei trattamenti di famiglia;
- importo dell’integrazione al minimo per le pensioni INPS;
- importo degli aumenti di perequazione automatica in cifra fissa o dell’indennità integrativa speciale;
- importo della maggiorazione sociale o dell’aumento della pensione sociale;
- importo dell’assegno di accompagnamento;
- importo delle riduzioni per incumulabilità previste dall’art. 1, commi 41-43, della legge n. 335/1995.
L’importo mensile visualizzato è quello relativo alla prima decorrenza dell’anno in corso; con il tasto F8 si possono consultare eventuali decorrenze successive.
La funzione 2 visualizza imponibili e contributo SSN degli ultimi 6 anni. La funzione 3 visualizza i dati fiscali degli ultimi 6 anni e, con F4, i codici di detrazione d’imposta degli ultimi 6 anni. Se sono state acquisite variazioni dell’anno in corso, per le pensioni INPS compare un’apposita annotazione nelle schermate dei dati fiscali, SSN e detrazioni.
La funzione 4 attiva la transazione GAPNL.
Transazione GAPNL: dettaglio della singola pensione
La transazione GAPNL consente la consultazione completa dei dati della singola pensione memorizzati nel Casellario centrale. Per accedervi devono essere indicati:
- la categoria della prestazione, con criteri diversi a seconda dell’ente erogatore;
- la sede, per le pensioni INPS e per le rendite INAIL, oppure il codice dell’ente erogatore per gli altri trattamenti;
- il numero di certificato.
Per le pensioni INPS si utilizza il codice numerico della categoria secondo la codifica P18. Per le rendite INAIL si utilizza un codice da 701 a 799 corrispondente al codice alfabetico INF. Per gli enti diversi da INPS e INAIL si utilizzano i codici 801, 802 e 803 rispettivamente per trattamenti diretti non di invalidità, diretti di invalidità e ai superstiti.
È possibile passare da CASPEN a GAPNL indicando il valore 4 nel campo funzione e il progressivo della pensione nel campo corrispondente; il passaggio inverso avviene digitando CASPEN nel campo pagina della riga comandi di GAPNL.
Riferimenti agli allegati e alle precedenti istruzioni
Gli allegati riportano il testo normativo del D.P.R. n. 1388/1971 come modificato, dell’art. 3 del D.L. n. 352/1978 e il messaggio INPS n. 27325 del 10 marzo 1995. Quest’ultimo aveva già indirizzato gli enti erogatori verso la Direzione Centrale per le Pensioni per ogni richiesta di informazioni sulle modalità di fornitura dei dati, con invio via fax alla Sede Centrale.
La circolare, in sostanza, aggiorna e rende operative le regole di alimentazione del casellario e le modalità di interrogazione del sistema, offrendo agli operatori un quadro unico sia delle scadenze di trasmissione sia degli strumenti informatici da utilizzare per la consultazione delle posizioni pensionistiche.
Punti principali
Quadro normativo e finalità del casellario
La circolare richiama la modifica dell’articolo unico del D.P.R. n. 1388/1971 operata dall’art. 6 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Il casellario centrale, istituito presso l’INPS, ha la funzione di raccogliere, conservare e gestire i dati relativi ai titolari di trattamenti pensionistici. Vengono richiamati anche l’art. 3 del D.L. n. 352/1978, che estende l’ambito ai trattamenti assistenziali, alle pensioni di guerra e alle rendite INAIL, e le relative disposizioni attuative riportate negli allegati normativi.
Soggetti tenuti alla comunicazione dei dati
Sono tenuti a trasmettere i dati gli enti erogatori di trattamenti pensionistici rientranti nei regimi obbligatori, sostitutivi, esclusivi, per liberi professionisti, nonché in ogni altra forma previdenziale obbligatoria, integrativa e complementare. Il casellario deve inoltre raccogliere i dati relativi a trattamenti di natura assistenziale, pensioni di guerra e rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali. La circolare segnala che i rapporti con gli enti sono gestiti dalla Direzione Centrale per le Pensioni e che eventuali richieste pervenute alle sedi devono essere inoltrate con tempestività alla medesima Direzione.
Periodicità e termini delle comunicazioni
La circolare indica le scadenze previste dalla legge n. 85/1995: entro il 25 maggio 1995 dovevano essere trasmessi i dati relativi ai trattamenti erogati nel 1994; entro il 30 novembre di ciascun anno vanno inviati i dati relativi ai trattamenti erogati nell’anno; entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre vanno trasmesse le iscrizioni e cancellazioni trimestrali. In concreto: entro il 30 aprile per il primo trimestre, entro il 31 luglio per il secondo, entro il 31 ottobre per il terzo e entro il 31 gennaio per il quarto trimestre dell’anno precedente.
Contenuto delle informazioni da trasmettere
Per ogni trattamento pensionistico l’ente erogatore deve comunicare al casellario i dati identificativi del beneficiario e gli importi dei trattamenti erogati. La circolare ribadisce che i dati relativi alle comunicazioni pervenute sono stati memorizzati negli archivi magnetici e che, alla data della circolare, risultano censiti 853 enti erogatori e oltre 2.000 comunicazioni. È inoltre indicato lo stato di alimentazione del casellario, che contiene milioni di posizioni tra trattamenti pensionistici, pensioni di guerra, rendite INAIL e pensioni agli invalidi civili.
Consultazione dei dati e transazione CASPEN
Il casellario raggruppa le posizioni sulla base del codice fiscale, associando come prestazioni dello stesso soggetto tutti i trattamenti con il medesimo codice fiscale anche se con dati anagrafici non perfettamente coincidenti. Per operare in logica di gestione del pensionato, e non della singola pensione, la circolare prescrive l’uso della nuova transazione CASPEN in ambiente IMSPN, che sostituisce la precedente SSN. Inserendo il codice fiscale si ottiene l’elenco delle prestazioni intestate al soggetto. Dalla schermata iniziale è possibile anche decodificare e reperire l’indirizzo degli enti erogatori censiti.
Contenuti visualizzabili con CASPEN
Per ciascun trattamento registrato sono consultabili dati fiscali, dati del contributo SSN, dati dell’ente erogatore e altre informazioni della prestazione. Con la funzione 1 si accede alle informazioni generali e, tramite F4, agli importi mensili dell’anno in corso, distinti per componenti: importo lordo, trattamenti di famiglia, integrazione al minimo, perequazione automatica o indennità integrativa speciale, maggiorazione sociale, assegno di accompagnamento e riduzioni per incumulabilità ex art. 1, commi 41-43, della legge n. 335/1995. Con F8 è possibile visualizzare le eventuali decorrenze successive. Con la funzione 2 si vedono gli imponibili e il contributo SSN degli ultimi 6 anni; con la funzione 3 i dati fiscali degli ultimi 6 anni e, con F4, i codici detrazione d’imposta; con la funzione 4 si attiva GAPNL.
Transazione GAPNL e dati della singola pensione
La transazione GAPNL consente la consultazione dei dati completi della singola pensione memorizzati nel casellario. Per le pensioni INPS va indicata la categoria secondo la codifica P18; per le rendite INAIL un codice da 701 a 799; per i trattamenti erogati da enti diversi da INPS e INAIL i codici 801, 802 e 803 per trattamenti diretti non di invalidità, diretti di invalidità e ai superstiti. Occorre inoltre indicare la sede o l’ente erogatore e il numero di certificato. È prevista la navigazione bidirezionale tra CASPEN e GAPNL mediante i campi e i comandi indicati dalla circolare.
Riepilogo dei riferimenti normativi allegati
Gli allegati richiamano il testo dell’articolo unico del D.P.R. n. 1388/1971 come modificato dal D.L. n. 41/1995, l’art. 3 del D.L. n. 352/1978 convertito dalla legge n. 467/1978 e il messaggio INPS n. 27325 del 10 marzo 1995. Quest’ultimo aveva già fornito indicazioni sulle modalità di contatto con la Direzione Centrale per le Pensioni, stabilendo che le richieste di informazioni degli enti erogatori dovessero essere indirizzate alla Sede Centrale tramite fax.
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