Circolare numero 57 del 11-3-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni per le aziende che, per il mese di gennaio 1996, non hanno potuto adeguarsi alle nuove retribuzioni convenzionali fissate dal D.M. 29 gennaio 1996. È consentita la regolarizzazione del periodo secondo la disciplina già richiamata dalla circolare n. 292/1993, con versamento entro il 20 del terzo mese successivo alla circolare e con gli interessi al tasso legale dal 21 febbraio 1996 fino al pagamento. La circolare indica inoltre come compilare il modello DM10/2, il DM10/S e la denuncia annuale DM10/S-R per esporre differenze contributive e interessi.
Regolarizzazione delle retribuzioni convenzionali di gennaio 1996 e modalità di compilazione DM10/2 e DM10/S
Regolarizzazione di gennaio 1996 per retribuzioni convenzionali
La circolare impartisce istruzioni operative alle aziende che, nel mese di gennaio 1996, non hanno potuto adeguarsi alle nuove retribuzioni convenzionali stabilite dal D.M. 29 gennaio 1996. L'intervento si colloca nell'ambito della disciplina di regolarizzazione già prevista dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, e richiamata dalla circolare n. 292 del 23 dicembre 1993.
Soggetti interessati e presupposto della regolarizzazione
La possibilità di regolarizzare riguarda le aziende che non hanno potuto applicare, per il solo mese di gennaio 1996, le nuove retribuzioni convenzionali. La circolare non introduce una nuova disciplina sostanziale, ma rende operativa la regolarizzazione del periodo interessato, con riferimento alle differenze contributive derivanti dall'adeguamento delle basi imponibili.
Termini e conseguenze del ritardo
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Sulle somme da versare devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati dal 21 febbraio 1996 fino alla data effettiva del pagamento. Qualora la regolarizzazione intervenga oltre il termine assegnato, essa ricade nella disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Modalità di calcolo delle differenze contributive
Ai fini della regolarizzazione, le aziende devono determinare le differenze in aumento tra:
- le retribuzioni convenzionali in vigore al 1 gennaio 1996;
- le retribuzioni già assoggettate a contribuzione per il mese di gennaio 1996.
Le differenze così calcolate devono essere aggiunte alle retribuzioni imponibili del mese in cui viene eseguita la regolarizzazione. Su tale importo complessivo vanno quindi calcolati i contributi dovuti.
Compilazione del modello DM10/2
Per la denuncia DM10/2, la circolare richiede di esporre gli importi con una specifica indicazione contabile. In particolare, nelle dichiarazioni devono essere riportati:
- l'importo delle differenze contributive da regolarizzare, sommato alle retribuzioni imponibili del mese di versamento;
- l'importo degli interessi al tasso legale sulle differenze contributive, da indicare in uno dei righi bianchi dei quadri B-C con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI".
Compilazione del modello DM10/S e della denuncia annuale DM10/S-R
Per il modello DM10/S i datori di lavoro devono seguire le stesse modalità previste per il DM10/2. In questo caso, però, l'importo degli interessi deve essere sommato all'importo dei contributi sanitari dovuti. Nella denuncia riepilogativa annuale DM10/S-R, l'importo degli interessi deve essere riportato nel rigo "40" dei quadri "B-C".
Punti principali
Ambito della regolarizzazione
Le aziende che non hanno potuto applicare, per gennaio 1996, le nuove retribuzioni convenzionali del D.M. 29 gennaio 1996 possono regolarizzare il periodo secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 e già richiamata dalla circolare n. 292 del 23 dicembre 1993.
Termine per la regolarizzazione e interessi
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Sulle differenze contributive devono essere corrisposti gli interessi al tasso legale, calcolati dal 21 febbraio 1996 fino alla data del versamento. Le regolarizzazioni oltre il termine indicato ricadono nella disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Compilazione del modello DM10/2
Per il DM10/2, le aziende devono: calcolare le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1 gennaio 1996 e quelle assoggettate a contribuzione per il medesimo mese; sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese in cui avviene la regolarizzazione; calcolare i contributi dovuti sui totali così ottenuti; indicare in uno dei righi bianchi dei quadri B-C l'importo degli interessi al tasso legale sulle differenze contributive, con il codice "Q900" preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".
Compilazione del modello DM10/S e della denuncia annuale
Per il DM10/S si applicano le stesse modalità previste per il DM10/2, con la precisazione che l'importo degli interessi deve essere sommato all'importo dei contributi sanitari dovuti. Nella denuncia riepilogativa annuale DM10/S-R, l'importo degli interessi va riportato nel rigo "40" dei quadri "B-C".
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 11 mar 1996Circolare numero 56 del 11-3-1996
- Circolare · 11 mar 1996Circolare numero 58 del 11-3-1996
- Circolare · 11 mar 1996Circolare numero 59 del 11-3-1996
- Circolare · 12 mar 1996Circolare numero 60 del 12-3-1996
- Circolare · 9 mar 1996Circolare numero 54 del 9-3-1996
- Circolare · 9 mar 1996Circolare numero 55 del 9-3-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →