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Sentenza

Sentenza del 09/05/2017 n. 1962 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Prestazioni di coassicurazione - Commissioni di delega - Esenzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le fatture relative alle commissioni di delega sono state ritenute esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma primo, n. 2, del d.P.R. 633/1972. Il riconoscimento dell'esenzione deriva dalla qualificazione della coassicurazione come mandato con rappresentanza e dalla natura delle prestazioni, attinenti alla gestione del rapporto assicurativo nel suo complesso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA delle commissioni di delega corrisposte nell'ambito di un contratto di coassicurazione tra compagnie assicuratrici. Si discute se tali prestazioni, svolte dalla compagnia delegataria per la gestione complessiva del rapporto assicurativo, possano beneficiare dell'esenzione prevista per le operazioni assicurative. La sentenza considera il contratto di coassicurazione configurabile come un mandato con rappresentanza e ritiene che le attività rese in esecuzione di tale mandato, pur avendo contenuto ampio, siano funzionalmente connesse alla gestione del rapporto assicurativo.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma primo, n. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Prestazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio

    La norma è stata interpretata nel senso che l'esenzione IVA può comprendere anche le prestazioni rese nell'ambito di un rapporto di coassicurazione quando esse costituiscono attività di gestione del rapporto assicurativo e sono svolte in esecuzione di un mandato con rappresentanza.

Massime di principio

  • Nel settore assicurativo, per stabilire l'esenzione IVA non rileva soltanto la denominazione attribuita al corrispettivo, come "commissione di delega", ma occorre valutare la natura effettiva delle prestazioni rese.
  • Le attività svolte dalla compagnia delegataria per la gestione complessiva del rapporto di coassicurazione possono beneficiare dell'esenzione quando sono funzionalmente collegate all'operazione assicurativa e vengono eseguite nell'ambito di un mandato con rappresentanza.
  • L'ampiezza delle attività comprese nella delega non esclude automaticamente l'esenzione: è decisivo che tali attività riguardino la gestione del rapporto assicurativo e non costituiscano servizi autonomi, estranei o meramente amministrativi.
  • In situazioni analoghe è necessario esaminare il contratto di coassicurazione, il contenuto concreto delle prestazioni e il collegamento funzionale con l'attività assicurativa prima di applicare l'IVA.

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