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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25036/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello di Catania. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per mancata dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto di impugnazione, disponendo l'esecuzione della sentenza di primo grado di condanna per falso ideologico in atto pubblico aggravato. Il ricorrente ha articolato tre motivi, deducendo l'erronea applicazione della disciplina processuale sulle impugnazioni e sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto la sua assenza nel giudizio di primo grado, mentre dagli atti emergeva che egli aveva partecipato inizialmente al dibattimento e solo in un'udienza successiva aveva rinunciato a comparire; pertanto, a suo dire, non sarebbe stata applicabile la disciplina che impone, a pena di inammissibilità, il deposito dell'atto contenente la dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che il vero profilo decisivo non era l'eventuale errore della corte d'appello sulla qualificazione della presenza/assenza in primo grado, bensì la totale mancanza, nell'atto di appello, di ogni indicazione del domicilio dell'imputato, anche solo mediante espresso richiamo a una precedente elezione o dichiarazione di domicilio collocata nel fascicolo processuale. In assenza di tale indicazione, l'appello era inammissibile e, di riflesso, anche il ricorso per cassazione risultava inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 479 c.p.

    Indicato come reato oggetto della condanna di primo grado, nella forma aggravata.

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    La Corte richiama la regola secondo cui, quando si è proceduto in assenza dell'imputato, l'atto di impugnazione deve essere corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità.

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    "l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma I-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione"

    La Corte utilizza il principio delle Sezioni Unite per affermare che l'onere di indicare il domicilio nell'impugnazione può essere assolto anche tramite richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio presente negli atti, purché consenta l'immediata individuazione del luogo per le notifiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Implicitamente applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni, l'assenza della dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto di appello può determinare l'inammissibilità quando la legge la prevede a pena di inammissibilità, salvo che l'atto contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione o dichiarazione di domicilio già presente nel fascicolo.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, non basta che il domicilio dell'imputato sia ricostruibile in modo indiretto dagli atti: è necessario che dall'atto di impugnazione emerga immediatamente e inequivocamente il luogo per le notificazioni, anche per relationem.
  • Quando il ricorso per cassazione investe una declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata sulla mancata indicazione del domicilio, è decisivo verificare la presenza nell'atto di impugnazione di una specifica indicazione del domicilio o di un rinvio idoneo a renderlo immediatamente individuabile; in difetto, la censura è destinata al rigetto o all'inammissibilità.
  • L'eventuale errore del giudice di merito sulla qualificazione della presenza o assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado non rileva, se la causa di inammissibilità dell'impugnazione discende comunque dalla mancata osservanza dell'onere formale relativo al domicilio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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