Sentenza del 17/01/2019 n. 74 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
F. S.p.A. ha impugnato una cartella di pagamento di euro 86.514,16 relativa all’IVA 2008, emessa quale coobbligata solidale della cedente S. S.r.l. ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997. Ha contestato il difetto di preventiva escussione della cedente, l’insussistenza del debito perché non risultante dagli atti dell’Amministrazione finanziaria alla data della cessione del 5 marzo 2008, il difetto di motivazione e di sottoscrizione della cartella e, in subordine, l’illegittimità degli interessi oltre il valore del ramo d’azienda. La questione decisiva ha riguardato l’interpretazione congiunta dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 14, cioè se il cessionario risponda anche di debiti fiscali non ancora risultanti dagli atti dell’Amministrazione al momento della cessione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto la censura relativa alla motivazione della cartella, ritenendo sufficientemente indicati il tributo, l’anno, l’atto presupposto, la cessione d’azienda e il titolo della coobbligazione. Ha però accolto il motivo principale relativo ai limiti della responsabilità del cessionario. In adesione a Cass. n. 17264/2017, ha stabilito che la responsabilità prevista dall’art. 14, comma 1, opera solo per imposte e sanzioni riferibili alle violazioni temporalmente indicate, purché il debito risulti, alla data della cessione, dagli atti degli uffici competenti. Poiché il debito era emerso da un PVC redatto il 9 ottobre 2008, sette mesi dopo la cessione, e l’Agenzia non aveva dimostrato che già nel marzo 2008 esistessero agli atti elementi concreti relativi a quel debito, la responsabilità della cessionaria non sussisteva. È stato quindi respinto anche l’appello incidentale dell’Agenzia sugli interessi, non essendo dovuto il debito principale dalla cessionaria. La cartella è stata integralmente annullata e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 14 d.lgs. n. 472/1997
Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
La responsabilità del cessionario è solidale ma dipendente e soggetta a limiti temporali, quantitativi e oggettivi. Il limite del comma 2 opera anche quando il certificato dei carichi pendenti non sia stato richiesto: il debito deve risultare dagli atti degli uffici alla data della cessione. La richiesta del certificato prevista dal comma 3 è una facoltà di tutela del cessionario e non un onere la cui omissione comporti un ampliamento della responsabilità.
Art. 2560, comma 2, codice civile
Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
La norma disciplina, in via generale, la responsabilità dell’acquirente per i debiti aziendali risultanti dalla contabilità. Per i debiti tributari derivanti da violazioni fiscali trova applicazione speciale l’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, che richiede la risultanza dagli atti degli uffici finanziari.
Art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
La cartella è adeguatamente motivata quando consente al contribuente di conoscere il tributo, l’anno, l’atto presupposto e il titolo della pretesa, permettendogli di difendersi concretamente. L’impugnazione puntuale dell’atto può dimostrare la piena conoscenza dei presupposti impositivi.
Art. 18 d.lgs. n. 270/1999 e artt. 45, 52, 167, 168 e 169 legge fallimentare
I creditori per titolo o causa anteriori non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
La procedura concorsuale può impedire l’escussione individuale preventiva della cedente. Tuttavia, nel caso concreto, tale questione è divenuta irrilevante perché la responsabilità sostanziale della cessionaria è stata esclusa per mancata risultanza del debito dagli atti dell’Amministrazione alla data della cessione.
Art. 20 d.P.R. n. 602/1973
L’Agenzia aveva invocato tale disposizione per sostenere la debenza degli interessi come obbligazione accessoria al tributo. La decisione ha escluso gli interessi nei confronti della cessionaria perché, mancando la responsabilità per il debito principale, non potevano esserle imputate le prestazioni accessorie.
Art. 21-octies legge n. 241/1990
L’Agenzia lo aveva richiamato per sostenere che eventuali carenze formali della cartella non avrebbero comportato l’annullamento se il contenuto dispositivo non sarebbe potuto cambiare. La Commissione non ha accolto la censura formale della contribuente, ritenendo comunque la cartella sufficientemente motivata.
Massime di principio
- Nella cessione d’azienda, la responsabilità fiscale del cessionario per violazioni tributarie non è automatica e illimitata: deve rispettare i limiti temporali e quantitativi previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997.
- Perché il cessionario risponda, il debito deve risultare dagli atti dell’Amministrazione finanziaria alla data del trasferimento, anche se non è ancora stato formalmente accertato; un PVC redatto dopo la cessione, da solo, non è sufficiente.
- La mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti non amplia la responsabilità del cessionario. Il certificato è uno strumento facoltativo di tutela e, se negativo o non rilasciato nei termini, ha effetto liberatorio.
- La responsabilità del cessionario riguarda imposte e sanzioni nei limiti del valore dell’azienda o del ramo ceduto; non possono essere richieste somme accessorie se manca la responsabilità per il tributo principale.
- La preventiva escussione del cedente opera principalmente nella fase esecutiva e non impedisce necessariamente la formazione o la notifica di un titolo nei confronti del coobbligato. Tuttavia, ciò presuppone che la responsabilità sostanziale del cessionario sia già configurabile.
- Una cartella è normalmente valida se identifica chiaramente tributo, periodo d’imposta, atto presupposto, cedente, cessionario e base normativa della responsabilità, consentendo una difesa effettiva.
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