Cassazione Civile, Sentenza n. 6504/2021 del 09/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato la nullita' dell'art. 2, co. 2 e 3 del CCNL comparto scuola 4.8.2011 nella parte in cui manteneva le fasce di anzianita' preesistenti soltanto per il personale a tempo indeterminato, escludendo il personale a tempo determinato con pari anzianita'. La ricorrente sosteneva che la diversa disciplina era giustificata da ragioni oggettive legate al piano straordinario di assunzioni e alla necessita' di contenimento della spesa e contestava la correttezza dell'utilizzo del procedimento di accertamento pregiudiziale ex art. 64 d.P.R. 165/2001.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della MIUR, ritenendo che il Tribunale avesse attivato impropriamente il procedimento speciale ex art. 64 d.P.R. 165/2001. La Corte ha annullato la statuizione del Tribunale e rinviato per la prosecuzione del giudizio di merito, stabilendo che la questione della presunta discriminazione va valutata nel merito con le ordinarie regole processuali e alla luce del diritto eurounitario (diretta applicazione e, se necessario, disapplicazione della norma interna), e non tramite il procedimento pregiudiziale sulla contrattazione collettiva.
Norme richiamate
CCNL comparto scuola 4 agosto 2011, art. 2, commi 2 e 3
La norma prevedeva il mantenimento ad personam delle fasce retributive preesistenti solo per il personale in ruolo, escludendo il riconoscimento analogo per precari con pari anzianita'; la Corte ha ritenuto che il conflitto con il diritto eurounitario non potesse essere risolto come mera nullita' di diritto interno nel quadro del procedimento ex art. 64
D.l. 70/2011, art. 9, co. 17
per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo
La norma legislativa aveva delegato alla contrattazione l'adozione di misure, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, per rendere sostenibile il piano triennale di assunzioni; la Corte ha ritenuto che tale contesto storico e le finalita' di politica sociale siano rilevanti ma non esauriscono la verifica di compatibilita' con il diritto UE
Art. 64 d.P.R. 165/2001
Il procedimento speciale di accertamento pregiudiziale riguarda efficacia, validita' e interpretazione dei contratti collettivi; la Corte ha stabilito che non e' applicabile quando la questione centrale attiene al rapporto tra la normativa collettiva e il diritto eurounitario e alla disapplicazione della norma interna
Art. 6 d.lgs. 368/2001 (ora art. 25 d.lgs. 81/2015)
Principio di divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato; la Corte ha richiamato che la verifica di conformita' deve essere svolta secondo i parametri del diritto UE e puo' portare alla diretta applicazione o alla disapplicazione della norma interna
Direttiva 1999/70/CE (Accordo quadro), clausola 4
La disciplina europea vieta trattamenti economici diversi non giustificati; la giustificazione richiede elementi concreti, obiettivi, trasparenti e la dimostrazione di necessita' e proporzionalita', o il ricorso a legittime finalita' di politica sociale
Giurisprudenza Corte di Giustizia citata (es. Montero Mateos, Motter, Del Cerro Alonso, de Diego Porras, Centeno Meléndez)
La Corte di Giustizia ha chiarito i criteri per giustificare una diversa disciplina tra temporanei e stabili: non basta una norma interna generale; servono elementi precisi riguardanti la natura delle funzioni o una legittima politica sociale, nonché verifica di idoneita', necessita' e proporzionalita'
Massime di principio
- Se la pretesa riguarda il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato fondato su diritto UE, la valutazione va svolta nel merito con le ordinarie regole processuali e secondo i parametri europei (possibile disapplicazione della norma interna), non tramite il procedimento speciale ex art. 64 d.P.R. 165/2001.
- Il procedimento ex art. 64 d.P.R. 165/2001 è riservato a questioni effettive di efficacia, validità o interpretazione del contratto collettivo in senso interno; non va esteso a conflitti in cui prevale il diritto eurounitario.
- Per giustificare una diversa disciplina retributiva dei precari occorrono elementi concreti, obiettivi e trasparenti: la mera esistenza di una norma collettiva non è sufficiente; la misura deve rispondere a una reale necessità e essere proporzionata.
- Finalità di politica sociale e vincoli finanziari possono essere rilevanti come giustificazione, ma devono essere documentati e valutati rispetto ai criteri di idoneità, necessita' e proporzionalità imposti dalla giurisprudenza UE.
- In caso di utilizzo improprio del procedimento speciale, la Corte di cassazione annulla la statuizione e rinvia il giudizio al merito, indicando che la questione di discriminazione sia esaminata secondo il diritto UE con la possibilità di disapplicare la norma interna contrastante.
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