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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6504/2021 del 09/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato la nullita' dell'art. 2, co. 2 e 3 del CCNL comparto scuola 4.8.2011 nella parte in cui manteneva le fasce di anzianita' preesistenti soltanto per il personale a tempo indeterminato, escludendo il personale a tempo determinato con pari anzianita'. La ricorrente sosteneva che la diversa disciplina era giustificata da ragioni oggettive legate al piano straordinario di assunzioni e alla necessita' di contenimento della spesa e contestava la correttezza dell'utilizzo del procedimento di accertamento pregiudiziale ex art. 64 d.P.R. 165/2001.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della MIUR, ritenendo che il Tribunale avesse attivato impropriamente il procedimento speciale ex art. 64 d.P.R. 165/2001. La Corte ha annullato la statuizione del Tribunale e rinviato per la prosecuzione del giudizio di merito, stabilendo che la questione della presunta discriminazione va valutata nel merito con le ordinarie regole processuali e alla luce del diritto eurounitario (diretta applicazione e, se necessario, disapplicazione della norma interna), e non tramite il procedimento pregiudiziale sulla contrattazione collettiva.

Norme richiamate

  • CCNL comparto scuola 4 agosto 2011, art. 2, commi 2 e 3

    La norma prevedeva il mantenimento ad personam delle fasce retributive preesistenti solo per il personale in ruolo, escludendo il riconoscimento analogo per precari con pari anzianita'; la Corte ha ritenuto che il conflitto con il diritto eurounitario non potesse essere risolto come mera nullita' di diritto interno nel quadro del procedimento ex art. 64

  • D.l. 70/2011, art. 9, co. 17

    per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo

    La norma legislativa aveva delegato alla contrattazione l'adozione di misure, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, per rendere sostenibile il piano triennale di assunzioni; la Corte ha ritenuto che tale contesto storico e le finalita' di politica sociale siano rilevanti ma non esauriscono la verifica di compatibilita' con il diritto UE

  • Art. 64 d.P.R. 165/2001

    Il procedimento speciale di accertamento pregiudiziale riguarda efficacia, validita' e interpretazione dei contratti collettivi; la Corte ha stabilito che non e' applicabile quando la questione centrale attiene al rapporto tra la normativa collettiva e il diritto eurounitario e alla disapplicazione della norma interna

  • Art. 6 d.lgs. 368/2001 (ora art. 25 d.lgs. 81/2015)

    Principio di divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato; la Corte ha richiamato che la verifica di conformita' deve essere svolta secondo i parametri del diritto UE e puo' portare alla diretta applicazione o alla disapplicazione della norma interna

  • Direttiva 1999/70/CE (Accordo quadro), clausola 4

    La disciplina europea vieta trattamenti economici diversi non giustificati; la giustificazione richiede elementi concreti, obiettivi, trasparenti e la dimostrazione di necessita' e proporzionalita', o il ricorso a legittime finalita' di politica sociale

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia citata (es. Montero Mateos, Motter, Del Cerro Alonso, de Diego Porras, Centeno Meléndez)

    La Corte di Giustizia ha chiarito i criteri per giustificare una diversa disciplina tra temporanei e stabili: non basta una norma interna generale; servono elementi precisi riguardanti la natura delle funzioni o una legittima politica sociale, nonché verifica di idoneita', necessita' e proporzionalita'

Massime di principio

  • Se la pretesa riguarda il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato fondato su diritto UE, la valutazione va svolta nel merito con le ordinarie regole processuali e secondo i parametri europei (possibile disapplicazione della norma interna), non tramite il procedimento speciale ex art. 64 d.P.R. 165/2001.
  • Il procedimento ex art. 64 d.P.R. 165/2001 è riservato a questioni effettive di efficacia, validità o interpretazione del contratto collettivo in senso interno; non va esteso a conflitti in cui prevale il diritto eurounitario.
  • Per giustificare una diversa disciplina retributiva dei precari occorrono elementi concreti, obiettivi e trasparenti: la mera esistenza di una norma collettiva non è sufficiente; la misura deve rispondere a una reale necessità e essere proporzionata.
  • Finalità di politica sociale e vincoli finanziari possono essere rilevanti come giustificazione, ma devono essere documentati e valutati rispetto ai criteri di idoneità, necessita' e proporzionalità imposti dalla giurisprudenza UE.
  • In caso di utilizzo improprio del procedimento speciale, la Corte di cassazione annulla la statuizione e rinvia il giudizio al merito, indicando che la questione di discriminazione sia esaminata secondo il diritto UE con la possibilità di disapplicare la norma interna contrastante.

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