Cassazione Civile, Ordinanza n. 29720/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un fallimento aveva ottenuto in primo grado la revoca fallimentare di pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, in favore di un'impresa creditrice per l'importo complessivo di 151.000 euro. La società destinataria dei pagamenti aveva proposto appello, ma la corte territoriale lo aveva dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell'appellante all'udienza fissata dopo il rinvio disposto per mancato deposito delle note scritte alla prima udienza. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione chiedendo la cassazione con rinvio della sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di cassazione è stata inoltre rappresentata l'apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente. Il ricorso verteva, in sostanza, sulla possibilità di proseguire o coltivare in sede ordinaria l'azione revocatoria proposta contro un soggetto poi assoggettato a procedura concorsuale e sulla conseguente sorte del giudizio di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che, una volta intervenuto il fallimento o la liquidazione giudiziale del terzo acquirente o del creditore accipiens, l'azione revocatoria ordinaria o fallimentare non può più essere coltivata in sede ordinaria per recuperare il bene o la somma alla sola garanzia patrimoniale del creditore o della massa, poiché ciò contrasterebbe con il principio di cristallizzazione dell'attivo fallimentare e con le norme concorsuali. Ha precisato però che resta salva la possibilità di insinuare al passivo della procedura del terzo per il controvalore del bene o della somma oggetto dell'atto revocabile, davanti al giudice delegato. Nulla è stato statuito sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348 c.p.c.
","alla prima udienza del 6 luglio 2022, tenutasi in trattazione scritta, la Corte, constatato che l'appellante non aveva depositato note aveva rinviato la causa all'udienza del giorno 8 febbraio 2023, questa volta da trattarsi in presenza …" e che "nella predetta udienza l'appellante non è comparso …"
È richiamato come base della declaratoria di improcedibilità dell'appello da parte della corte territoriale per mancata comparizione dell'appellante all'udienza fissata.
artt. 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall.
Sono richiamati come norme che esprimono il principio di cristallizzazione del patrimonio fallimentare e l'intangibilità dell'asse concorsuale rispetto a titoli formati dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
artt. 142, 144, 145, 150 e 151 c.c.i.i.
Sono indicati come corrispondenti disposizioni del codice della crisi che riproducono le regole di cristallizzazione e di tutela concorsuale già previste dalla legge fallimentare.
art. 52 l.fall.
È richiamato per affermare che i creditori possono tutelarsi solo attraverso le regole del concorso, insinuandosi al passivo della procedura del terzo fallito per il controvalore del bene o della somma.
art. 151 c.c.i.i.
È richiamato in parallelo all'art. 52 l.fall. per affermare la devoluzione al concorso della tutela dei creditori nella liquidazione giudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, conseguente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'apertura del fallimento o della liquidazione giudiziale del terzo acquirente o dell'accipiens rende inammissibile o improseguibile l'azione revocatoria ordinaria o fallimentare proposta in sede ordinaria per recuperare il bene o la somma alla sola garanzia dei creditori dell'alienante o del solvens.
- L'azione revocatoria ha natura costitutiva: non mira al bene in sé, ma alla reintegrazione della garanzia patrimoniale generica; perciò, dopo la cristallizzazione dell'attivo del terzo assoggettato a procedura concorsuale, non può più essere utilizzata per incidere sull'asse fallimentare tramite una pronuncia resa fuori dal concorso.
- La tutela del creditore dell'alienante non viene meno: egli può insinuarsi al passivo della procedura del terzo per il controvalore del bene o della somma oggetto dell'atto revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della questione costitutiva pregiudiziale.
- La declaratoria di improcedibilità o inammissibilità per sopravvenuta procedura concorsuale del convenuto deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, incluso il giudizio di cassazione.
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