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Circolare

Circolare numero 21 del 22-2-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di presentazione e istruttoria delle domande per la ricostruzione, nell’AGO, dei periodi di lavoro dipendente e autonomo svolti in Albania tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1997 da parte di specifici soggetti italiani rimpatriati entro il 31 dicembre 1997. Definisce i requisiti soggettivi, la documentazione probatoria richiesta, i limiti per alcune gestioni autonome, gli effetti pensionistici della ricostruzione e le conseguenze su eventuali riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni e prestazioni sociali. Fornisce inoltre indicazioni operative per la presentazione delle domande e rinvia a successive istruzioni contabili e informatiche.

Ricostruzione della posizione assicurativa per cittadini italiani rimpatriati dall’Albania

Ricostruzione della posizione assicurativa per cittadini italiani rimpatriati dall’Albania

La circolare disciplina l’attuazione della facoltà di ricostruire, nell’assicurazione generale obbligatoria, le posizioni assicurative relative a periodi di lavoro svolti in Albania da cittadini italiani rimpatriati. La disciplina è applicabile ai periodi di lavoro dipendente e autonomo effettivamente svolti tra l’1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1997, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1164, della legge n. 296/2006 e dal D.M. 31 luglio 2007.

Ambito temporale e soggetti interessati

La facoltà può essere esercitata dal 1° gennaio 2008; le domande eventualmente presentate prima di tale data sono considerate come presentate il 1° gennaio 2008. Il beneficio è riservato ai soggetti espressamente indicati dal D.M. 31 luglio 2007, ossia:

  • cittadini italiani in possesso della cittadinanza italiana entro il 31.12.1997;
  • coniugi, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui sopra;
  • discendenti in linea retta, di cittadinanza italiana, dei soggetti di cui sopra;
  • coniugi, di cittadinanza italiana, dei discendenti in linea retta.

Per ottenere il riconoscimento è necessario provare anche il rimpatrio in Italia dall’Albania entro il 31.12.1997, mediante documentazione originale o copia autenticata rilasciata dalle autorità consolari italiane competenti oppure attestazione del Ministero degli Esteri.

Documentazione richiesta e prova dei periodi di lavoro

La circolare richiede, a corredo della domanda, la produzione di documentazione idonea a dimostrare sia le condizioni soggettive sia i periodi di lavoro in Albania. In particolare, l’interessato deve esibire documenti originali o copie autenticate che comprovino lo stato civile, anagrafico e di cittadinanza proprio e, a seconda dei casi, del coniuge e dell’ascendente. Nei casi di coniuge o discendente è necessario produrre anche la documentazione riferita al soggetto di cui alla lettera a); nel caso dei coniugi dei discendenti, occorre documentare sia il soggetto originario sia il discendente.

In sostituzione della documentazione può essere utilizzata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e l’atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000.

Per i periodi di lavoro svolti in Albania, la prova deve essere fornita con documenti di data certa, in originale o copia autenticata, idonei a dimostrare esistenza, durata e caratteristiche del lavoro dipendente o autonomo. La prova può derivare anche da certificazioni, attestati o dichiarazioni "ora per allora" rilasciati da autorità consolari o enti pubblici italiani o albanesi, purché tali atti indichino le fonti documentali su cui si basano. I documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e la traduzione deve essere convalidata dall’autorità diplomatica o consolare albanese oppure da traduttori italiani autorizzati.

Periodi non riconoscibili per il lavoro autonomo

La circolare precisa che la ricostruzione non può riguardare periodi di lavoro autonomo anteriori all’inizio dell’obbligo assicurativo in Italia nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Pertanto non sono riconoscibili:

  • gennaio 1955 - dicembre 1956 per la Gestione C.D./C.M.;
  • gennaio 1955 - dicembre 1958 per la Gestione Artigiani;
  • gennaio 1955 - dicembre 1964 per la Gestione Commercianti.

Effetti contributivi e criteri di accredito

La ricostruzione della posizione assicurativa nell’AGO consente il riconoscimento, ai fini pensionistici, di un’anzianità contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania, con accredito di un valore pari al minimale di retribuzione o di reddito vigente in Italia nei periodi interessati.

La qualifica lavorativa deve essere individuata confrontando la documentazione presentata con la qualifica italiana maggiormente corrispondente, applicando il principio di maggior favore per l’interessato.

Per chi ha svolto attività autonoma come artigiano o commerciante, il riconoscimento avviene nella rispettiva Gestione speciale e, per ciascun mese o frazione di mese di attività in qualità di titolare o collaboratore, deve essere accreditato il minimale mensile di reddito vigente in Italia nel periodo di riferimento, secondo i criteri della legge n. 233/1990 e successive modificazioni.

Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, l’accredito avviene secondo le norme della Gestione speciale C.D./C.M., con attribuzione di 3 giornate a settimana, ovvero 2 giornate per le donne e i ragazzi fino al 1974, con valorizzazione corrispondente alla prima fascia di reddito per ciascun anno interessato.

Decorrenza della prestazione e limiti applicativi

La ricostruzione è riconosciuta entro il limite dell’anzianità contributiva massima valutabile nel sistema pensionistico italiano e produce effetti dalla decorrenza della prestazione pensionistica. Se i contributi riconosciuti sono determinanti per perfezionare il diritto a pensione, la decorrenza non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla domanda di ricostruzione.

Per i soggetti già titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma, la contribuzione riconosciuta anteriore alla decorrenza della pensione dà luogo alla ricostituzione del trattamento in essere con effetto dal mese successivo alla domanda. La contribuzione riferita a periodi successivi alla decorrenza della pensione può essere utilizzata per la liquidazione di un supplemento, se ne ricorrono i presupposti.

Per i titolari di pensione sociale o assegno sociale, l’acquisizione del diritto alla pensione AGO in conseguenza della ricostruzione comporta la perdita del trattamento sociale dal mese di decorrenza della pensione AGO, ove venga meno il requisito reddituale.

Rapporti con ricongiunzione, totalizzazione e riscatto

In caso di ricongiunzione o totalizzazione, gli effetti della ricostruzione decorrono dalla data della domanda di ricongiunzione o di totalizzazione.

Se i periodi per i quali è richiesta la ricostruzione sono stati in precedenza riscattati ai sensi dell’art. 51, comma 2, della legge n. 153/1969, gli oneri di riscatto devono essere rimborsati. Tuttavia, qualora il richiedente sia già pensionato e abbia fruito della quota di pensione corrispondente ai periodi riscattati, dal rimborso deve essere detratta la quota parte relativa ai periodi già goduti. Tale quota deve essere determinata tenendo conto degli effetti della ricostruzione dei periodi lavorati in Albania e secondo i criteri della circolare n. 665 R.C.V. - n. 344 B./5 del 7 gennaio 1985. I coefficienti di rendita temporanea per il calcolo della riserva matematica devono essere richiesti al Coordinamento Generale Statistico Attuariale, trasmettendo anche gli elementi di calcolo del valore di riscatto originario.

Istruzioni operative e gestionali

Per la presentazione dell’istanza è previsto un facsimile di domanda allegato alla circolare, che le sedi devono riprodurre e rendere disponibile agli interessati. La gestione delle pratiche deve avvenire tramite la procedura 3Erre; il codice tipo pratica e l’abilitazione dei programmi per la registrazione diretta in ARPA saranno comunicati con successivo messaggio.

Per gli aspetti contabili relativi alla rilevazione degli oneri derivanti dalla ricostituzione la circolare non fornisce istruzioni definitive, ma rinvia a successive indicazioni.

Punti principali

Ambito e decorrenza della facoltà di ricostruzione

La facoltà di ricostruire la posizione assicurativa è riconosciuta, a decorrere dal 2008, ai cittadini italiani rimpatriati dall’Albania per periodi di lavoro effettivamente svolti nel Paese tra l’1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1997. Le domande presentate prima del 1° gennaio 2008 si considerano comunque pervenute a tale data.

Limiti ai periodi riconoscibili per il lavoro autonomo

Il riconoscimento non è ammesso per i periodi di lavoro autonomo in Albania anteriori all’inizio dell’obbligo assicurativo in Italia nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In particolare non sono riconoscibili: gennaio 1955-dicembre 1956 per la Gestione C.D./C.M., gennaio 1955-dicembre 1958 per la Gestione Artigiani e gennaio 1955-dicembre 1964 per la Gestione Commercianti.

Soggetti ammessi e prova del rimpatrio

Possono avvalersi della ricostruzione i cittadini italiani in possesso della cittadinanza italiana entro il 31 dicembre 1997, i loro coniugi italiani, i discendenti in linea retta italiani e i coniugi italiani di questi ultimi. È necessario dimostrare il rimpatrio in Italia dall’Albania entro il 31 dicembre 1997 mediante documentazione originale o copia autenticata rilasciata dalle autorità consolari italiane competenti o tramite attestazione del Ministero degli Esteri.

Documentazione sullo stato civile e sulla cittadinanza

L’interessato deve produrre documentazione originale o autenticata che comprovi le condizioni di stato civile, anagrafico e di cittadinanza proprie e, a seconda del caso, del coniuge e dell’ascendente. Per i soggetti indicati come coniuge o discendente è richiesta anche la prova della cittadinanza del soggetto della lettera a); per i coniugi dei discendenti è necessaria anche la prova del rapporto familiare e della cittadinanza dei soggetti interessati. In alternativa è ammesso l’uso delle dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n. 445/2000.

Prova dei periodi di lavoro svolti in Albania

A corredo della domanda devono essere prodotti documenti di data certa, in originale o copia autenticata, idonei a dimostrare esistenza, durata e caratteristiche del lavoro dipendente o autonomo svolto in Albania nel periodo utile. La prova può risultare anche da certificazioni, attestati e dichiarazioni "ora per allora" rilasciati da autorità consolari o enti pubblici italiani o albanesi, purché rechino l’indicazione delle fonti documentali utilizzate. I documenti in lingua straniera devono essere tradotti e la traduzione deve essere convalidata dall’autorità diplomatica o consolare albanese o da traduttori italiani autorizzati.

Effetti della ricostruzione sulla pensione

La ricostruzione dà diritto, ai fini del calcolo della pensione, all’accredito di un’anzianità contributiva corrispondente al periodo effettivamente lavorato in Albania, con valorizzazione pari al minimale di retribuzione o reddito vigente in Italia per i rispettivi settori. La qualifica va individuata confrontando la documentazione prodotta con la corrispondente qualifica italiana, secondo il principio del maggior favore. Per artigiani e commercianti si accredita il minimale mensile di reddito; per coltivatori diretti, coloni e mezzadri si applicano le regole della Gestione speciale C.D./C.M., con accredito di 3 giornate a settimana, ovvero 2 per donne e ragazzi fino al 1974.

Decorrenza, limiti e rapporti con altre prestazioni

La ricostruzione opera entro il limite dell’anzianità contributiva massima valutabile nel sistema pensionistico italiano e ha effetto dalla decorrenza della pensione. Se i contributi sono decisivi per il diritto a pensione, questa non può decorrere prima del primo giorno del mese successivo alla domanda di ricostruzione. Per chi è già pensionato, la contribuzione riconosciuta prima della decorrenza della pensione comporta la ricostituzione del trattamento dal mese successivo alla domanda; quella successiva può valere per un supplemento. I titolari di pensione sociale o assegno sociale che maturino il diritto alla pensione AGO perdono il trattamento sociale dal mese di decorrenza della pensione AGO se viene meno il requisito reddituale.

Ricongiunzione, totalizzazione e riscatti

In caso di ricongiunzione o totalizzazione, gli effetti della ricostruzione decorrono dalla data della relativa domanda. Se i periodi da ricostruire erano già stati riscattati ai sensi dell’art. 51, comma 2, della legge n. 153/1969, gli oneri di riscatto devono essere rimborsati, con eventuale detrazione della quota riferita ai periodi di pensione già fruiti. Il calcolo della quota e della riserva matematica deve seguire i criteri della circolare n. 665 R.C.V. - n. 344 B./5 del 7 gennaio 1985, richiedendo i coefficienti di rendita temporanea al Coordinamento Generale Statistico Attuariale.

Istruzioni operative e contabili

Per la domanda è previsto un facsimile specifico che le sedi devono riprodurre e mettere a disposizione degli interessati. La trattazione deve avvenire tramite la procedura 3Erre; il codice tipo pratica e l’abilitazione della registrazione in ARPA saranno comunicati successivamente. Per gli aspetti contabili relativi agli oneri derivanti dalla ricostituzione la circolare rinvia a future istruzioni.

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