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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16011/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proponeva due motivi. 1) Contestazione dell'applicazione della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99 cod. pen.: la difesa sosteneva che, escluse alcune pregresse condanne dichiarate estinte ai sensi dell'art. 47, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, non sussisteva il requisito cronologico e definitivo dei precedenti tale da consentire l'aumento di pena per recidiva reiterata. 2) Contestazione del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (danno di speciale tenuità): si denunciava motivazione insufficiente e apodittica, perché il valore del telefono era desunto solo dalla marca e i precedenti dell'imputato sarebbero stati usati in modo improprio nella valutazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il dogma difensivo: dall'esame del certificato penale risultavano molteplici condanne definitive antecedenti il reato contestato e, soprattutto, condanne definitive e fatti commessi in posizione cronologica che consentono di configurare la recidiva reiterata, per cui l'aumento di pena è stato correttamente applicato. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'indeducibilità dell'impugnazione: la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto non sussistente la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, anche tenuto conto del valore commerciale dell'oggetto sottratto (telefono marca iPhone) e della necessità di un giudizio complessivo sul danno criminale, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non censurabile in Cassazione se priva di incongruenze logiche. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La condanna confermata riguarda il reato di furto aggravato di due telefoni cellulari e di una scheda SIM e il porto di coltello a serramanico.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva reiterata richiede che, al momento della commissione del nuovo reato, l'autore si trovi nella situazione prevista per la recidiva semplice, ossia abbia già subito condanna definitiva per un reato anteriore e, dopo quella definitiva, abbia commesso altri reati; pertanto non basta la semplice esistenza di più condanne: è necessario il rapporto cronologico e di progressione sanzionatoria che denoti la consapevolezza dell'aggravamento

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede che il danno patrimoniale sia lievissimo nel valore assoluto e nei suoi ulteriori effetti sulla persona offesa; la valutazione è complessa e discrezionale, deve considerare non solo il valore materiale ma il danno criminale nella sua globalità, e il semplice richiamo alla marca dell'oggetto non è sufficiente per riconoscerla

  • art. 47, comma 2, ordinamento penitenziario

    La disposizione riguarda la dichiarazione di estinzione di determinate pene o effetti; la difesa ha invocato l'esclusione di alcuni precedenti sulla base di tale norma, ma il giudice ha valutato l'insieme del certificato penale e ritenuto comunque sussistenti precedenti definitivi utili ai fini della recidiva

  • art. 648 cod. pen.

    L'originaria imputazione formulata ai sensi di questo articolo è stata in corso di procedimento riqualificata in furto aggravato; la sentenza si limita a confermare la riqualificazione operata in sede di merito

Massime di principio

  • Per applicare la recidiva reiterata è necessario dimostrare il nesso cronologico e la progressione delle condanne: non basta la mera esistenza di più condanne definitive, occorre che l'autore abbia commesso reati dopo una condanna già divenuta definitiva, in modo da trovarsi nella situazione che giustifichi l'aumento sanzionatorio
  • Il certificato penale va esaminato nella sua interezza: anche se alcuni precedenti sono stati dichiarati estinti o sono impugnati, la presenza di altre condanne definitive può comunque giustificare l'applicazione della recidiva
  • L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva e motivata del danno patrimoniale e dei suoi effetti; il valore commerciale dell'oggetto è un elemento, ma non l'unico, e la valutazione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo se logicamente incongrua o manifestamente illogica
  • La Corte di Cassazione controlla la corretta interpretazione e applicazione del diritto e la logicità della motivazione, ma non sostituisce il giudizio di merito sulle valutazioni probatorie e discrezionali, salvo vizi logici o di motivazione
  • In fase difensiva, per contrastare la recidiva è utile dimostrare specificamente l'assenza del requisito della definitività e della sequenza cronologica dei precedenti; per ottenere l'attenuante di speciale tenuità è opportuno produrre elementi concreti sul valore effettivo del danno e sugli effetti subiti dalla vittima

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