Cassazione Civile, Sentenza n. 38721/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2006 e 2007; il contribuente contestava la legittimità e la motivazione degli accertamenti eseguiti con metodo sintetico (redditometro), la qualificazione dell'imbarcazione "Esodo" come natante da riporto, la mancata considerazione della "no tax area" e di redditi esenti, la violazione delle norme procedurali e costituzionali relative a motivazione e sanzioni, nonché errori nella liquidazione delle spese di giudizio
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento (in particolare con riferimento all'imbarcazione e alla metodologia sintetica di accertamento). La Corte ha ritenuto la motivazione della C.T.R. adeguata, ha escluso l'applicabilità della nuova disciplina del redditometro (efficace dal 2009) ai periodi impugnati, ha ritenuto corretta l'applicazione dei beni-indice (compresa l'imbarcazione "Esodo") secondo i D.M. del 1992, e ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi per difetto di specificità o per carenza di rilevanza giuridica. Il ricorrente è stato condannato alle spese per complessivi euro 3.500,00 oltre oneri.
Norme richiamate
art.23, comma 8-bis, d.l. n.137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n.176 del 2020
art.23, comma 8 -bis del d.l. n.137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n.176 del 2020
Norma richiamata per la celebrazione dell'udienza pubblica e per l'ammissione della requisitoria scritta del P.G.; ha carattere procedurale nella vicenda
art.360 cod. proc. civ. (motivi per cassazione)
art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ. (citato nel ricorso)
La Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e specificità dei motivi di cassazione: molti motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità o carenza di specificità e gli altri infondati sul merito
art.3 legge n.241 del 1990
Rilevante rispetto al dovere di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che gli avvisi fossero sufficientemente motivati e che l'Amministrazione abbia spiegato le ragioni della scelta del metodo di accertamento
art.7 legge n.212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Richiama il principio di buona amministrazione e dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto che le esigenze di motivazione fossero soddisfatte dagli avvisi impugnati
art.42 del d.P.R. n.600 del 1973
Norma richiamata in relazione ai contenuti e alla forma degli atti di accertamento; la Corte ha ritenuto che gli avvisi rispettassero i requisiti previsti
art.22, comma 1, d.l. n.78 del 2010
art.22, comma 1, del d.l. n.78 del 2010 (modifica dell'art.38 DPR 600/1973)
La Corte ha interpretato che la modifica normativa opera a partire dagli accertamenti relativi all'anno di imposta 2009, quindi non è applicabile agli anni 2006-2007 oggetto del contendere
art.38 del d.P.R. n.600 del 1973 (accertamento sintetico)
La Corte ha confermato l'interpretazione consolidata: l'accertamento sintetico fondato sui beni-indice esenta l'Amministrazione dall'ulteriore onere probatorio sulla capacità contributiva, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare l'assenza o la minore entità del reddito presunto
D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992
D.M. 10 settembre 1992 (e successivi provvedimenti)
I decreti ministeriali forniscono le tabelle dei beni-indice (redditometro): la Corte ha ritenuto applicabili tali tabelle per la valutazione dell'imbarcazione e degli altri beni
art.3, primo comma, lett. d) d.lgs. n.171 del 2005
Riferimento normativo posto dal ricorrente sulla qualificazione del natante; la Corte ha ritenuto infondata la censura e ha applicato i criteri delle tabelle ministeriali per la rilevanza fiscale dell'imbarcazione
art.67 d.P.R. n.600 del 1973
Richiamato in relazione alla pretesa di divieto di doppia imposizione: la Corte ha ritenuto la censura infondata e ha osservato che le deduzioni previste dalla nuova disciplina non erano applicabili al periodo controverso
artt.11 e 12 d.P.R. n.917 del 1986 (TUIR)
Norme su redditi esenti o deduzioni invocate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla rilevanza di tali elementi fosse questione di merito e che la documentazione non fosse idonea a dimostrare la disponibilità finanziaria continuativa
art.36 d.lgs. n.546 del 1992
Richiamato in relazione ai poteri del giudice tributario: la Corte ha ritenuto che la motivazione della C.T.R. fosse conforme agli obblighi di decisione e motivazione
artt.112 e 115 cod. proc. civ.
Richiami procedurali relativi al rispetto del contraddittorio e della motivazione: la Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia né vizio nella motivazione di merito
artt.3, 24, 97, 113 Cost.
Principi costituzionali evocati dal ricorrente (non discriminazione, diritto di difesa, imparzialità e garanzie processuali); la Corte ha ritenuto le doglianze generiche o non specificamente dedotte in sede d'appello, quindi non ammissibili in cassazione
artt.5, 16 e 17 d.lgs. n.472/1997
Norme in materia di sanzioni tributarie richiamate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura relativa alle sanzioni non proposta adeguatamente in appello e, comunque, non sviluppata con la necessaria specificità
art.366 c.p.c. (principio di autosufficienza del ricorso)
Questo principio è stato richiamato dalla Corte per sottolineare che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: in tema tributario è necessario riprodurre i passi della motivazione dell'avviso che si censurano, cosa che nel ricorso mancava
art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115 del 2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- L'accertamento sintetico fondato sui beni-indice (redditometro) è legittimo e dispensa l'Amministrazione dall'ulteriore onere probatorio: grava sul contribuente dimostrare che il reddito presunto non sussiste o è di entità inferiore
- Le modifiche legislative al redditometro introdotte dal 2010 (operative per accertamenti dal 2009) non valgono retroattivamente per anni d'imposta anteriori
- Per la rilevanza fiscale di un'imbarcazione si applicano i parametri delle tabelle ministeriali (D.M. 1992): lunghezza "fuori tutto" e propulsione rilevano e si applica l'indice che comporta maggiore capacità contributiva
- Nelle impugnazioni in cassazione è necessario specificare i passi delle motivazioni degli atti (autosufficienza del ricorso); censure generiche o prive di riferimenti precisi sono inammissibili
- L'Amministrazione può scegliere la tipologia di accertamento (tra quelle previste) purché motivi la scelta e rispetti le garanzie procedurali (questionario, contraddittorio, motivazione dell'atto)
- Le questioni relative a deduzioni, redditi esenti o alla durata della disponibilità di somme sono valutazioni di fatto del giudice di merito e in cassazione sono sindacabili solo per vizi rigorosi di diritto o di motivazione
- Se si contesta la motivazione di un avviso di accertamento (anche con riferimento a sanzioni), occorre riprodurre testualmente i passi della motivazione dell'avviso e spiegare specificamente l'errore per consentire la verifica in cassazione
- Le spese giudiziali liquidate in favore della parte soccombente possono essere impugnate solo con indicazioni precise sulla richiesta e sulla violazione dei parametri tabellari; eccezioni generiche risultano inammissibili
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