Sentenza n. 1832/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero dell’Interno all’obbligo di pagare € 4.000,00, oltre accessori di legge, liquidati a titolo di spese di lite con sentenza passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, n. 166/2025, pubblicata il 30 gennaio 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Interno a pagare € 4.000,00, oltre accessori di legge, per spese di lite. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha attestato l’avvenuto pagamento; il ricorrente ha confermato il pagamento e chiesto la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il ricorrente ha conseguito in corso di causa il bene della vita perseguito con l’ottemperanza, ossia il pagamento delle somme dovute in forza del titolo giudiziale. Ha posto le spese di lite a carico dell’amministrazione, dato che il pagamento è avvenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso, liquidandole in € 828,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, e in € 300,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
va quindi dichiarata cessata la materia del contendere atteso il conseguimento del bene della vita da parte del ricorrente in corso di causa;
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, il ricorrente consegue il bene della vita perseguito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto in base al titolo giudiziale, intervenuto in corso di causa e confermato dal creditore, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto conseguimento del bene della vita.
- Se l’amministrazione adempie soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a suo carico.
Come è indicizzato
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