Cassazione Penale, Ordinanza n. 10330/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 marzo 2025. Dal testo emerge solo che i motivi di ricorso consistevano in una serie di doglianze già dedotte in appello, riproduttive di censure già esaminate e disattese, senza una effettiva analisi critica della motivazione della decisione impugnata e senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a base dell'impugnazione o dei necessari riferimenti alla sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto quindi che i motivi difettassero di specificità e pertinenza, e mancasse la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dedotte nel ricorso.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
è stata applicata la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente per il requisito di specificità e correlazione dei motivi di ricorso per cassazione, che non può limitarsi a una mera elencazione di doglianze
art. 591 c.p.p.
la mancanza di specificità e di correlazione tra ricorso e motivazione della sentenza impugnata conduce all'inammissibilità dell'impugnazione
art. 19364/2024
"È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato"
principio di diritto richiamato per affermare che il ricorso deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non sviluppi censure specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione della decisione impugnata, limitandosi a una mera riproposizione di doglianze già esaminate.
- Il ricorso per cassazione deve instaurare una reale correlazione critica con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; non è sufficiente ignorarne le affermazioni decisive.
- La mancanza di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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