Parere del Garante n. 199 del 10/04/2025
Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno di imposta 2024 - 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata e, più in generale, alla dichiarazione precompilata per i soggetti autorizzati, con decorrenza dall’anno d’imposta 2024. Il provvedimento recepisce le novità normative intervenute nel 2024 e nel 2025, tra cui l’estensione sperimentale della precompilata a contribuenti in regime di vantaggio e forfetario e l’ampliamento dei soggetti che possono accedere tramite delega. Il Garante ritiene adeguate le garanzie previste, anche alla luce degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, e conferma che il complesso delle misure risulta conforme al GDPR e al Codice privacy. Vengono evidenziate, in particolare, l’utilizzo dei soli dati fattura e dei corrispettivi, senza descrizione dell’operazione né dati dei cessionari, l’informativa dedicata agli interessati e l’aggiornamento delle modalità di accesso per intermediari ed eredi.
Parere favorevole sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle entrate sull’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati, a partire dall’anno d’imposta 2024
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata e, più in generale, alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati, con decorrenza dall’anno d’imposta 2024. Il parere è reso ai sensi dell’art. 36, par. 4, e dell’art. 58, par. 3, lett. b), del GDPR, nel quadro dell’art. 1 del d.lgs. 175/2014, come modificato dal d.lgs. 108/2024.
Quadro normativo e precedenti interventi
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003;
- l’art. 1 del d.lgs. 175/2014, che disciplina la dichiarazione precompilata e le modalità di accesso telematico;
- la modifica introdotta dal d.lgs. 108/2024, che dal 2025 consente l’accesso anche tramite altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, d.P.R. 322/1998;
- i precedenti provvedimenti annuali dell’Agenzia delle entrate, sui quali il Garante aveva già reso parere negli anni dal 2018 al 2024.
Novità introdotte dallo schema di provvedimento
Lo schema esaminato recepisce varie innovazioni legislative e operative. In particolare prevede che:
- dal 2025 l’Agenzia utilizzi, in via sperimentale, anche dati desumibili dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi per la precompilazione del modello Redditi Persone fisiche dei soggetti in regime di vantaggio e dei soggetti in regime forfetario;
- l’accesso alla dichiarazione precompilata tramite delega possa avvenire anche per il tramite di altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni ex art. 3, comma 3, d.P.R. 322/1998, limitatamente al modello Redditi PF;
- nella precompilata confluiscano anche nuovi dati relativi ai proventi da cessione di energia prodotta in esubero da impianti a fonti rinnovabili e ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, in attuazione dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020;
- i dati dei familiari a carico rilevanti per l’Assegno unico e universale siano riportati in uno specifico prospetto della Certificazione Unica INPS;
- il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede sia accessibile anche ai soggetti già abilitati all’area riservata dell’Agenzia secondo il provvedimento del 22 settembre 2023.
Trattamenti e garanzie evidenziate dall’Agenzia
Con riferimento alla sperimentazione sui regimi di vantaggio e forfetario, l’Agenzia ha rappresentato che saranno utilizzati esclusivamente i "dati fattura" di cui al punto 1.2 del provvedimento del 24 novembre 2022 e successive modifiche. Tali dati non comprendono la descrizione dell’operazione, cioè natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati, e non saranno trattati, ai fini della precompilazione, i dati dei cessionari. Gli interessati riceveranno specifica informazione mediante il foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata.
Valutazioni del Garante
Il Garante ritiene che il complesso delle garanzie previste nello schema sia adeguato, anche in considerazione degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dai trattamenti disciplinati. L’Autorità valorizza la conferma delle misure già individuate negli anni passati per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati, anche sulla base delle indicazioni fornite in precedenza dal Garante stesso.
Esito del parere
All’esito dell’istruttoria, il Garante dichiara che lo schema di provvedimento risulta conforme al Regolamento e al Codice privacy e formula parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante "Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati" a partire dall’anno d’imposta 2024.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il parere riguarda lo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sulle modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Il Garante interviene ai sensi dell’art. 36, par. 4, e dell’art. 58, par. 3, lett. b), del GDPR, in attuazione dell’art. 1 del d.lgs. 175/2014, come modificato dal d.lgs. 108/2024.
Estensione sperimentale della precompilata a regimi di vantaggio e forfetario
Lo schema prevede che, dal 2025, l’Agenzia utilizzi in via sperimentale anche le informazioni desumibili dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi per elaborare la dichiarazione precompilata modello Redditi Persone fisiche dei soggetti in regime di vantaggio e forfetario. Il Garante prende atto che, non essendo più disponibili le CU per questi soggetti, la precompilazione potrà avvenire mediante dati presenti in Anagrafe tributaria, fatture elettroniche trasmesse allo SDI e corrispettivi giornalieri.
Accesso tramite intermediari e ulteriori soggetti incaricati
Il provvedimento aggiorna le regole di accesso alla dichiarazione precompilata, consentendo, tramite delega, l’accesso anche ad altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni ex art. 3, comma 3, d.P.R. 322/1998, limitatamente al modello Redditi Persone fisiche precompilato. Per tali soggetti è prevista la richiesta puntuale o massiva, ma non la modalità di scarico in cooperazione applicativa, che resta riservata ai CAF dipendenti e pensionati.
Ulteriori contenuti informativi nella precompilata
Dal 2025 la dichiarazione precompilata conterrà anche i dati relativi ai proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero da impianti alimentati da fonti rinnovabili e i dati sui redditi da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri trasmessi all’Agenzia, in attuazione dell’art. 7 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, entrato in vigore il 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024.
Aggiornamenti su familiari a carico e gestione autorizzazioni per eredi
Per i dati dei familiari a carico rilevanti ai fini dell’Assegno unico e universale, lo schema prevede che dal 2025 tali informazioni siano riportate in uno specifico prospetto della Certificazione Unica INPS. Inoltre, per consentire ai rappresentanti di inviare la dichiarazione del rappresentato in qualità di erede, il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede viene reso fruibile anche agli stessi già abilitati all’area riservata dell’Agenzia secondo le modalità del provvedimento del 22 settembre 2023.
Valutazione del Garante e conclusione
Il Garante considera complessivamente adeguate le garanzie previste dallo schema, anche alla luce degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati. In particolare, rileva che l’Agenzia utilizzerà solo i cosiddetti "dati fattura" privi della descrizione dell’operazione e senza trattare i dati dei cessionari, informando gli interessati tramite un foglio informativo allegato alla dichiarazione. Sulla base di tali elementi, il Garante esprime parere favorevole e ritiene il provvedimento conforme al GDPR e al Codice privacy.
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