Parere del Garante n. 164 del 27/03/2025
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica di modifica del decreto interministeriale n. 334 del 31 dicembre 2024, recante “Ecosistema dati sanitari” (EDS) [10131261]- 27 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con MEF e Sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica, che modifica il decreto interministeriale n. 334 del 31 dicembre 2024 sull’Ecosistema dati sanitari (EDS). La modifica riguarda soprattutto la diversa modalità di archiviazione dei dati in chiaro, non più presso l’unità di archiviazione della Regione di erogazione, ma presso quella della Regione di assistenza dell’interessato. L’Autorità prende atto che tale soluzione è stata introdotta per ragioni di efficientamento tecnico-funzionale, semplificazione dei flussi, miglioramento della resilienza e riduzione di costi e tempi di sviluppo. Viene inoltre rilevato che la disciplina è stata integrata con la descrizione tecnica delle funzioni del Broker, comprese le operazioni di cooperazione tra unità di archiviazione, allineamento dei dati, recupero per finalità di cura, prevenzione e profilassi internazionale, nonché il trasferimento dei dati in caso di cambio di Regione di assistenza comunicato dall’Anagrafe nazionale degli assistiti. Nel ribadire quanto già osservato nel parere del 26 settembre 2024, il Garante richiama però la necessità che l’alimentazione e l’elaborazione dei dati del FSE 2.0 per offrire tutti i servizi dell’EDS avvengano solo dopo la completa attuazione del decreto 7 settembre 2023 su "Fascicolo sanitario elettronico 2.0".
Parere favorevole sullo schema di decreto di modifica del decreto interministeriale n. 334/2024 sull’"Ecosistema dati sanitari" (EDS), con adeguamenti sull’archiviazione dei dati in chiaro e sulle funzioni del Broker.
Parere sullo schema di decreto di modifica dell’Ecosistema dati sanitari (EDS)
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica, volto a modificare il decreto interministeriale n. 334 del 31 dicembre 2024, recante "Ecosistema dati sanitari" (EDS). Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del GDPR e dell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139/2021, in termini accelerati per l’attuazione del piano di investimento sul FSE del PNRR.
Quadro normativo richiamato
Nel preambolo il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. n. 196/2003, l’art. 12 del d.l. n. 179/2012, comma 15-quater, il decreto 7 settembre 2023 sul "Fascicolo sanitario elettronico 2.0" e il proprio precedente parere del 26 settembre 2024 sul decreto EDS del 31 dicembre 2024. Il provvedimento si colloca dunque nel più ampio quadro di disciplina del Fascicolo sanitario elettronico e dei sistemi di governo della sanità digitale.
Contenuto dello schema di modifica
Lo schema di decreto si compone di due articoli: il primo modifica l’articolo 4 del decreto EDS, il secondo interviene sull’allegato C. La documentazione trasmessa evidenzia che la finalità della modifica è l’"efficientamento tecnico-funzionale" dell’Ecosistema.
La scelta principale consiste nel cambiare la logica di archiviazione dei dati in chiaro: non più presso l’unità di archiviazione regionale della Regione di erogazione della prestazione sanitaria, ma presso l’unità di archiviazione regionale della Regione di assistenza dell’interessato.
Ragioni tecnico-funzionali della modifica
Secondo la relazione illustrativa e tecnica, il nuovo assetto consentirebbe di semplificare i flussi di gestione dei dati sia in fase di alimentazione sia in fase di consultazione dei servizi EDS. Il Ministero rappresenta che il cambiamento dovrebbe determinare:
- miglioramento della resilienza e delle prestazioni complessive del sistema;
- maggiore affidabilità nell’erogazione dei servizi, anche a fronte dell’aumento del volume dei dati;
- riduzione dei costi di investimento e di gestione;
- riduzione dei tempi di sviluppo, con maggiori probabilità di rispettare le scadenze PNRR.
Profili di protezione dei dati personali e disciplina del Broker
Le modifiche sono state elaborate a seguito di numerose interlocuzioni informali con il Ministero della salute e con il Dipartimento per la trasformazione digitale, nelle quali sono stati affrontati i profili privacy connessi al nuovo modello di archiviazione dei dati in chiaro nella Regione di assistenza.
L’Autorità osserva che il nuovo assetto incide sui trattamenti effettuati dal Broker, prevedendo trattamenti specifici e ulteriori rispetto all’impostazione in cui i dati in chiaro sarebbero stati archiviati nelle unità di archiviazione delle Regioni di erogazione. Per questo motivo è stata integrata la disciplina tecnica con una descrizione più dettagliata del Broker, componente che realizza la cooperazione tra le unità di archiviazione regionali.
In particolare, il Broker viene descritto come il soggetto/componente che:
- assicura la corretta archiviazione e l’allineamento dei dati;
- consente il recupero dei dati per le finalità di cura, prevenzione e profilassi internazionale;
- disciplina il trasferimento dei dati in caso di cambio di Regione di assistenza, sulla base della comunicazione proveniente dall’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
Viene inoltre specificato che i trattamenti di dati personali effettuati dal Broker non comportano conservazione dei dati.
Valutazione finale del Garante
Il Garante prende atto che lo schema recepisce i rilievi emersi nelle interlocuzioni informali e disciplina i profili di protezione dei dati personali connessi alla nuova collocazione dei dati in chiaro nell’unità di archiviazione della Regione di assistenza.
Resta però fermo il richiamo, già formulato nel parere del 26 settembre 2024, secondo cui l’alimentazione e l’elaborazione dei dati del FSE 2.0, necessarie per offrire tutti i servizi dell’EDS, devono essere effettuate solo dopo la completa attuazione delle disposizioni del decreto 7 settembre 2023 su "Fascicolo sanitario elettronico 2.0".
Esito
All’esito dell’istruttoria, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto di modifica del decreto interministeriale n. 334 del 31 dicembre 2024 recante "Ecosistema dati sanitari".
Punti principali
Oggetto dello schema e iter del parere
Il Ministero della salute ha trasmesso il 14 marzo 2025 lo schema di decreto di modifica del decreto interministeriale n. 334 del 31 dicembre 2024 sull’Ecosistema dati sanitari (EDS). Lo schema, composto di due articoli, interviene sull’articolo 4 e sull’allegato C del decreto vigente. Il parere è reso nei termini accelerati previsti dall’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139/2021, in ragione dell’attuazione del piano di investimento sul FSE del PNRR.
Razionalizzazione dell’archiviazione dei dati in chiaro
La modifica principale consiste nel superamento del criterio di archiviazione basato sulla Regione di erogazione della prestazione sanitaria. I dati in chiaro dell’EDS vengono invece archiviati nell’unità di archiviazione regionale della Regione di assistenza dell’interessato. Secondo la relazione illustrativa, ciò comporta una riduzione e semplificazione dei flussi, sia in fase di alimentazione sia in fase di consultazione, con effetti positivi su resilienza, prestazioni, affidabilità del sistema e sostenibilità economica.
Integrazione della disciplina del Broker
Lo schema integra l’articolato e l’allegato C con una descrizione più puntuale del Broker, componente che realizza la cooperazione tra le unità di archiviazione regionali. Vengono precisate le sue funzioni di corretta archiviazione, allineamento dei dati e recupero degli stessi per finalità di cura, prevenzione e profilassi internazionale. Su richiesta dell’Ufficio, sono state inoltre disciplinate le modalità di trasferimento dei dati in caso di cambio di Regione di assistenza, a seguito della comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), e si chiarisce che i trattamenti del Broker non comportano conservazione dei dati.
Valutazione privacy del Garante e richiamo al precedente parere
Il Garante prende atto che lo schema recepisce i profili di protezione dei dati personali emersi nelle interlocuzioni informali con Ministero della salute e Dipartimento per la trasformazione digitale, in particolare rispetto all’archiviazione dei dati in chiaro nella Regione di assistenza. Tuttavia ribadisce quanto già osservato nel parere del 26 settembre 2024: l’alimentazione e l’elaborazione dei dati del FSE 2.0, necessarie per offrire tutti i servizi dell’EDS, devono avvenire solo dopo la completa attuazione delle disposizioni del decreto 7 settembre 2023 su "Fascicolo sanitario elettronico 2.0".
Esito finale
Ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR e dell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139/2021, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto di modifica del decreto interministeriale n. 334 del 31 dicembre 2024 recante "Ecosistema dati sanitari".
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