Parere del Garante n. 234 del 17/04/2025
Parere su istanza di accesso civico - 17 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante è stato chiamato a esprimersi, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, su una richiesta di riesame contro il diniego parziale di accesso civico generalizzato formulata da un istante nei confronti di una Procura della Repubblica. Oggetto della richiesta erano tutti gli accordi individuali di lavoro agile del personale non dirigenziale, oppure, in subordine, un prospetto con dati identificativi e informazioni sulle modalità di lavoro da remoto. Il Garante ritiene legittimo il rifiuto dell’ostensione integrale e anche del prospetto tabellare, perché la documentazione contiene dati personali e, in alcuni casi, categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR, la cui diffusione generalizzata comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Viene valorizzato anche il principio di minimizzazione, nonché l’assenza di un obbligo di rielaborare i dati per soddisfare l’istanza. La Procura ha già fornito dati aggregati anonimi, ritenuti sufficienti rispetto alle finalità della trasparenza. Resta ferma la possibilità di utilizzare, in alternativa, l’accesso documentale ex l. 241/1990, se ne ricorrono i presupposti.
Parere su richiesta di riesame relativa all’accesso civico generalizzato agli accordi individuali di lavoro agile del personale di una Procura
Accesso civico a accordi individuali di lavoro agile
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, su una richiesta di riesame presentata dal RPCT del Ministero della Giustizia avverso il diniego parziale opposto da una Procura della Repubblica a un’istanza di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava la totalità degli accordi individuali di lavoro agile del personale non dirigenziale, o in subordine un prospetto riepilogativo con dati identificativi e informazioni sulle modalità di lavoro da remoto.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama il d.lgs. 33/2013, in particolare:
- l’art. 5, comma 2, che disciplina l’accesso civico generalizzato;
- l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando la divulgazione arrechi un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali;
- l’art. 3, comma 1, che evidenzia il regime di pubblicità dei documenti ottenuti tramite accesso civico.
Sono inoltre richiamati il GDPR, in particolare l’art. 4, par. 1, n. 1, sull’nozione di dato personale, l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione, e l’art. 9 sulle categorie particolari di dati. Il Garante richiama anche le Linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, adottata d’intesa con l’Autorità, nonché il provvedimento del Garante n. 521 del 15 dicembre 2016.
Contenuto dell’istanza e motivi del diniego
L’accesso era stato richiesto per ottenere copia integrale degli accordi di lavoro agile stipulati dalla Procura con i dipendenti. In via subordinata, l’istante chiedeva un prospetto con cognome e nome, qualifica professionale, ufficio di assegnazione, numero di giorni di lavoro agile autorizzati a settimana e data di stipula dell’accordo.
La Procura aveva negato l’accesso, sostenendo che la richiesta fosse manifestamente onerosa e sproporzionata, tale da incidere sul buon andamento dell’amministrazione, e che gli accordi contenessero dati personali anche delicati, nonché informazioni collegate a condizioni di salute o familiari particolari. L’Ufficio aveva tuttavia comunicato al richiedente alcuni dati aggregati, come il numero complessivo del personale, degli accordi attivi, la media dei giorni di lavoro agile e il numero di unità autorizzate a lavorare da remoto per più di due giorni a settimana.
Valutazioni del Garante sulla tutela dei dati personali
Il Garante osserva che gli accordi individuali di lavoro agile contengono dati personali di diversa natura, compresi elementi identificativi e informazioni delicate, come l’indirizzo di residenza, il numero di cellulare e il possesso dei requisiti previsti dalla l. n. 104/1992 o comunque riferibili a condizioni di salute o familiari particolari. Tali elementi possono integrare categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR, non ostensibili tramite accesso civico generalizzato.
L’Autorità sottolinea che la conoscibilità da parte di chiunque di tali informazioni, tenuto conto del peculiare regime di pubblicità dell’accesso civico, determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nella vita lavorativa, personale e relazionale dei dipendenti, con possibili ricadute negative anche all’esterno dell’ambiente di lavoro. Ne deriverebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013.
Rilievi sul prospetto tabellare richiesto in subordine
Quanto al prospetto tabellare richiesto in alternativa ai documenti integrali, il Garante ricorda che, secondo le Linee guida ANAC, l’amministrazione non è tenuta a formare o rielaborare informazioni non già possedute, ma solo a consentire l’accesso ai documenti esistenti. In ogni caso, il prospetto richiesto avrebbe comunque contenuto dati personali e dettagli sulla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, inclusi i giorni di lavoro agile autorizzati.
Il Garante precisa inoltre che la sola omissione dei dati identificativi diretti non sarebbe sufficiente a escludere il rischio di re-identificazione, specie nel contesto lavorativo di riferimento e per effetto dell’incrocio con altre informazioni già note o rinvenibili in altre banche dati. Si richiama, a questo proposito, anche il principio di accountability del titolare del trattamento ex art. 5, par. 2, e art. 24 GDPR.
Profili procedurali e controinteressati
L’Autorità evidenzia che tutte le persone fisiche cui si riferisce la documentazione devono essere considerate controinteressate, perché l’eventuale ostensione potrebbe arrecare un pregiudizio concreto ai loro dati personali. Tuttavia, nel caso concreto, il mancato coinvolgimento dei controinteressati viene ritenuto coerente con le Linee guida ANAC, poiché la Procura ha comunque fornito una risposta parziale mediante dati aggregati privi di identificativi, adottando la modalità meno pregiudizievole per gli interessati.
Esito del parere
Il Garante esprime un parere sostanzialmente favorevole al diniego opposto dalla Procura, ritenendo corretto il rifiuto dell’accesso civico sia agli accordi integrali sia al prospetto tabellare con dati individuali. La conclusione si fonda sulla tutela dei dati personali dei dipendenti, sulla sproporzione e non necessità della divulgazione generalizzata e sull’assenza di elementi che facciano ritenere che la conoscenza nominativa dei dati sia strumentale alle finalità tipiche dell’accesso civico, cioè il controllo diffuso sull’azione amministrativa e l’uso delle risorse pubbliche.
Il Garante osserva infine che resta ferma la possibilità per l’istante di attivare, ove ne ricorrano i presupposti, l’accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, subordinato alla dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, giuridicamente tutelato.
Punti principali
Oggetto del parere e contesto procedurale
Il parere è reso sul riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato chiesto al Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013. L’istanza riguardava gli accordi individuali di lavoro agile stipulati da una Procura con il personale non dirigenziale, oppure, in subordine, un prospetto tabellare contenente dati identificativi e informazioni sul lavoro da remoto.
Natura dei dati richiesti e limiti alla conoscibilità
Gli accordi di lavoro agile sono qualificati come documenti contenenti dati personali di diversa natura, tra cui nominativo, residenza, numero di cellulare e informazioni sul possesso dei requisiti della l. 104/1992 o collegate a condizioni di salute o familiari particolari. Il Garante richiama l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 e l’art. 9 GDPR, evidenziando che tali dati non sono ostensibili tramite accesso civico generalizzato.
Esclusione dell’obbligo di rielaborazione dei dati
Per la richiesta subordinata di un prospetto tabellare, il Garante richiama le Linee guida ANAC secondo cui l’amministrazione non è tenuta a formare, raccogliere o rielaborare informazioni non già detenute. In ogni caso, anche il prospetto richiesto contiene dati personali e dettagli sulla modalità di prestazione lavorativa, quindi resta soggetto al medesimo limite di protezione.
Profili procedurali e controinteressati
Tutte le persone fisiche cui si riferisce la documentazione devono essere considerate controinteressati. Tuttavia, il mancato coinvolgimento di tutti i dipendenti è ritenuto coerente con le Linee guida ANAC, poiché la Procura ha fornito al richiedente dati aggregati privi di identificativi e ha quindi scelto la modalità meno pregiudizievole per gli interessati.
Valutazione finale del Garante
Il Garante conclude che il diniego dell’accesso agli accordi integrali e al prospetto con dati individuali è corretto, perché la divulgazione generalizzata dei dati sul lavoro agile comporterebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nella sfera privata e professionale dei dipendenti, con possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. È comunque richiamata la possibilità di un eventuale accesso documentale ex l. 241/1990, ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 17 apr 2025Parere del Garante n. 235 del 17/04/2025
- Parere · 10 apr 2025Parere del Garante n. 199 del 10/04/2025
- Parere · 10 apr 2025Parere del Garante n. 198 del 10/04/2025
- Parere · 10 apr 2025Parere del Garante n. 226 del 10/04/2025
- Parere · 29 apr 2025Parere del Garante n. 240 del 29/04/2025
- Parere · 29 apr 2025Parere del Garante n. 241 del 29/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →