Parere del Garante n. 198 del 10/04/2025
Parere alla Provincia autonoma di Trento su uno schema di norma da inserirsi all’interno del disegno di legge collegato alla manovra di bilancio provinciale del 2025, volta a definire le modalità di gestione delle informazioni raccolte attraverso la nuova rete provinciale di monitoraggio del traffico - 10 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di norma provinciale che disciplina il trattamento delle informazioni raccolte dalla nuova rete di monitoraggio del traffico della Provincia autonoma di Trento. Il parere è favorevole, ma subordinato ad alcune condizioni volte a chiarire la distinzione tra trattamenti per finalità amministrative e trattamenti per finalità statistiche, a rafforzare la natura aggregata dei dati trattati, a disciplinare l’eventuale ricorso a responsabili esterni e a specificare le banche dati statali destinatarie delle comunicazioni e le relative finalità. L’Autorità richiama, in particolare, i principi di limitazione della finalità, proporzionalità, minimizzazione, trasparenza e le regole del Codice privacy in materia di trattamenti per fini statistici.
Parere sullo schema di norma della Provincia autonoma di Trento per la gestione dei dati della nuova rete provinciale di monitoraggio del traffico
Parere sullo schema di norma della Provincia autonoma di Trento per il monitoraggio del traffico
La Provincia autonoma di Trento ha richiesto il parere del Garante su uno schema di norma da inserire nel disegno di legge collegato alla manovra di bilancio provinciale 2025, volto a disciplinare le modalità di gestione delle informazioni raccolte tramite la nuova rete provinciale di monitoraggio del traffico. Il parere è reso ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera c), del GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy.
Contesto del trattamento e struttura del progetto
La proposta si colloca nell’ambito di un progetto attuativo delle linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla progettazione di sistemi di monitoraggio del traffico. Il sistema prevede la raccolta e l’analisi di dati relativi ai veicoli in transito sulle strade provinciali, come flussi veicolari, origini e destinazioni, percorsi, tipologia e classe di motorizzazione, al fine di fornire istruzioni e supporto decisionale per la gestione della rete.
Secondo la relazione illustrativa, il monitoraggio avviene tramite varchi dislocati lungo gli assi principali della rete stradale e dotati di telecamere per la lettura targhe. Le informazioni raccolte vengono poi anonimizzate, perché i tracciati dei singoli veicoli sono considerati irrilevanti rispetto alle finalità perseguite.
Evoluzione rispetto al precedente parere del Garante
La proposta presenta un mutamento di costruzione normativa rispetto a quella già esaminata nel parere n. 538 del 12 settembre 2024. La Provincia ha chiarito che la nuova impostazione deriva da una rivalutazione delle tecnologie disponibili per la gestione del flusso dei dati, in un contesto di rapida evoluzione del mercato. Per questo è stata preferita una disciplina più snella e dinamica, con rinvio al Programma statistico provinciale, adottato periodicamente con deliberazione della Giunta e sottoposto al parere del Garante.
Il Garante osserva che tale soluzione non è incompatibile con il GDPR, con l’articolo 2-ter del Codice e con la disciplina di settore, ma richiede che la fonte primaria integri alcuni elementi essenziali del trattamento.
Distinzione tra trattamenti amministrativi e trattamenti statistici
Il punto centrale del parere riguarda la necessità di distinguere chiaramente i trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dello schema. Il comma 1 legittima il trattamento dei dati relativi agli spostamenti dei veicoli per finalità di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi sulla rete autostradale provinciale, richiamando i principi di proporzionalità, minimizzazione e limitazione della finalità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 25 GDPR.
Il comma 2, invece, demanda al Programma statistico provinciale la definizione dei criteri, delle modalità e delle misure di sicurezza del trattamento, con individuazione delle rilevazioni, elaborazioni e studi di interesse provinciale, delle metodologie, dei dati specifici trattati, delle operazioni eseguibili, dei periodi di conservazione e delle misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 32 GDPR, anche in relazione alla preventiva valutazione d’impatto.
Il Garante ritiene che i due trattamenti perseguano finalità diverse: amministrative nel primo caso, statistiche nel secondo. Per questo richiama il divieto di implicazioni amministrative dei trattamenti statistici previsto dall’articolo 105 del Codice privacy e chiede che la norma contenga una specifica clausola di salvaguardia anche al comma 5.
Natura aggregata dei dati e limite al rinvio al Programma statistico provinciale
L’Autorità chiede inoltre di integrare il comma 1 con un riferimento esplicito alla natura aggregata dei dati trattati. In più, osserva che il comma 1 non dovrebbe rinviare al Programma statistico provinciale per la disciplina di dettaglio, perché tale rinvio è coerente con il trattamento statistico, non con quello amministrativo.
Resta quindi ferma la necessità di separare i piani: da un lato il trattamento finalizzato alla gestione della rete stradale, dall’altro quello statistico, che può essere dettagliato nel Programma statistico provinciale nel rispetto delle regole del Sistema statistico nazionale e del Codice privacy.
Coinvolgimento di responsabili del trattamento
Il Garante rileva che, se nel trattamento si intende coinvolgere soggetti terzi in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 GDPR, questa possibilità deve essere espressamente prevista dalla norma primaria. Il punto emerge anche in relazione allo schema di Programma statistico provinciale trasmesso alla stessa Autorità per un distinto parere.
Anonimizzazione, enti locali e trasmissione ad altre banche dati
Il comma 3 ribadisce la regola dell’articolo 6-bis del d.lgs. n. 322/1989, secondo cui i dati personali devono essere resi anonimi dopo la raccolta o quando non siano più necessari per i relativi trattamenti statistici.
Il comma 4 consente, nel rispetto delle indicazioni del Programma statistico provinciale, la raccolta e la comunicazione dei dati alla Provincia da parte degli enti locali. Il comma 5 prevede inoltre l’utilizzo dei dati per adempiere all’obbligo di trasmissione all’archivio nazionale delle strade, previsto dall’articolo 226 del d.lgs. n. 285/1992, oppure ad altre banche dati statali.
Su questo ultimo aspetto il Garante conferma il rilievo già espresso nel precedente parere: è necessario specificare quali siano le "altre banche dati statali" e indicare le finalità della comunicazione, per assicurare trasparenza, determinatezza della base normativa e conformità ai principi del trattamento.
Conclusioni
Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di norma, ma con condizioni puntuali:
- chiarire il rapporto tra i trattamenti dei commi 1 e 2, nel rispetto dell’articolo 105 del Codice privacy;
- integrare il comma 1 con il richiamo alla natura aggregata dei dati trattati ed eliminare il rinvio al Programma statistico provinciale per la disciplina di dettaglio di quel trattamento;
- prevedere espressamente la possibilità di coinvolgere soggetti terzi come responsabili del trattamento ex articolo 28 GDPR, ove ciò sia effettivamente previsto;
- introdurre al comma 5 una clausola di salvaguardia rispetto all’articolo 105 del Codice e specificare le altre banche dati statali interessate, con le relative finalità.
Il parere è quindi favorevole, ma subordinato all’adeguamento del testo normativo secondo tali indicazioni.
Punti principali
Oggetto della richiesta e contesto del trattamento
La Provincia autonoma di Trento ha chiesto il parere del Garante su uno schema di norma da inserire nel disegno di legge collegato alla manovra di bilancio provinciale 2025. La norma riguarda la gestione delle informazioni raccolte tramite la nuova rete provinciale di monitoraggio del traffico, basata su varchi dotati di telecamere per la lettura targhe, con raccolta di dati sui flussi veicolari, origini/destinazioni, percorsi, tipologia e classe di motorizzazione.
Inquadramento normativo e mutamento rispetto al precedente parere
Il nuovo testo modifica l’impostazione già esaminata nel parere n. 538 del 12 settembre 2024. La Provincia ha spiegato che il cambiamento deriva da una nuova valutazione tecnologica e dalla volontà di adottare un impianto più snello e dinamico, demandando il dettaglio al Programma statistico provinciale anziché a un regolamento attuativo. Il Garante rileva che la costruzione proposta è compatibile, in linea generale, con il GDPR, l’art. 2-ter del Codice e la disciplina statistica, ma richiede integrazioni sugli elementi essenziali del trattamento.
Distinzione tra finalità amministrative e finalità statistiche
Il Garante sottolinea la necessità di chiarire il rapporto tra il comma 1, che prevede trattamenti per finalità di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi sulla rete stradale, e il comma 2, che attribuisce al Programma statistico provinciale la disciplina di dettaglio per finalità statistiche. I due ambiti sono distinti e devono restare separati, nel rispetto del divieto di implicazioni amministrative dei trattamenti statistici previsto dall’articolo 105 del Codice privacy.
Condizioni richieste sul comma 1 e sul ruolo del Programma statistico provinciale
Per il comma 1 il Garante chiede di introdurre un riferimento esplicito alla natura aggregata dei dati trattati e di non demandare al Programma statistico provinciale la disciplina di dettaglio di quel trattamento, perché esso appartiene a un contesto diverso da quello statistico. Se si intende far intervenire soggetti terzi, ciò deve essere previsto espressamente nella norma, con riferimento ai responsabili del trattamento ex articolo 28 GDPR.
Anonimizzazione, conservazione e comunicazione dei dati
La proposta conferma che i dati devono essere resi anonimi dopo la raccolta o quando non siano più necessari per i trattamenti statistici, in coerenza con l’articolo 6-bis del d.lgs. n. 322/1989. È inoltre prevista la possibilità di raccogliere e comunicare i dati alla Provincia da parte degli enti locali e di utilizzarli per adempiere all’obbligo di trasmissione all’archivio nazionale delle strade o ad altre banche dati statali. Su questo ultimo punto il Garante chiede maggiore determinatezza e trasparenza.
Esito del parere e condizioni finali
Il Garante esprime parere favorevole, ma con condizioni. In sintesi, la norma deve: chiarire la separazione tra i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 in conformità all’articolo 105 del Codice; esplicitare la natura aggregata dei dati del comma 1 ed eliminare il rinvio al Programma statistico provinciale per la disciplina di dettaglio; prevedere espressamente l’eventuale coinvolgimento di responsabili del trattamento; specificare al comma 5 le altre banche dati statali interessate e le finalità delle comunicazioni, inserendo una clausola di salvaguardia rispetto all’articolo 105 del Codice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 10 apr 2025Parere del Garante n. 199 del 10/04/2025
- Parere · 10 apr 2025Parere del Garante n. 226 del 10/04/2025
- Parere · 17 apr 2025Parere del Garante n. 234 del 17/04/2025
- Parere · 17 apr 2025Parere del Garante n. 235 del 17/04/2025
- Parere · 27 mar 2025Parere del Garante n. 163 del 27/03/2025
- Parere · 27 mar 2025Parere del Garante n. 164 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →