Parere del Garante n. 235 del 17/04/2025
Parere su istanza di accesso civico - 17 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su una richiesta del RPCT del Comune di Salza Irpina relativa al riesame di un accesso civico generalizzato. L’istanza riguarda titoli edilizi, relativi grafici e l’atto di opposizione presentato da un controinteressato in un diverso procedimento di accesso. Il Garante ritiene legittimo l’oscuramento dei dati personali di persone fisiche presenti nei titoli edilizi, ma precisa che gli elaborati progettuali e grafici, in quanto riferiti all’attività della società, non sono di per sé dati personali e non possono essere sottratti per il solo motivo della tutela della privacy. Quanto all’atto di opposizione del controinteressato, l’Autorità non si esprime nel merito per carenze istruttorie. Invita infine il Comune a riesaminare il provvedimento, distinguendo i singoli documenti e valutando un accesso parziale, ferma restando l’eventuale applicazione di altri limiti dell’accesso civico.
Parere su richiesta di riesame di un accesso civico generalizzato riguardante titoli edilizi, elaborati grafici e opposizione di un controinteressato del Comune di Salza Irpina
Parere su istanza di accesso civico relativa a titoli edilizi e opposizione di un controinteressato
Il Garante si pronuncia, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Salza Irpina, nell’ambito del riesame di un accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013. Il caso riguarda documentazione edilizia riferita a una società e l’opposizione da questa formulata in un diverso procedimento di accesso.
Quadro normativo di riferimento
Il parere si colloca nel perimetro del d.lgs. 33/2013 sull’accesso civico generalizzato, in particolare degli artt. 5, comma 2, e 5-bis, comma 2, lett. a), nonché delle Linee guida ANAC adottate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, d’intesa con il Garante. Vengono richiamati anche il GDPR, in particolare l’art. 4, par. 1, n. 1, sulla nozione di dato personale e l’art. 5, par. 1, lett. c), sul principio di minimizzazione.
Ricostruzione dei fatti
Dagli atti emerge che il richiedente ha chiesto al Comune la documentazione relativa a due licenze edilizie, comprensiva dei grafici relativi alla costruzione di un manufatto, oltre a un atto di opposizione all’accesso agli atti presentato dalla società controinteressata in un precedente procedimento. Il Comune, anche a seguito dell’opposizione della società, ha accolto parzialmente l’istanza trasmettendo copia della D.I.A. e di due permessi di costruire, con oscuramento di tutti i dati personali, ma senza gli elaborati grafici, progettuali e tecnici. Ha invece negato l’ostensione dell’atto di opposizione, ritenendolo estraneo alle finalità dell’accesso civico generalizzato.
Valutazioni del Garante sui titoli edilizi
L’Autorità precisa anzitutto che i dati riferiti alla società, in quanto persona giuridica, non sono dati personali ai sensi del GDPR. Ne consegue che per tali informazioni non può essere invocato il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. Diversamente, i titoli edilizi contengono anche dati personali di soggetti terzi, quali rappresentanti legali e tecnici incaricati, tra cui nominativi, professione, data di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici, indirizzi e-mail e p.e.c., firma autografa e copia di documenti di पहचान/riconoscimento. La loro ostensione indiscriminata potrebbe integrare un pregiudizio concreto per la protezione dei dati personali, incidere in modo sproporzionato sui diritti e sulle libertà degli interessati e determinare rischi ulteriori, inclusi furti di identità o usi fraudolenti.
Elaborati grafici, progettuali e tecnici
Il Garante evidenzia che gli elaborati progettuali, tecnici e grafici, in quanto espressione dell’attività della società e non riferiti di per sé a persone fisiche, non rientrano nella definizione di dato personale. Pertanto, il loro diniego non può essere fondato sul solo art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Resta però ferma la possibilità che l’amministrazione valuti altri limiti all’accesso civico, in particolare quelli di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), relativi a interessi economici e commerciali, segreti commerciali, proprietà intellettuale e diritto d’autore.
Atto di opposizione del controinteressato
Quanto alla richiesta avente a oggetto l’atto di opposizione presentato dalla società controinteressata in un diverso procedimento di accesso, il Garante non si pronuncia nel merito. Il documento non è stato trasmesso all’Autorità e non sono state indicate neppure in modo sommario le categorie di dati personali eventualmente contenute nell’atto; tali lacune impediscono ogni valutazione.
Indicazioni conclusive al Comune
Alla luce di questi elementi, il Garante invita il Comune a riesaminare il provvedimento di accoglimento parziale, distinguendo la motivazione per ciascun documento richiesto e valutando l’ostensione parziale degli atti non già trasmessi, con oscuramento dei soli dati personali eventualmente presenti. Ribadisce inoltre che, qualora il richiedente riformuli l’istanza ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, i dati personali potrebbero essere resi ostensibili in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale e di un interesse qualificato. Il parere è quindi sostanzialmente favorevole alla soluzione di accesso parziale, ma con il richiamo alla necessità di separare i documenti e di valutare eventuali ulteriori limiti non sindacabili dal Garante.
Punti principali
Oggetto del parere e procedimento
Il parere è reso su richiesta del RPCT del Comune di Salza Irpina, nell’ambito del riesame di un provvedimento di accoglimento parziale di un accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013.
Titoli edilizi: accesso parziale con oscuramento dei dati personali
Il Comune ha trasmesso D.I.A. e due permessi di costruire, oscurando i dati personali delle persone fisiche presenti nei documenti. Il Garante ritiene corretta, allo stato degli atti, questa soluzione, perché nei titoli erano presenti dati personali di rappresentanti legali e tecnici incaricati, la cui ostensione generalizzata potrebbe determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013 e violare il principio di minimizzazione dell’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.
Elaborati grafici e tecnici: non sono dati personali della società
Il Garante chiarisce che gli elaborati progettuali, tecnici e grafici richiesti, in quanto riferiti all’attività della società titolare dei permessi, non rientrano di per sé nella definizione di dato personale dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Perciò non possono essere negati per il solo motivo della tutela dei dati personali, ferma restando la possibile rilevanza di altri limiti all’accesso civico, in particolare quelli relativi agli interessi economici e commerciali ex art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013.
Atto di opposizione del controinteressato: decisione non esprimibile
Per l’atto di opposizione presentato dalla società in un precedente procedimento di accesso, il Garante non entra nel merito perché il documento non è stato trasmesso e non sono state descritte neppure in via generale le informazioni o le categorie di dati personali contenute. Le carenze istruttorie impediscono una valutazione.
Esito e indicazioni al Comune
Il Garante invita il Comune a riesaminare la motivazione dell’accoglimento parziale, distinguendo per ciascun documento richiesto, e a valutare l’ostensione parziale dei documenti non già trasmessi mediante oscuramento dei dati personali eventualmente presenti. Ricorda inoltre che, se il richiedente ripresenta l’istanza ai sensi della l. 241/1990, i dati personali potrebbero essere ostensibili in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale e di un interesse qualificato.
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