Sentenza del 16/04/2018 n. 193 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRPEF - Redditi da locazione immobile - Mancato incasso - Mancata convalida di sfratto - Concorrenza reddito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che i canoni di locazione relativi a immobili ad uso abitativo, anche se non percepiti a causa della morosità del conduttore, concorrono alla formazione del reddito imponibile finché il procedimento di convalida dello sfratto per morosità non si è concluso. La sola morosità o l'assenza di incasso non sono quindi sufficienti, da sole, a escludere i canoni dalla tassazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale dei redditi derivanti da un contratto di locazione abitativa quando il conduttore è moroso e i canoni non vengono materialmente percepiti. Il contribuente riteneva che l'assenza di incasso impedisse di considerare tali somme come reddito imponibile, mentre l'Amministrazione finanziaria applicava il criterio previsto per i redditi fondiari da locazione, secondo cui i canoni concorrono al reddito fino a quando non interviene la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi fondiari e dei redditi derivanti da locazione di immobili abitativi
Per gli immobili abitativi, i canoni di locazione concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo la disciplina fiscale applicabile anche quando non siano stati materialmente riscossi, fino alla conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità.
Procedimento di convalida dello sfratto per morosità
La conclusione del procedimento giudiziale costituisce il momento rilevante per interrompere, ai fini fiscali, la concorrenza dei canoni non percepiti al reddito del locatore; la mera pendenza della procedura non produce ancora tale effetto.
Massime di principio
- Per le locazioni abitative, la mancata riscossione dei canoni non esclude automaticamente la loro imponibilità ai fini IRPEF.
- La morosità del conduttore, le diffide di pagamento o l'avvio di iniziative legali non sono normalmente sufficienti, da sole, a neutralizzare la tassazione dei canoni.
- Fino alla conclusione del procedimento di convalida dello sfratto per morosità, il locatore deve considerare fiscalmente rilevanti i canoni maturati secondo la disciplina applicabile.
- Per valutare l'esclusione dei canoni non percepiti occorre verificare l'effettiva conclusione del procedimento giudiziario e la documentazione che la comprova.
- La regola descritta riguarda gli immobili ad uso abitativo e non deve essere applicata automaticamente a ogni tipologia di locazione o a ogni diverso regime fiscale.
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