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Sentenza

Sentenza n. 1753/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze del 28 maggio 2025 e del 18 novembre 2025 relative all’acquisizione al patrimonio comunale dei locali commerciali realizzati nell’ambito del P.E.E.P. Sant’Eustachio e alla definizione delle connesse partite economiche

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa edilizia in liquidazione ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Comune di Salerno sulle istanze del 28 maggio 2025 (diffida e messa in mora) e del 18 novembre 2025 (istanza di acquisizione). Le richieste riguardavano l’avvio e la conclusione del procedimento di acquisizione al patrimonio comunale dei locali commerciali e delle opere realizzati in attuazione della convenzione P.E.E.P. stipulata nel 2001, nonché la definizione delle partite economiche connesse alla convenzione e al protocollo d’intesa approvato nel 2012. La ricorrente ha dedotto che il Comune fosse tenuto a pronunciarsi, lamentando il protrarsi dell’inerzia nonostante plurimi solleciti e diffide, e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio il Comune ha inviato, il 12 ottobre 2026, un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, indicando le ragioni ostative all’accoglimento delle istanze; all’udienza del 14 ottobre 2026 ha inoltre rappresentato che il procedimento era in fase avanzata e che sarebbe stato adottato a breve un provvedimento espresso conclusivo. Il preavviso, pur non essendo conclusivo, dimostra l’effettiva riattivazione del procedimento e l’avvio della fase conclusiva, rendendo incompatibile la persistente inerzia denunciata. Poiché nel giudizio sul silenzio il bene perseguito è una determinazione espressa, e non l’accoglimento della pretesa sostanziale, è venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione. Il TAR non ha quindi esaminato la fondatezza delle richieste di acquisizione e di definizione economica. Spese integralmente compensate, anche perché la riattivazione è avvenuta solo in prossimità della camera di consiglio.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Come noto, il giudizio disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è finalizzato ad accertare l’esistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e a rimuovere una situazione di inerzia illegittima.

    Il giudizio sul silenzio mira ad accertare l’obbligo di provvedere e a rimuovere l’inerzia, ma perde utilità quando l’amministrazione riattiva concretamente il procedimento e si avvia a concluderlo con una determinazione espressa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel caso di specie il preavviso di rigetto, pur avendo natura endoprocedimentale e non costituendo ancora il provvedimento conclusivo, manifesta in modo inequivoco l’orientamento dell’Amministrazione e segna l’avvio della fase conclusiva del procedimento mediante l’instaurazione del contraddittorio procedimentale disciplinato dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

    Il preavviso di rigetto, pur non definendo il procedimento, può attestare la ripresa effettiva dell’esercizio del potere e l’avvio della fase conclusiva; se accompagnato dalla prospettiva concreta di una decisione espressa, può determinare il venir meno dell’interesse al ricorso contro il silenzio.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’interesse tutelato consiste nell’ottenere una determinazione espressa dell’amministrazione, non nell’ottenere direttamente l’accoglimento della pretesa sostanziale sottoposta alla sua valutazione.
  • Il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more, l’amministrazione compie atti incompatibili con la persistente inerzia e dimostra l’effettiva riattivazione del procedimento; anche un preavviso di rigetto, pur endoprocedimentale, può avere tale rilievo se manifesta inequivocabilmente l’avvio della fase conclusiva e il procedimento è prossimo alla decisione espressa.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

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