Cassazione Civile, Ordinanza n. 18876/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di corrispettivi relativi a prestazioni socio-assistenziali, sanitarie ed educative rese in favore di un soggetto interdetto. In un primo giudizio, introdotto davanti al Giudice di pace di Perugia, l'opponente contestava il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti; in un secondo giudizio, pendente davanti al Tribunale di Perugia, un altro soggetto proponeva opposizione a un diverso decreto ingiuntivo emesso dalla stessa Fondazione. Il Giudice di pace, su istanza di riunione formulata dall'opponente, trasmise gli atti al Tribunale ritenendo sussistente connessione tra le cause. Il Tribunale, però, ritenne che l'opposizione a decreto ingiuntivo debba essere decisa inderogabilmente dal giudice che ha emesso il decreto e, considerando la trasmissione degli atti come declinatoria di competenza, sollevò regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. davanti alla Cassazione. Il ricorso verteva dunque sulla correttezza della declaratoria implicita di incompetenza per connessione e sulla possibilità per il giudice ad quem di sollevare conflitto negativo in presenza di competenza funzionale inderogabile del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Perugia a conoscere e decidere l'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo davanti a tale ufficio. La Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto negativo, qualificando il provvedimento del Giudice di pace come sostanzialmente declinatorio di competenza, e ha escluso che la riunione per connessione possa operare tra cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi. Nel merito, ha ribadito che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto è inderogabile e non può essere modificata per ragioni di connessione; la trasmissione dell'intera causa a un diverso ufficio giudiziario aveva quindi leso tale competenza funzionale, giustificando il conflitto negativo e il ripristino della competenza del Giudice di pace. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile solo in presenza di un conflitto negativo tra giudici, nei limiti della competenza per materia o per territorio inderogabile; il giudice indicato come competente può sollevarlo se ritiene di essere a sua volta incompetente.
art. 46 c.p.c.
Il provvedimento declinatorio di competenza del giudice di pace non era impugnabile con regolamento di competenza di parte, per il divieto speciale previsto dalla norma.
art. 274 c.p.c.
La riunione per connessione è limitata alle cause pendenti davanti allo stesso giudice; non può essere utilizzata per trasferire o attrarre cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi.
art. 38, terzo comma, c.p.c.
La Corte ribadisce la portata generale della preclusione alla contestazione della competenza quando sia decorso il termine per rilevarla, ma esclude che essa fosse maturata nel caso concreto.
art. 183, comma sesto, c.p.c.
Richiamato solo per descrivere lo stato processuale del giudizio pendente davanti al Tribunale e verificare la tempestività del regolamento d'ufficio.
art. 645 c.p.c.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo la competenza funzionale appartiene inderogabilmente al giudice che ha emesso il decreto, senza possibilità di deroga per connessione, litispendenza o continenza.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza del giudice che ha emesso il decreto è funzionale, inderogabile e non suscettibile di modificazione per ragioni di connessione, anche impropria.
- La riunione per connessione ex art. 274 c.p.c. presuppone che i procedimenti pendano davanti al medesimo ufficio giudiziario; quando le cause sono davanti a giudici diversi, la questione va risolta secondo le regole della competenza.
- Se un giudice si spoglia dell'intera opposizione a decreto ingiuntivo trasmettendo gli atti per connessione a un diverso ufficio, il giudice ad quem può sollevare regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. per ripristinare la competenza funzionale del giudice originario.
- Il conflitto negativo di competenza d'ufficio è ammissibile solo per competenza per materia o per territorio inderogabile; per la competenza per valore o territoriale derogabile la contestazione spetta alle parti.
- La tempestività del regolamento d'ufficio va valutata con riferimento alla prima occasione utile in cui il giudice ad quem può rilevare il conflitto, tenendo conto delle eventuali preclusioni processuali già maturate nel giudizio pendente.
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