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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16283/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del 08/07/2022 della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato (sentenza di primo grado 13/12/2021). Il ricorrente deduce vizi di motivazione nella mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.: sostiene che la condotta non ha eccessiva gravosità (beni di modico valore, restituiti, assenza di profitto), che un solo precedente non costituisce abitualità e che l'applicazione di attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena avrebbero dovuto favorire il riconoscimento della causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato il diniego dell'art. 131-bis richiamando: il precedente penale del ricorrente, ritenuto indice di perseveranza nel delinquere; l'entità del fatto (coinvolgimento di più persone) e il danno non particolarmente lieve (valore indicato in primo grado circa Euro 200). La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta coerente con i dati probatori e priva di vizi logici; le deduzioni del ricorrente sono state giudicate generiche o non pertinenti alla disciplina dell'istituto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per il reato di lieve entità: applicabile solo se la condotta è lieve e ricorrono specifici requisiti oggettivi e soggettivi. La Corte ha ritenuto insussistenti i requisiti nella fattispecie, anche in presenza di precedente e del modesto ma non trascurabile valore della refurtiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri di commisurazione della pena (gravita' del fatto, personalità del reo, circostanze). La Corte d'appello ha utilizzato più parametri commisurativi ex art. 133 per motivare il diniego della non punibilità.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Norma procedurale che disciplina la possibilità di non svolgere discussione orale; qui citata per spiegare che le parti non hanno richiesto la discussione orale e per la requisitoria scritta del P.g.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti all'impugnazione in Cassazione (in tema di motivi ammissibili). Il ricorso era formulato nei limiti di tale disposizione.

  • giurisprudenza citata (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino)

    Principio che l'inammissibilità del ricorso esclude la necessità di approfondire il regime di procedibilità dei reati contestati; citato per spiegare le conseguenze processuali dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione concreta e motivata della 'lieve entità' della condotta: non basta definirla genericamente modesta, occorre che i parametri (valore del danno, modalità, numero di persone coinvolte, conseguenze) siano compatibili con la lieve entità.
  • La presenza di precedenti, anche se unico, può essere valutata dal giudice come elemento indiziario di perseveranza o abitualità e dunque ostativo al riconoscimento della non punibilità: il suo rilievo dipende dalla contestualizzazione nel quadro probatorio.
  • La mera restituzione della refurtiva o l'assenza di profitto non sono di per sé determinanti: il giudice valuta complessivamente gravita', modalità, numero di persone coinvolte e danno effettivo.
  • Argomentazioni generiche o formulazioni non aderenti ai presupposti normativi dell'art. 131-bis non sono idonee a rovesciare una motivazione territoriale ben fondata; in Cassazione servono censure precise su punti di fatto o di diritto.
  • In sede di Cassazione l'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze immediate (condanna alle spese, eventuale ammenda) e rende superflua l'ulteriore verifica di altre questioni procedurali come la procedibilità.

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