Cassazione Civile, Sentenza n. 32973/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava una cartella esattoriale per contributo unificato (circa €83,56) notificata per atti giudiziari, deducendo vizi formali e che il soggetto passivo del contributo è la parte sostanziale e non il suo difensore; contestava la qualificazione processuale (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. vs opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.) e sollevava questioni di giurisdizione, legittimazione passiva del concessionario della riscossione, difetto di competenza per valore, omesso esame di domande di ripetizione e contestazioni su liquidazione spese e nullità di udienza. In precedenza, con pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. n. 9840/2011) si era già affrontata la questione della giurisdizione nella stessa causa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte d'appello avesse errato dichiarando inammissibile l'appello sul capo qualificato come opposizione agli atti esecutivi, non avendo rilevato che quel capo era già coperto da giudicato (sentenza delle Sezioni Unite n. 9840/2011 che aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice tributario). Perciò la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e gli altri motivi sono stati assorbiti. Per la peculiare dinamica processuale la Cassazione ha ritenuto congruo compensare le spese tra le parti.
Norme richiamate
Cass. Sez. U. 05/05/2011, n. 9840
Cass. Sez. U. 05/05/2011, n. 9840
Ha stabilito nella stessa controversia che la giurisdizione sul profilo qualificabile come opposizione agli atti esecutivi spettava al giudice tributario; tale pronuncia ha formato giudicato che la Corte di appello doveva rispettare
Codice di procedura civile
art. 615 c.p.c.; art. 617 c.p.c.; art. 276 c.p.c.; art. 91 c.p.c.; artt. 96, 100, 102, 112, 183 c.p.c.
Art. 615/617: distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi rilevante per la determinazione della giurisdizione; art. 276 e principi sul ordine delle questioni da trattare: il giudice deve rispettare questioni di competenza/giurisdizione; art. 91 e 96 c.p.c.: criteri per liquidazione spese, richiamati dalla ricorrente e valutati dalla Corte
D.lgs. 546/1992
art. 2, co. 1; art. 19, co. 1, lett. d)
Indica ambiti di giurisdizione del giudice tributario; la Corte ha richiamato tali disposizioni nel quadro della determinazione della giurisdizione sulle impugnazioni relative a contributi unificati
Costituzione
artt. 3, 25, 97, 101, 111 Cost.
Richiami costituzionali usati dalla ricorrente per contestare la tutela giurisdizionale e l'equità del processo; la Corte ha valutato le censure in relazione alla regolarità del percorso processuale e del rispetto del giudicato
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Rilevata come parametro di correttezza procedurale (diritto a un giusto processo e rimedio effettivo); citata dalla ricorrente nelle doglianze di equità e mancato contraddittorio
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella esattoriale relativa al contributo unificato, valutare preliminarmente la competenza: molte questioni attinenti al contributo unificato rientrano nella giurisdizione del giudice tributario (d.lgs. 546/1992) e non dell'ordinario.
- Distinguere con cura tra opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): la qualificazione incide sulla giurisdizione e sulla strategia processuale.
- Se in precedente grado o con pronuncia della Suprema Corte si è già deciso il profilo di giurisdizione, quella decisione ha efficacia vincolante (giudicato) e i giudici successivi devono rispettarla; il mancato rispetto è motivo di cassazione.
- Il giudice che rileva il difetto di giurisdizione deve evitare di entrare nel merito o di decidere questioni accessorie (es. legittimazione passiva, liquidazione spese) che risultano subordinate alla determinazione della competenza.
- Se si è pagato il contributo per evitare azioni esecutive, il rimedio per ottenere la ripetizione o il rimborso deve essere esperito davanti al giudice competente (spesso il giudice tributario) e con adeguata documentazione.
- Nelle controversie con passaggi processuali complessi (es. ricorsi concorrenti avanti giudici diversi o pronunce delle Sezioni Unite) è opportuno sollevare immediatamente l'eccezione di incompetenza e richiedere che il giudice osservi l'ordine delle questioni, onde evitare decisoni inutili o contrastanti.
- La previsione di compensazione delle spese può essere valutata dalla Corte quando la dinamica processuale rende difficile attribuire pienamente la soccombenza: la scelta di rivolgersi al giudice non competente può influire su tale valutazione.
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