Ordinanza n. 15983/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare monocratica e collegiale – 1) del provvedimento di non ammissione alla classe successiva deliberato dal Consiglio di Classe della classe 3I in sede di scrutinio finale del 12/6/2026 e comunicato mediante pagella visionata il 13/06/2026; 2) del verbale di scrutinio finale del 12/6/2026, nella parte in cui recepisce e motiva la non ammissione dell’alunno; 3)della pagella finale nella parte relativa all’esito di “non ammesso” e alla motivazione correlata; 4)del riscontro all’istanza di riesame/revisione prot. del 21/7/2026, nella parte in cui respinge le doglianze dei ricorrenti; 5)di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché non conosciuto, ivi inclusi i giudizi per materia, gli allegati richiamati nel verbale, le determinazioni relative al PDP/BES e gli atti interni applicativi del Protocollo BES e del PTOF rilevanti nel procedimento valutativo.con l’ordine all’Amministrazionedi riconvocare il Consiglio di Classe per un nuovo scrutinio, previa rinnovazione della valutazione nel rispetto delle garanzie procedimentali e delle misure personalizzate dovute allo studente BES.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del consiglio di classe del 12 giugno 2026 di non ammissione dello studente alla classe successiva, verbale e pagella finale, nonché rigetto dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore dello studente)
Prevale il privato
La controversia
Il genitore ha impugnato la non ammissione del figlio, frequentante la classe terza di un liceo scientifico, alla classe successiva, lamentando l'inosservanza delle garanzie procedimentali e la mancata attuazione delle misure personalizzate dovute allo studente in ragione della condizione BES. Ha chiesto la rinnovazione dello scrutinio previa corretta valutazione e applicazione delle misure previste. In sede cautelare ha rappresentato che, dopo il decreto monocratico favorevole, il liceo aveva ammesso con riserva lo studente alla classe quarta dal 14 settembre 2026. Ha inoltre riferito la regolare frequenza e la ripresa del percorso scolastico, nonché la nuova certificazione specialistica del 2 ottobre 2026, che ha confermato il quadro BES e diagnosticato dislessia e ADHD, prescrivendo misure e strumenti compensativi e dispensativi.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'istanza cautelare, confermando allo stato degli atti l'ammissione con riserva dello studente alla classe quarta, già disposta in via monocratica e attuata dall'amministrazione. La decisione cautelare è fondata sulle risultanze documentali, sulle sopravvenienze relative alla frequenza e alla certificazione specialistica e sulla condotta procedimentale e processuale dell'amministrazione; la valutazione definitiva dei motivi di annullamento è rinviata al giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono rinviate al definitivo.
Norme richiamate
le risultanze in atti - corroborate, in particolare, dalla condotta sia procedimentale che processuale dell’odierna resistente -determinano il Collegio a ravvisare i presupposti ex art. 55 cpa per confermare, allo stato degli atti, l’ammissione con riserva dello studente alla classe successiva (4°Liceo scientifico), disposta in sede monocratica e regolarmente eseguita - nelle more - dalla competente amministrazione scolastica
La tutela cautelare collegiale può confermare l'ammissione con riserva già concessa in via monocratica quando le risultanze del caso, comprese le sopravvenienze e la condotta dell'amministrazione, giustificano la misura allo stato degli atti.
Con Decreto Presidenziale monocratico n. -OMISSIS-, questo TAR ha accolto l’istanza cautelare - contestuale al ricorso proposto l’11/9/2026, che censura la mancata ammissione dell’alunno alla classe successiva (4° Liceo scientifico), denunciando l’inosservanza delle garanzie procedimentali nonchè l’omessa “attuazione delle misure personalizzate dovute allo studente in ragione della sua condizione BES” – avendo ravvisato i necessari presupposti ex art.56 cpa dell’estrema gravità e urgenza, atteso che l’attuale anno scolastico (2026/2027) risulta regolarmente iniziato il successivo 14/9/2026.
La tutela monocratica d'urgenza è stata concessa ravvisando estrema gravità e urgenza nel fatto che l'anno scolastico era già iniziato e il ricorso contestava la non ammissione e l'omessa attuazione delle misure personalizzate per lo studente BES.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'ammissione con riserva dello studente alla classe successiva può essere confermata, allo stato degli atti, quando le risultanze documentali e le sopravvenienze intervenute dopo la misura monocratica, considerate insieme alla condotta dell'amministrazione, ne sostengano la necessità; la fondatezza definitiva delle censure di merito resta riservata alla decisione conclusiva.
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