Regolamento (UE) 2020/2087
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione del 14 dicembre 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del mancozeb, sostanza attiva impiegata nei prodotti fitosanitari, alla luce delle conclusioni EFSA che hanno evidenziato criticità tossicologiche e di esposizione non trascurabile. Di conseguenza la Commissione sopprime il mancozeb dall’elenco delle sostanze attive approvate e impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti che lo contengono entro termini prestabiliti. È inoltre previsto che un eventuale periodo di tolleranza nazionale debba concludersi entro il 4 gennaio 2022.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb e conseguente adeguamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva mancozeb nell’ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari, ai prodotti fitosanitari che la contengono e, per quanto necessario, alle autorità competenti degli Stati membri chiamate a revocare le autorizzazioni nazionali e a gestire un eventuale periodo di tolleranza. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; incide sull’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Non preclude la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 interviene nell’ambito della disciplina europea sui prodotti fitosanitari per disporre il mancato rinnovo dell’approvazione del mancozeb. La decisione si fonda sul procedimento di rinnovo previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e sui risultati della valutazione scientifica dell’EFSA, che hanno evidenziato criticità tali da impedire di confermare il soddisfacimento dei criteri di approvazione.
Contesto normativo e percorso di valutazione
La sostanza attiva mancozeb era stata inserita nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2005/72/CE ed è quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione era in scadenza il 31 gennaio 2021; le domande di rinnovo erano state presentate nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e i fascicoli supplementari erano stati depositati e ritenuti completi dallo Stato membro relatore.
Il processo di valutazione ha visto la redazione di un rapporto valutativo per il rinnovo, la consultazione pubblica, l’esame delle osservazioni dei richiedenti e la trasmissione delle conclusioni dell’EFSA alla Commissione il 20 giugno 2019. A seguito del recesso del Regno Unito, la Grecia ha assunto il ruolo di Stato membro relatore e ha trasmesso nel 2020 un rapporto aggiornato.
Motivi del mancato rinnovo
L’EFSA ha rilevato specifici motivi di preoccupazione: il mancozeb è stato classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B; i nuovi criteri sugli interferenti endocrini risultano soddisfatti per gli esseri umani e molto probabilmente per gli organismi non bersaglio; inoltre, le stime di esposizione non alimentare superano i valori di riferimento per gli impieghi rappresentativi nei pomodori, nelle patate, nei cereali e nelle viti. Per tali impieghi l’esposizione non alimentare non può quindi essere considerata trascurabile ai fini dei punti 3.6.4 e 3.6.5 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione conclude che non è possibile applicare la deroga dell’articolo 4, paragrafo 7, dello stesso regolamento e che non è stato possibile dissipare i motivi di preoccupazione emersi in sede di valutazione.
Effetti sul registro delle sostanze attive approvate
In conseguenza della decisione di non rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando il mancozeb dall’elenco delle sostanze attive approvate. Si tratta dell’effetto amministrativo necessario per allineare il quadro regolatorio alla perdita dello status di sostanza approvata.
Misure transitorie per gli Stati membri e periodo di tolleranza
Per consentire l’adeguamento del mercato e delle autorizzazioni nazionali, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti mancozeb entro il 4 luglio 2021. Qualora sia concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve comunque terminare entro il 4 gennaio 2022.
Entrata in vigore e possibilità di nuova domanda
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo precisa inoltre che la misura non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del mancozeb ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’articolo 1 stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva mancozeb non è rinnovata, con effetto sul suo status ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo nell’allegato, parte A, la riga 114 relativa al mancozeb.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
L’articolo 3 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti mancozeb entro e non oltre il 4 luglio 2021.
Periodo di tolleranza
L’articolo 4 prevede che, se concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il periodo di tolleranza per i prodotti contenenti mancozeb debba scadere entro e non oltre il 4 gennaio 2022.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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