Cassazione Civile, Ordinanza n. 00369/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Al consorzio ricorrente era stato notificato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2011, con recupero a tassazione di un imponibile consolidato pari a euro 4.514.198,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue doglianze. In Cassazione il ricorso era stato affidato a cinque motivi, ma nelle more l'Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo conciliativo; l'accordo, richiamando principi di diritto già affermati dalla Corte, era stato accettato dal procuratore speciale della ricorrente. Di conseguenza è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate in base all'accordo delle parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito previsto per la decisione accelerata dei ricorsi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere; la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono un accordo conciliativo che elimina l'interesse alla prosecuzione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere disposta se le parti la concordano espressamente nell'accordo conciliativo.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso in via analogica ad altre ipotesi processuali.
Come è indicizzato
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