Sentenza n. 5152/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 190/2024, RG n. 10845/2022, resa in data 19 gennaio 2024 dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, e pubblicata il 22 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva riconosciuto al ricorrente € 5.140,72 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, divenuta definitiva, che aveva accertato il suo diritto alla corresponsione di € 5.140,72 a titolo di retribuzione professionale docente per il lavoro a tempo determinato svolto dal 26 gennaio 2017 al 9 giugno 2022, anche ai fini del computo del T.F.R., oltre agli interessi dalla maturazione al saldo. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione della pronuncia in forma esecutiva, e ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione del Tribunale. Ha chiesto, oltre all’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, provvedendo a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro i sessanta giorni successivi alla richiesta del ricorrente. Ha posto a carico del Ministero il compenso commissariale, quantificato in € 500,00. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato al Ministero, momento dal quale il ricorrente potrà attivare il commissario. Il giudice ha precisato che in ottemperanza possono essere riconosciute soltanto le spese successive al titolo giudiziale funzionali alla pubblicazione, esame, notificazione e introduzione del giudizio di ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di strumenti scelti liberamente dal creditore e diversi dall’ottemperanza. Le spese di lite, pari a € 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, anche quando il titolo sia stato pronunciato dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine di centoventi giorni
Alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici è concesso un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per l’azione di ottemperanza.
artt. 474 ss. c.p.c.
procedimento di esecuzione forzata
Le spese di precetto e quelle delle procedure esecutive civili non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, perché attengono a strumenti esecutivi diversi, scelti liberamente dal creditore.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l’amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione dei titoli giudiziali da parte delle amministrazioni statali.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale soltanto se funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o all’introduzione del giudizio di ottemperanza; non sono invece dovute le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, perché derivano dalla scelta di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.
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