Ordinanza n. 96/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento comunicato in data -OMISSIS-, avente a oggetto "Rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi del D.L. 145/2024 per decorrenza dei termini", relativo all'istanza n. -OMISSIS-, concernente il nulla osta al lavoro subordinato prot. n. -OMISSIS-, già rilasciato in data -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per decorrenza dei termini, relativo a un nulla osta già rilasciato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice e datore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rifiuto, comunicato in data omissis, della richiesta di nulla osta ai sensi del d.l. 145/2024, deducendone l'illegittimità. In sede cautelare il TAR ha rilevato che la ragione del rifiuto non sembra coerente con i criteri interpretativi applicati dalla prevalente giurisprudenza alle disposizioni che impongono adempimenti agli stranieri o ai datori di lavoro e ne disciplinano tempi e modalità. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione del rifiuto, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 13 gennaio 2026. Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha considerato non coerente con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti la motivazione fondata sulla decorrenza dei termini; ha inoltre valorizzato la persistente disponibilità alla regolarizzazione del rapporto di lavoro e l'assenza di segnalazioni negative sulla condotta della lavoratrice. Nel bilanciamento degli interessi ha accordato prevalenza all'interesse dei ricorrenti a evitare che fosse pregiudicata la permanenza della lavoratrice in Italia. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
in esito alla limitata cognizione consentita dalla fase cautelare, il motivo posto a fondamento del “rifiuto” di nulla osta impugnato dai ricorrenti non sembri coerente con i criteri interpretativi applicati dalla prevalente giurisprudenza alle disposizioni che prevedono adempimenti a carico degli stranieri o dei datori di lavoro ed ai relativi tempi e modalità;
La valutazione cautelare, svolta con cognizione limitata, riconosce la plausibilità della censura sulla non coerenza del motivo di rifiuto con i criteri interpretativi prevalenti; il TAR accorda quindi la sospensione anche in esito alla comparazione degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice può sospendere il rifiuto di un nulla osta quando, in base alla cognizione sommaria, la motivazione fondata sulla decorrenza dei termini non appare coerente con i criteri interpretativi prevalenti relativi agli adempimenti e alle relative modalità e tempistiche.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un nulla osta al lavoro, possono assumere rilievo la perdurante disponibilità alla regolarizzazione del rapporto lavorativo, l'assenza di segnalazioni negative sulla condotta della lavoratrice straniera e il rischio di pregiudicarne la permanenza in Italia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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