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Sentenza

Sentenza del 22/02/2021 n. 258 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notifica avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 per omessa dichiarazione e omesso versamento avente ad oggetto la qualificazione dei terreni come edificabili ai fini impositivi. La ricorrente contestava che, essendo i terreni effettivamente destinati ad uso agricolo e condotti dalla sorella (coltivatore iscritto alla previdenza agricola) — mentre la ricorrente aveva ceduto in affitto la propria quota — l'area dovesse essere considerata agricola e beneficiare della 'finzione di non edificabilità' estesa a tutti i contitolari.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna ha accolto l'appello, riformando la sentenza della CTP Modena. Ha ritenuto applicabile la finzione di non edificabilità nei confronti di tutti i contitolari quando il terreno è posseduto e condotto da un coltivatore diretto/iscritto alla previdenza agricola e la destinazione agricola persiste, sicché l'agevolazione si estende anche alla ricorrente. Ha disposto la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, considerata la questione giuridica controversa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30/12/1992 n.504 (art.2 comma 1 lett. b; art.9 comma 1)

    Definisce i presupposti per considerare un terreno agricolo ai fini dell'imposizione (possesso da parte di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, diretta conduzione e persistenza dell'utilizzazione agricola). La norma è interpretata in senso oggettivo: se ricorrono tali condizioni il terreno è tassato come agricolo indipendentemente dalla potenzialità edificatoria.

  • D.L. 6/12/2011 n.201 (art.13, comma 2)

    Richiama l'agevolazione prevista dal D.Lgs. 504/1992 e specifica i soggetti beneficiari; la disposizione è utilizzata per collegare la disciplina ai soggetti iscritti alla previdenza agricola.

  • Legge 27/12/2019 n.160 (art.1, comma 741, lett. d)

    sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ... sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale

    Riafferma la finzione di non edificabilità per i terreni posseduti e condotti dai soggetti agricoli iscritti alla previdenza, confermando la portata oggettiva della destinazione agricola ai fini tributari.

  • Legge 27/12/2019 n.160 (art.1, comma 743)

    In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

    Introduce un principio di valutazione per quota e richiama l'attenzione su un diverso criterio di applicazione dell'imposta in presenza di più soggetti passivi; la CTR però ha ritenuto prevalente, nel caso temporale e fattuale esaminato, la regola oggettiva della finzione estesa ai contitolari.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n.15566/2010; Cass. n.13261/2017; Cass. n.14696/2018; Cass. n.23591/2019; ord. n.16795/2017 e n.16796/2017)

    La Corte ha affermato che, quando ricorrono i presupposti del D.Lgs. 504/1992, la qualificazione del terreno come agricolo ha carattere oggettivo e si estende a tutti i contitolari: la persistente destinazione agricola è incompatibile con l'utilizzazione edificatoria e dunque impedisce lo sfruttamento edilizio a prescindere dalla qualità soggettiva dei singoli comproprietari.

Massime di principio

  • La 'finzione di non edificabilità' è prevalentemente un criterio oggettivo: se il terreno è effettivamente posseduto e condotto per attività agricola da un soggetto che soddisfa i requisiti (coltivatore diretto/iscritto alla previdenza), tale qualificazione si estende anche agli altri contitolari.
  • In caso di comproprietà non possono convivere regimi fiscali diversi per lo stesso terreno (edificabile per alcuni e agricolo per altri): la destinazione reale del fondo prevale e impedisce lo sfruttamento edificatorio.
  • Per ottenere o difendere l'agevolazione è fondamentale documentare la persistenza dell'utilizzazione agricola: iscrizione alla previdenza, contratto di affitto/cessione della conduzione, concreta attività agricola svolta sul fondo.
  • Occorre verificare la normativa vigente alla data dell'atto: interventi legislativi successivi (es. comma 743 L.160/2019) possono incidere sull'interpretazione e sugli effetti per i periodi successivi, pertanto valutare la temporalità della controversia.
  • Quando una quota è data in affitto a un coltivatore che conduce il fondo, l'agevolazione può essere riconosciuta anche ai contitolari locanti se la destinazione agricola persiste e impedisce l'uso edificatorio.
  • In fase di contenzioso, richiamare la giurisprudenza consolidata della Cassazione è strategico: essa sostiene l'estensione oggettiva della qualificazione agricola ai contitolari quando ricorrono i presupposti normativi.

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