Sentenza del 22/02/2021 n. 258 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Notifica avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 per omessa dichiarazione e omesso versamento avente ad oggetto la qualificazione dei terreni come edificabili ai fini impositivi. La ricorrente contestava che, essendo i terreni effettivamente destinati ad uso agricolo e condotti dalla sorella (coltivatore iscritto alla previdenza agricola) — mentre la ricorrente aveva ceduto in affitto la propria quota — l'area dovesse essere considerata agricola e beneficiare della 'finzione di non edificabilità' estesa a tutti i contitolari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna ha accolto l'appello, riformando la sentenza della CTP Modena. Ha ritenuto applicabile la finzione di non edificabilità nei confronti di tutti i contitolari quando il terreno è posseduto e condotto da un coltivatore diretto/iscritto alla previdenza agricola e la destinazione agricola persiste, sicché l'agevolazione si estende anche alla ricorrente. Ha disposto la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, considerata la questione giuridica controversa.
Norme richiamate
D.Lgs. 30/12/1992 n.504 (art.2 comma 1 lett. b; art.9 comma 1)
Definisce i presupposti per considerare un terreno agricolo ai fini dell'imposizione (possesso da parte di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, diretta conduzione e persistenza dell'utilizzazione agricola). La norma è interpretata in senso oggettivo: se ricorrono tali condizioni il terreno è tassato come agricolo indipendentemente dalla potenzialità edificatoria.
D.L. 6/12/2011 n.201 (art.13, comma 2)
Richiama l'agevolazione prevista dal D.Lgs. 504/1992 e specifica i soggetti beneficiari; la disposizione è utilizzata per collegare la disciplina ai soggetti iscritti alla previdenza agricola.
Legge 27/12/2019 n.160 (art.1, comma 741, lett. d)
sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ... sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale
Riafferma la finzione di non edificabilità per i terreni posseduti e condotti dai soggetti agricoli iscritti alla previdenza, confermando la portata oggettiva della destinazione agricola ai fini tributari.
Legge 27/12/2019 n.160 (art.1, comma 743)
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Introduce un principio di valutazione per quota e richiama l'attenzione su un diverso criterio di applicazione dell'imposta in presenza di più soggetti passivi; la CTR però ha ritenuto prevalente, nel caso temporale e fattuale esaminato, la regola oggettiva della finzione estesa ai contitolari.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n.15566/2010; Cass. n.13261/2017; Cass. n.14696/2018; Cass. n.23591/2019; ord. n.16795/2017 e n.16796/2017)
La Corte ha affermato che, quando ricorrono i presupposti del D.Lgs. 504/1992, la qualificazione del terreno come agricolo ha carattere oggettivo e si estende a tutti i contitolari: la persistente destinazione agricola è incompatibile con l'utilizzazione edificatoria e dunque impedisce lo sfruttamento edilizio a prescindere dalla qualità soggettiva dei singoli comproprietari.
Massime di principio
- La 'finzione di non edificabilità' è prevalentemente un criterio oggettivo: se il terreno è effettivamente posseduto e condotto per attività agricola da un soggetto che soddisfa i requisiti (coltivatore diretto/iscritto alla previdenza), tale qualificazione si estende anche agli altri contitolari.
- In caso di comproprietà non possono convivere regimi fiscali diversi per lo stesso terreno (edificabile per alcuni e agricolo per altri): la destinazione reale del fondo prevale e impedisce lo sfruttamento edificatorio.
- Per ottenere o difendere l'agevolazione è fondamentale documentare la persistenza dell'utilizzazione agricola: iscrizione alla previdenza, contratto di affitto/cessione della conduzione, concreta attività agricola svolta sul fondo.
- Occorre verificare la normativa vigente alla data dell'atto: interventi legislativi successivi (es. comma 743 L.160/2019) possono incidere sull'interpretazione e sugli effetti per i periodi successivi, pertanto valutare la temporalità della controversia.
- Quando una quota è data in affitto a un coltivatore che conduce il fondo, l'agevolazione può essere riconosciuta anche ai contitolari locanti se la destinazione agricola persiste e impedisce l'uso edificatorio.
- In fase di contenzioso, richiamare la giurisprudenza consolidata della Cassazione è strategico: essa sostiene l'estensione oggettiva della qualificazione agricola ai contitolari quando ricorrono i presupposti normativi.
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