Regolamento (UE) 2018/462
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/462 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza un'estensione dell'uso della L-ergotioneina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’estensione dell’uso della L-ergotioneina quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, aggiornando di conseguenza l’elenco اتحione dei nuovi alimenti autorizzati. L’autorizzazione copre specifiche categorie di alimenti e stabilisce livelli massimi d’impiego, oltre a un requisito di etichettatura dedicato. Per i prodotti lattiero-caseari opera inoltre una limitazione derivante dalla normativa settoriale sul latte, che impedisce alla L-ergotioneina di sostituire componenti del latte.
Autorizzazione dell'estensione d'uso della L-ergotioneina come nuovo alimento e aggiornamento dell'elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell'Unione prodotti contenenti L-ergotioneina, limitatamente agli usi, alle categorie alimentari, ai livelli massimi e alle condizioni di etichettatura stabiliti nell'allegato. Riguarda in particolare bevande analcoliche, bevande a base di latte, prodotti lattiero-caseari freschi, barrette ai cereali, prodotti a base di cioccolato e integratori alimentari, con esclusione dei casi non autorizzati e nel rispetto delle restrizioni specifiche per i prodotti lattiero-caseari. È applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Autorizzazione dell’estensione d’uso della L-ergotioneina come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/462 della Commissione autorizza l’estensione dell’uso della L-ergotioneina come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. La misura si fonda sul parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza della sostanza per gli usi e i livelli d’uso considerati, ed è adottata nell’ambito della procedura prevista per l’immissione sul mercato dei nuovi alimenti.
Contesto normativo e iter di valutazione
Il regolamento richiama il principio per cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. L’elenco è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, adottato in attuazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283.
La domanda originaria di Tetrahedron, presentata il 25 luglio 2013 all’autorità competente francese, riguardava la L-ergotioneina sintetica come nuovo ingrediente alimentare. In un primo momento la domanda includeva l’uso in integratori alimentari e in altre categorie di prodotti, tra cui bevande analcoliche, prodotti lattiero-caseari freschi, bevande a base di latte, barrette ai cereali e cioccolato, con specifiche limitazioni per taluni gruppi vulnerabili.
Valutazioni scientifiche e autorizzazione parziale
L’EFSA ha espresso un primo parere scientifico il 26 ottobre 2016, concludendo che la L-ergotioneina era sicura per gli usi e i livelli d’uso proposti. Successivamente, la Commissione ha richiesto una valutazione complementare, in particolare per verificare la sicurezza della sostanza nelle bevande analcoliche, nei prodotti lattiero-caseari freschi, nelle bevande a base di latte, nelle barrette ai cereali e nei prodotti a base di cioccolato destinati anche a donne in gravidanza e allattamento, lattanti e bambini nella prima infanzia.
Il 25 ottobre 2017 l’EFSA ha adottato un ulteriore parere, ritenuto coerente con i requisiti dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. Sulla base di tale parere, la Commissione ha ritenuto che la L-ergotioneina, se utilizzata nelle categorie alimentari indicate, soddisfi l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
Relazione con la normativa sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
Il regolamento segnala un limite derivante dal regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. In particolare, per latte e prodotti lattiero-caseari, la L-ergotioneina non può essere utilizzata per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte. Per questo motivo, l’impiego nei prodotti lattiero-caseari è espressamente circoscritto da tale vincolo.
Condizioni d’uso autorizzate
L’allegato modifica la tabella 1 del regolamento (UE) 2017/2470 e sostituisce la voce relativa alla L-ergotioneina con le seguenti condizioni d’uso:
- bevande analcoliche: 0,025 g/kg;
- bevande a base di latte: 0,025 g/kg;
- prodotti lattiero-caseari freschi: 0,040 g/kg;
- barrette ai cereali: 0,2 g/kg;
- prodotti a base di cioccolato: 0,25 g/kg;
- integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE: 30 mg/giorno per la popolazione in generale, esclusi donne in gravidanza e allattamento; 20 mg/giorno per i bambini di età superiore a 3 anni.
Etichettatura
Il regolamento introduce un requisito specifico di etichettatura: la denominazione del nuovo alimento riportata sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono deve essere "L-ergotioneina".
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione e aggiornamento dell’elenco UE
La voce "L-ergotioneina" nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 viene modificata secondo l’allegato del regolamento. L’autorizzazione comprende le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura indicati nell’allegato.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per sostituire la voce relativa alla L-ergotioneina nella tabella dei nuovi alimenti autorizzati.
Condizioni d’uso e livelli massimi
Sono autorizzati i seguenti impieghi con relativi limiti massimi: bevande analcoliche 0,025 g/kg; bevande a base di latte 0,025 g/kg; prodotti lattiero-caseari freschi 0,040 g/kg; barrette ai cereali 0,2 g/kg; prodotti a base di cioccolato 0,25 g/kg; integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE: 30 mg/giorno per la popolazione in generale, esclusi donne in gravidanza e allattamento, e 20 mg/giorno per i bambini di età superiore a 3 anni.
Etichettatura
La denominazione del nuovo alimento da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "L-ergotioneina".
Limitazione per i prodotti lattiero-caseari
Quando è utilizzata in prodotti lattiero-caseari, la L-ergotioneina non può sostituire totalmente o parzialmente alcuno dei costituenti del latte, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 mar 2018Regolamento (UE) 2018/460
- Regolamento · 20 mar 2018Regolamento (UE) 2018/461
- Regolamento · 19 mar 2018Regolamento (UE) 2018/420
- Regolamento · 19 mar 2018Regolamento (UE) 2018/456
- Regolamento · 21 mar 2018Regolamento (UE) 2018/497
- Regolamento · 21 mar 2018Regolamento (UE) 2018/481
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →