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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/420

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/420 del Consiglio, del 19 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32018R0420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l'elenco delle persone soggette a misure restrittive adottate dall'Unione nei confronti della Siria. In ragione della gravità della situazione siriana e del coinvolgimento del regime nella proliferazione di armi chimiche, vengono aggiunte quattro nuove persone all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 per aggiungere quattro persone all'elenco delle soggette a misure restrittive in relazione alla situazione in Siria.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione contro la Siria e incide sull'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a restrizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. L'intervento riguarda in particolare quattro persone individuate nell'allegato del regolamento di esecuzione, associate al Scientific Studies and Research Centre (SSRC) e all'Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST). Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/420 del Consiglio interviene nel quadro delle misure restrittive già previste dal regolamento (UE) n. 36/2012 in considerazione della situazione in Siria. La ratio dell’atto è esplicitamente collegata alla gravità del contesto siriano, con particolare riferimento all’uso di armi chimiche da parte del regime siriano e al suo coinvolgimento nella proliferazione di tali armi.

Contesto normativo e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento sulla base dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, che consente l’aggiornamento degli elenchi soggetti a misure restrittive. Il provvedimento si limita a modificare l’allegato II di tale regolamento, senza introdurre una disciplina generale nuova, ma aggiornando il perimetro soggettivo delle restrizioni in vigore.

Ambito oggettivo e soggettivo

L’atto riguarda l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. In concreto, l’allegato del regolamento di esecuzione inserisce quattro nuove persone nella sezione A (Persone) dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Le persone designate risultano collegate al Scientific Studies and Research Centre (SSRC) e all’Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), strutture indicate come coinvolte nel settore siriano della proliferazione delle armi chimiche.

Persone aggiunte all’elenco

Le nuove iscrizioni sono le seguenti:

  • Yusuf Ajeeb, alias Yousef/Ajib, Brigadier Generale e capo dell’Ufficio di sicurezza del SSRC;
  • Maher Sulaiman, alias Mahir/Suleiman, medico e direttore dell’HIAST;
  • Salam Tohme, alias Salim/Taame/Ta'mah/Toumah, medico e vice direttore generale del SSRC;
  • Zuhair Fadhlun, alias Zoher/Fadloun/Fadhloun, capo dell’Institute 3000 (o Institute 5000) del SSRC.

Per tutti e quattro, il testo evidenzia che la designazione deriva dalla posizione apicale ricoperta in organismi associati allo sviluppo, alla produzione o al supporto di attività connesse alle armi chimiche. In particolare, il SSRC è qualificato come entità designata e l’HIAST è descritto come affiliata e controllata del SSRC.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 1 produce l’aggiornamento dell’allegato II tramite rinvio all’allegato del regolamento di esecuzione. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne deriva un effetto immediato e uniforme nell’ordinamento degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012

L'articolo 1 dispone che l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'effetto sostanziale è l'inserimento di quattro persone nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.

Nuove iscrizioni nell'elenco sanzionatorio

L'allegato aggiunge quattro persone alla sezione A (Persone) dell'allegato II: Yusuf Ajeeb, Maher Sulaiman, Salam Tohme e Zuhair Fadhlun. Per ciascuno sono indicati alias, qualifica, indirizzo e motivi dell'iscrizione, tutti collegati a ruoli apicali nel SSRC o nell'HIAST e al coinvolgimento nel settore siriano della proliferazione di armi chimiche.

Motivazioni delle designazioni

Le persone inserite sono designate perché occupano posizioni di alto livello in strutture considerate coinvolte nello sviluppo, nella produzione o nel supporto tecnico-logistico di armi chimiche e relativi sistemi vettori. Il testo richiama in particolare il ruolo del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dell'Institute 3000/5000 e dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST).

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivenon proliferazione delle armi chimiche

Testo integrale

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