Regolamento (UE) 2018/456
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/456 della Commissione, del 19 marzo 2018, sulle fasi procedurali del processo di consultazione per la determinazione dello status di nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce le fasi procedurali della consultazione prevista dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2283 per determinare se un alimento sia o meno un nuovo alimento. Definisce chi presenta la richiesta, a quale Stato membro deve essere indirizzata, quale documentazione deve contenerla e come viene verificata la sua validità. Regola inoltre i tempi della valutazione, il contenuto della comunicazione finale sullo status dell'alimento, la pubblicazione delle informazioni da parte della Commissione e il trattamento riservato di taluni dati.
Norme procedurali per la consultazione tra operatore alimentare e Stato membro ai fini della determinazione dello status di nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che intendono immettere per la prima volta sul mercato dell'Unione un alimento per il quale occorre verificare se rientri o meno nella nozione di "nuovo alimento". Disciplina i rapporti con lo Stato membro destinatario della richiesta, le verifiche di validità, la valutazione dello status, la pubblicazione delle informazioni e la gestione della riservatezza. Ha portata generale nell'Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è rilevante anche ai fini del SEE. Non riguarda la procedura di autorizzazione dei nuovi alimenti in sé, ma solo la fase preliminare di consultazione sullo status.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/456: fasi procedurali della consultazione sullo status di nuovo alimento
Il regolamento dà attuazione all'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2283, disciplinando la procedura con cui un operatore del settore alimentare e lo Stato membro competente verificano se un alimento debba essere qualificato come "nuovo alimento". La logica sottesa è quella di assicurare uniformità procedurale, completezza della documentazione, tracciabilità della decisione e disponibilità pubblica delle informazioni, con alcune tutele per i dati commercialmente sensibili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare che intendono immettere per la prima volta un alimento sul mercato dell'Unione e che devono verificare se esso rientri o meno nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2015/2283. Il fulcro della procedura è lo Stato membro destinatario, cioè lo Stato membro nel quale l'alimento sarà commercializzato per la prima volta. Se l'immissione sul mercato è simultanea in più Stati membri, la richiesta può essere presentata a uno solo di essi.
Definizioni rilevanti
Il regolamento introduce due definizioni operative: la "richiesta di consultazione", che è l'istanza dell'operatore rivolta allo Stato membro destinatario per accertare lo status di nuovo alimento; e lo "Stato membro destinatario", individuato in base al primo mercato di immissione. Le definizioni si aggiungono a quelle già contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 e nel regolamento (UE) 2015/2283.
Presentazione della richiesta e contenuto minimo
La consultazione si avvia mediante trasmissione elettronica della richiesta allo Stato membro destinatario. La documentazione deve includere:
- una lettera di accompagnamento conforme al modello dell'allegato I;
- un fascicolo tecnico conforme al modello dell'allegato II;
- documenti giustificativi;
- una nota esplicativa che chiarisca finalità e pertinenza della documentazione.
Il fascicolo tecnico deve contenere tutte le informazioni necessarie allo Stato membro per esprimere una conclusione. È ammessa una deroga all'obbligo di completezza solo se l'operatore giustifica in modo verificabile l'assenza di elementi richiesti dall'allegato II.
Verifica di validità della richiesta
Lo Stato membro destinatario deve verificare senza indugio se la richiesta rispetti i requisiti dell'articolo 4. Se la documentazione è insufficiente, può chiedere all'operatore integrazioni o modifiche entro un termine da esso fissato. La richiesta è dichiarata non valida se:
- l'operatore non invia le integrazioni o la versione modificata entro il termine assegnato;
- le informazioni aggiuntive restano comunque insufficienti per validare la richiesta.
La decisione sulla validità deve essere notificata senza indugio all'operatore, agli altri Stati membri e alla Commissione. In caso di non validità, lo Stato membro deve anche indicare le ragioni della decisione.
Valutazione di merito e termini procedurali
Una volta dichiarata valida la richiesta, lo Stato membro destinatario deve giungere a una conclusione sullo status di nuovo alimento entro quattro mesi dalla data della decisione di validità. Se ritiene di non avere elementi sufficienti, può chiedere ulteriori informazioni all'operatore, concordando con quest'ultimo il termine di presentazione. Può inoltre consultare gli altri Stati membri e la Commissione.
La richiesta di informazioni aggiuntive non sospende il termine di quattro mesi. Solo in casi debitamente giustificati lo Stato membro può prorogare tale termine di ulteriori quattro mesi al massimo, con comunicazione motivata all'operatore, agli altri Stati membri e alla Commissione. La conclusione finale deve essere comunicata senza indugio e motivata.
Contenuto della comunicazione sullo status di nuovo alimento
La notifica finale deve includere:
- il nome e la descrizione dell'alimento;
- l'indicazione se l'alimento è nuovo, non è nuovo oppure non è nuovo soltanto negli integratori alimentari;
- le ragioni della conclusione;
- se l'alimento è nuovo, la categoria alimentare più appropriata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.
La Commissione è tenuta a pubblicare senza indugio sul proprio sito web le informazioni sullo status di nuovo alimento.
Autorità competenti e punti di contatto
Gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione, entro il 1° marzo 2018, i recapiti delle autorità nazionali competenti e dei relativi punti di contatto designati per l'applicazione del regolamento. La Commissione doveva poi pubblicare tali recapiti entro il 1° maggio 2018.
Riservatezza delle informazioni
L'operatore può chiedere che determinate informazioni contenute nella richiesta siano trattate in modo riservato quando la loro divulgazione possa nuocere alla sua posizione concorrenziale. Deve indicare con precisione quali informazioni intende proteggere e fornire una motivazione dettagliata.
Non sono comunque coperti da riservatezza:
- nome e indirizzo del richiedente;
- nome e descrizione dell'alimento;
- sintesi degli studi presentati;
- se del caso, i metodi di analisi.
Se è coinvolta la consultazione di altri Stati membri, lo Stato membro destinatario comunica anche le proprie valutazioni sulla riservatezza. L'operatore, dopo essere stato informato, può ritirare la richiesta entro tre settimane; durante tale periodo la riservatezza deve essere rispettata. In caso di ritiro, Commissione e Stati membri non divulgano le informazioni per le quali era stata chiesta la riservatezza. Resta fermo lo scambio di informazioni necessario all'esame della consultazione.
Allegati tecnici e struttura del fascicolo
Gli allegati costituiscono parte essenziale del regolamento. L'allegato I fornisce il modello della lettera di accompagnamento; l'allegato II dettaglia il fascicolo tecnico e richiede, a seconda dei casi, informazioni su descrizione dell'alimento, caratterizzazione chimica o biologica, condizioni d'uso, processo di produzione, storia del consumo nell'Unione prima del 15 maggio 1997, consultazioni preliminari con altri operatori, eventuale impiego come medicinale e ulteriori elementi utili alla valutazione.
Per gli estratti e per gli alimenti ottenuti con processi produttivi non usati nell'Unione prima del 15 maggio 1997 sono previste sezioni specifiche. Il fascicolo richiede inoltre attenzione particolare ai nanomateriali ingegnerizzati e all'evidenza documentale del consumo umano significativo nell'Unione prima del 15 maggio 1997.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
Il regolamento attua l'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2283 e disciplina le fasi procedurali della consultazione volta a stabilire se un alimento rientri nell'ambito di applicazione della disciplina sui nuovi alimenti. Introduce le definizioni di "richiesta di consultazione" e di "Stato membro destinatario", inteso come lo Stato membro in cui l'operatore intende commercializzare per la prima volta l'alimento.
Presentazione della richiesta di consultazione
L'operatore del settore alimentare deve consultare lo Stato membro destinatario trasmettendo una richiesta di consultazione. Se intende immettere l'alimento contemporaneamente in più Stati membri, può presentare la richiesta a uno solo di essi.
Contenuto della richiesta e documentazione
La richiesta deve essere trasmessa per via elettronica e contenere: lettera di accompagnamento, fascicolo tecnico, documenti giustificativi e nota esplicativa. La lettera deve seguire il modello dell'allegato I; il fascicolo tecnico deve seguire il modello dell'allegato II e contenere tutte le informazioni necessarie per consentire allo Stato membro di concludere sullo status dell'alimento. È ammessa una deroga solo se il richiedente giustifica in modo verificabile l'assenza di uno o più elementi richiesti dall'allegato II.
Verifica di validità della richiesta
Lo Stato membro destinatario verifica senza indugio la conformità della richiesta all'articolo 4. Se la documentazione è incompleta, può chiedere integrazioni o modifiche entro un termine da esso fissato. La richiesta è dichiarata non valida se le integrazioni non sono fornite nei termini o restano insufficienti. La decisione sulla validità deve essere comunicata senza indugio all'operatore, agli altri Stati membri e alla Commissione; se negativa, devono essere indicate le ragioni.
Valutazione della richiesta valida e termini
Lo Stato membro destinatario deve concludere sullo status di nuovo alimento entro quattro mesi dalla decisione sulla validità della richiesta. Può chiedere ulteriori informazioni all'operatore, concordando il termine per la presentazione, e può consultare altri Stati membri e Commissione. La richiesta di informazioni aggiuntive non sospende il termine di quattro mesi, salvo proroga motivata di massimo quattro mesi. La conclusione finale deve essere comunicata senza indugio con motivazione.
Contenuto della notifica sullo status e pubblicazione
La comunicazione finale deve indicare il nome e la descrizione dell'alimento, se esso sia nuovo, non nuovo o non nuovo soltanto negli integratori alimentari, le ragioni della conclusione e, se l'alimento è nuovo, la categoria alimentare più appropriata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione pubblica senza indugio tali informazioni sul proprio sito web.
Autorità competenti e punti di contatto
Gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione entro il 1° marzo 2018 i recapiti delle autorità nazionali competenti e dei rispettivi punti di contatto designati ai fini del regolamento. La Commissione doveva pubblicare tali recapiti entro il 1° maggio 2018.
Riservatezza
L'operatore può chiedere che determinate informazioni siano trattate come riservate se la loro divulgazione può nuocere alla sua posizione concorrenziale, indicando quali dati devono restare riservati e motivando la richiesta. Non sono comunque riservabili il nome e l'indirizzo del richiedente, il nome e la descrizione dell'alimento, una sintesi degli studi presentati e, se del caso, i metodi di analisi. Se l'operatore ritira la richiesta entro tre settimane dalla comunicazione dello Stato membro, la riservatezza resta garantita in tale periodo e, in caso di ritiro, Commissione e Stati membri non divulgano le informazioni riservate. La disciplina della riservatezza non impedisce lo scambio di informazioni necessario all'esame della consultazione.
Allegati con modelli e contenuti tecnici
L'allegato I contiene il modello di lettera di accompagnamento; l'allegato II dettaglia il fascicolo tecnico, con sezioni dedicate a descrizione dell'alimento, caratterizzazione, condizioni d'uso, processo di produzione, storia del consumo umano nell'Unione prima del 15 maggio 1997, consultazioni sulla disponibilità sul mercato, informazioni supplementari, estratti e alimenti derivanti da processi produttivi non usati prima del 15 maggio 1997. Il fascicolo richiede anche particolare evidenza delle prove sul consumo significativo nell'Unione prima del 15 maggio 1997 e la segnalazione di eventuali profili di nanomateriali ingegnerizzati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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