Regolamento (UE) 2018/461
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/461 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, l’estensione dell’uso dell’estratto ricco in tassifolina quale nuovo alimento per ulteriori categorie di prodotti rispetto a quelle già approvate. Aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Stabilisce inoltre condizioni d’uso massime, specifiche di etichettatura e una definizione aggiornata della sostanza.
Autorizza l’estensione d’uso dell’estratto ricco in tassifolina come nuovo alimento e aggiorna l’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che immettono sul mercato dell’Unione alimenti contenenti estratto ricco in tassifolina, in particolare bevande analcoliche, prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di cioccolato e integratori alimentari. L’autorizzazione riguarda le condizioni d’uso e i requisiti di etichettatura indicati nell’allegato, nonché l’aggiornamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Per i prodotti lattiero-caseari l’uso è soggetto al vincolo che l’estratto non sostituisca totalmente o parzialmente i costituenti del latte. Per gli integratori alimentari l’uso è limitato alla popolazione in generale, con esclusione di lattanti, bambini nella prima infanzia, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni.
Estensione dell’uso dell’estratto ricco in tassifolina come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/461 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina UE sui nuovi alimenti di cui al regolamento (UE) 2015/2283. L’atto recepisce il percorso autorizzativo relativo all’estratto ricco in tassifolina e, sulla base del parere scientifico dell’EFSA, amplia gli usi consentiti rispetto all’autorizzazione già esistente per gli integratori alimentari.
Contesto normativo e motivazioni
La Commissione richiama il principio secondo cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. Ricorda inoltre che l’elenco dell’Unione è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La valutazione scientifica dell’EFSA del 25 ottobre 2017 ha concluso che l’estratto ricco in tassifolina è sicuro per gli usi e i livelli d’uso proposti; tale conclusione è stata ritenuta conforme ai requisiti dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.
Ambito dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda l’impiego dell’estratto ricco in tassifolina in ulteriori categorie di prodotti rispetto a quelle già coperte dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2079, che aveva consentito l’uso negli integratori alimentari destinati alla popolazione in generale, con esclusione di lattanti, bambini nella prima infanzia, bambini e adolescenti di età inferiore a 14 anni.
L’estensione ora copre:
- bevande analcoliche;
- prodotti lattiero-caseari;
- prodotti a base di cioccolato;
- integratori alimentari, con il medesimo limite soggettivo già previsto per la popolazione in generale e con esclusione dei minori di 14 anni indicati nell’allegato.
Condizioni d’uso e livelli massimi
L’allegato del regolamento sostituisce la voce relativa all’estratto ricco in tassifolina nella tabella 1 del regolamento (UE) 2017/2470 e fissa i relativi livelli massimi per categoria di alimento:
- yogurt bianco/yogurt alla frutta: 0,020 g/kg;
- chefir: 0,008 g/kg;
- latticello: 0,005 g/kg;
- latte in polvere: 0,052 g/kg;
- crema: 0,070 g/kg;
- crema acida: 0,050 g/kg;
- formaggio: 0,090 g/kg;
- burro: 0,164 g/kg;
- prodotti a base di cioccolato: 0,070 g/kg;
- bevande analcoliche: 0,020 g/l;
- integratori alimentari: 100 mg/giorno.
Vincoli specifici per i prodotti lattiero-caseari
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina i requisiti per latte e prodotti lattiero-caseari. In particolare, l’allegato chiarisce che, se utilizzato in prodotti lattiero-caseari, l’estratto ricco in tassifolina non può sostituire totalmente o parzialmente alcuno dei costituenti del latte. Ciò comporta un limite sostanziale all’impiego del nuovo alimento in tale categoria merceologica.
Etichettatura e specifiche del nuovo alimento
Per i prodotti che contengono la sostanza, la denominazione da riportare in ეტichetta è "estratto ricco in tassifolina". Inoltre, la tabella 2 del regolamento 2017/2470 è aggiornata nella parte relativa alle specifiche: la definizione della sostanza include la denominazione chimica [(2R,3R)-2-(3,4 diidrossifenil)-3,5,7-triidrossi-2,3-diidrocromen-4-one, anche noto come (+) trans (2R,3R)- diidroquercetina], con un contenuto di forma cis non superiore al 2 %.
Modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti autorizzati
L’atto modifica formalmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che costituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. La modifica riguarda sia la tabella 1, con l’inserimento dei nuovi usi consentiti e delle condizioni corrispondenti, sia la tabella 2, con l’aggiornamento della definizione/speca della sostanza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’estensione d’uso
La voce relativa all’estratto ricco in tassifolina nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati è modificata per includere ulteriori usi nei prodotti lattiero-caseari, nelle bevande analcoliche e nei prodotti a base di cioccolato, oltre all’uso già autorizzato negli integratori alimentari.
Condizioni d’uso e limiti massimi
L’allegato fissa i livelli massimi per categoria: yogurt bianco/yogurt alla frutta 0,020 g/kg; chefir 0,008 g/kg; latticello 0,005 g/kg; latte in polvere 0,052 g/kg; crema 0,070 g/kg; crema acida 0,050 g/kg; formaggio 0,090 g/kg; burro 0,164 g/kg; prodotti a base di cioccolato 0,070 g/kg; bevande analcoliche 0,020 g/l; integratori alimentari 100 mg/giorno.
Vincolo per i prodotti lattiero-caseari
Quando è utilizzato in prodotti lattiero-caseari, l’estratto ricco in tassifolina non può sostituire totalmente o parzialmente alcuno dei costituenti del latte, in linea con il regolamento (UE) n. 1308/2013.
Requisiti di etichettatura
La denominazione del nuovo alimento che deve figurare sull’etichetta dei prodotti alimentari contenenti la sostanza è "estratto ricco in tassifolina".
Aggiornamento delle specifiche della sostanza
La definizione del nuovo alimento è aggiornata includendo la denominazione chimica [(2R,3R)-2-(3,4 diidrossifenil)-3,5,7-triidrossi-2,3-diidrocromen-4-one, anche noto come (+) trans (2R,3R)- diidroquercetina], con non più del 2 % della forma cis.
Modifica del regolamento (UE) 2017/2470
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento, che aggiorna la tabella 1 sui nuovi alimenti autorizzati e la tabella 2 sulle specifiche.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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