Risoluzione n. 35 del 12/04/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo per versare l’IMU tramite F24 e ricodifica alcuni codici ICI già esistenti. Precisa inoltre le modalità di compilazione del modello, l’uso dei codici per ravvedimento, acconto e saldo, e stabilisce che l’efficacia decorre dal 18 aprile 2012.
Istituzione e ricodifica dei codici tributo IMU/ICI per il modello F24
Istituzione e ricodifica dei codici tributo IMU/ICI
La risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 disciplina l’introduzione dei codici tributo necessari per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU) tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Contestualmente, dispone la ricodifica di alcuni codici tributo relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI), già istituiti con precedente risoluzione.
Quadro normativo di riferimento
La risoluzione richiama l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, che disciplina l’anticipazione sperimentale dell’IMU. In particolare, il comma 12 prevede che il versamento dell’imposta avvenga, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Codici tributo istituiti per l’IMU
Per consentire il versamento dell’IMU tramite modello F24, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
- 3912: IMU su abitazione principale e relative pertinenze, quota COMUNE;
- 3913: IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale, quota COMUNE;
- 3914: IMU per i terreni, quota COMUNE;
- 3915: IMU per i terreni, quota STATO;
- 3916: IMU per le aree fabbricabili, quota COMUNE;
- 3917: IMU per le aree fabbricabili, quota STATO;
- 3918: IMU per gli altri fabbricati, quota COMUNE;
- 3919: IMU per gli altri fabbricati, quota STATO;
- 3923: IMU – interessi da accertamento, quota COMUNE;
- 3924: IMU – sanzioni da accertamento, quota COMUNE.
Regola per ravvedimento, interessi e sanzioni
La risoluzione precisa che, in caso di ravvedimento, sanzioni e interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta.
Modalità di compilazione del modello F24
I codici tributo sopra indicati devono essere esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", esclusivamente nella colonna "importi a debito versati". In tale sezione devono essere riportate le seguenti indicazioni:
- nello spazio "codice ente/codice comune" va indicato il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- nello spazio "Ravv." va barrata la casella se il pagamento si riferisce a ravvedimento;
- nello spazio "Acc." va barrata la casella se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio "Saldo" va barrata la casella se il pagamento si riferisce al saldo; se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, devono essere barrate entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili" va indicato il numero degli immobili, fino a un massimo di 3 cifre;
- nello spazio "Anno di riferimento" va indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento; se è barrato "Ravv.", va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Ricodifica dei codici ICI
La risoluzione dispone inoltre la ricodifica dei codici tributo ICI istituiti con la risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002. Ferma restando la collocazione nella sezione IMU e altri tributi locali e la medesima modalità di compilazione del modello F24, i codici vengono ricodificati come segue:
- da 3901 a 3940: ICI per l’abitazione principale;
- da 3902 a 3941: ICI per i terreni agricoli;
- da 3903 a 3942: ICI per le aree fabbricabili;
- da 3904 a 3943: ICI per gli altri fabbricati.
Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
Codici per interessi e sanzioni ICI
I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI restano invariati.
Decorrenza dell’efficacia
L’efficacia operativa delle disposizioni contenute nella risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.
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