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Risoluzione

Risoluzione n. 32 del 4/04/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce quando la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di enti pubblici non costituisce attività commerciale. Per lo scambio sul posto, gli impianti di potenza non superiore a 20 kW non vanno cumulati se ciascuno serve una specifica sede istituzionale; per lo scambio a distanza, la non commercialità richiede che la potenza complessiva sia ripartita tra le sedi e che a ciascuna risulti virtualmente associato un impianto entro 20 kW. In caso contrario, il contributo in conto scambio è fiscalmente rilevante e va fatturato al GSE.

Trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici degli enti pubblici in scambio sul posto e scambio a distanza

Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici degli enti pubblici

La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in capo agli enti pubblici, con particolare attenzione allo scambio sul posto e allo scambio a distanza. L’obiettivo è stabilire quando l’attività resti non commerciale e quando, invece, assuma rilevanza ai fini IVA.

Quesiti affrontati

Il documento prende le mosse da due chiarimenti richiesti all’Amministrazione finanziaria:

  • se, ai fini del limite di 20 kW rilevante per la commercialità dell’attività, debba essere considerata cumulativamente la potenza di più impianti installati presso diverse sedi dell’ente nel caso di scambio sul posto;
  • se, nel caso di scambio a distanza disciplinato dall’articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, possano individuarsi criteri per escludere il carattere commerciale anche quando l’impianto abbia potenza superiore a 20 kW.

Scambio sul posto: principio generale e precedenti di prassi

La risoluzione richiama i precedenti della circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 e della risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2009. In base a tali documenti:

  • se un ente non commerciale è soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico fino a 20 kW, installato per soddisfare i bisogni energetici della sede dell’ente, l’immissione in rete nell’ambito dello scambio sul posto non integra attività commerciale abituale;
  • il contributo in conto scambio erogato dal GSE non assume rilevanza fiscale;
  • se invece l’impianto supera i 20 kW, l’energia immessa in rete è considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale di vendita di energia;
  • in tal caso il contributo in conto scambio costituisce corrispettivo rilevante ai fini IVA e l’ente deve emettere fattura al GSE.

Scambio sul posto: pluralità di impianti presso diverse sedi

La questione specifica riguarda gli enti pubblici non economici, in particolare i comuni, che risultano soggetti responsabili di più impianti fotovoltaici, ciascuno di potenza inferiore a 20 kW, installati presso diverse sedi dell’ente.

La risoluzione afferma che:

  • gli impianti non devono essere considerati cumulativamente, se ciascuno ha potenza non superiore a 20 kW;
  • ogni impianto deve essere destinato, per collocazione, a soddisfare le esigenze energetiche di una specifica sede in cui l’ente svolge attività istituzionale;
  • in tale ipotesi la gestione di una pluralità di impianti non costituisce attività commerciale, anche se la potenza complessiva degli impianti supera 20 kW.

La motivazione risiede nel fatto che l’eventuale energia eccedente immessa in rete tramite lo scambio sul posto ha carattere marginale e non modifica la finalità sostanzialmente non commerciale della realizzazione degli impianti.

Scambio a distanza: quadro normativo

L’articolo 27, comma 4, della legge n. 99 del 2009 consente ai comuni con popolazione fino a 20.000 residenti di usufruire del servizio di scambio sul posto per impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto della coincidenza tra punto di immissione e punto di prelievo, ferma restando la disciplina degli oneri di rete.

Il meccanismo è esteso anche al Ministero della Difesa dall’articolo 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ne consente l’utilizzo anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.

Scambio a distanza: natura e funzionamento

La risoluzione qualifica lo scambio a distanza come una nuova e distinta modalità di scambio sul posto, che mantiene la finalità di destinare l’energia prodotta da impianti fotovoltaici prevalentemente ai propri fabbisogni.

La differenza tecnica rispetto allo scambio sul posto è che:

  • non è richiesta la coincidenza tra punto di immissione e punto di prelievo dell’energia;
  • è possibile associare uno o più punti di produzione a uno o più punti di consumo ubicati in luoghi diversi;
  • i punti sono individuati tramite codici POD, che non necessariamente coincidono con le sedi dell’ente;
  • in convenzione con il GSE, il soggetto responsabile dichiara di voler gestire i POD mediante il sistema dello scambio a distanza.

Scambio a distanza: criteri di non commercialità

Secondo la risoluzione, anche lo scambio a distanza non configura attività commerciale quando, analogamente allo scambio sul posto, l’energia prodotta dagli impianti di cui l’ente è soggetto responsabile è destinata a soddisfare i bisogni energetici delle sedi istituzionali dell’ente nel limite di 20 kW per ciascuna sede.

Perché l’attività di produzione e immissione in rete sia considerata non commerciale, è necessario che:

  • a ogni sede istituzionale dell’ente, corrispondente a un codice POD, sia virtualmente associato un impianto di potenza non superiore a 20 kW;
  • la potenza complessiva degli impianti di cui l’ente è soggetto responsabile venga ripartita tra il numero delle sedi istituzionali servite.

Se, dalla ripartizione, a ogni sede risulta virtualmente associato un impianto entro il limite di 20 kW, la produzione è non commerciale e quindi irrilevante ai fini IVA.

Conseguenze fiscali in caso di superamento del limite

Quando la ripartizione della potenza complessiva non consente di ricondurre ogni sede a un impianto virtuale entro 20 kW, l’attività di produzione di energia elettrica è qualificata come commerciale e rilevante ai fini IVA.

In tale ipotesi:

  • l’ente deve emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al contributo in conto scambio ricevuto;
  • il contributo assume rilevanza fiscale come corrispettivo dell’attività commerciale.

Obblighi informativi verso il GSE

Per garantire il corretto trattamento fiscale del contributo in conto scambio, l’ente deve comunicare al GSE se l’attività svolta sia commerciale o non commerciale in base alla ripartizione della potenza tra le sedi.

La risoluzione precisa inoltre che l’ente deve segnalare anche eventuali variazioni successive rispetto alla comunicazione iniziale, con riferimento:

  • alla potenza complessiva degli impianti;
  • al numero delle sedi servite dagli impianti.

Chiusura operativa

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano applicati correttamente dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Testo integrale

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