Risoluzione n. 33 del 10/04/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la cessione di un impianto radiotelevisivo, se non riguarda solo attrezzature, è da considerarsi cessione di ramo d’azienda e quindi esclusa da IVA, con applicazione dell’imposta di registro. Viene inoltre precisato che restano validi gli atti compiuti prima del 28 dicembre 2011.
Cessione di impianti radiotelevisivi e trattamento fiscale indiretto
Cessione di impianti radiotelevisivi: inquadramento fiscale ai fini delle imposte indirette
La risoluzione n. 33/E del 10 aprile 2012 interviene per chiarire il trattamento fiscale delle cessioni di impianti radiotelevisivi, alla luce dell’integrazione apportata all’articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. L’obiettivo è superare le incertezze interpretative sulla distinzione tra cessione di beni e cessione di azienda o di ramo d’azienda.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata si fonda su più disposizioni:
- articolo 40, comma 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 28 dicembre 2011;
- articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato con l’inserimento del comma 7-bis;
- articolo 2555 del codice civile, che definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa;
- articolo 2, comma 3, lettera b), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, che esclude dall’IVA le cessioni di aziende o rami d’azienda;
- articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, relativo al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Nozione di azienda e orientamento giurisprudenziale
La risoluzione richiama la nozione civilistica di azienda come universalità di beni, materiali e immateriali, funzionalmente destinati all’esercizio di un’attività economica. Viene inoltre richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui si ha cessione di azienda o di ramo d’azienda quando viene trasferito un complesso di beni unitariamente considerato, dotato di potenzialità produttiva, e i beni strumentali ceduti devono essere idonei, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio dell’impresa.
Qualificazione delle cessioni di impianti radiotelevisivi
La novità introdotta dal legislatore consiste nella qualificazione normativa del trasferimento degli impianti radiotelevisivi. In particolare:
- la cessione, anche di un singolo impianto radiotelevisivo, è considerata cessione di ramo d’azienda quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature;
- a maggior ragione, il trasferimento di più impianti integra cessione di ramo d’azienda.
La risoluzione precisa che la cessione delle attrezzature insieme ad altre risorse, quali frequenze, marchi e brevetti, configura cessione di azienda o di ramo d’azienda. Al contrario, il trasferimento delle sole attrezzature costituisce cessione di beni.
Effetti ai fini dell’IVA e dell’imposta di registro
La qualificazione dell’operazione ha effetti decisivi sulle imposte indirette:
- se l’operazione è cessione di azienda o di ramo d’azienda, essa è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA e soggetta all’imposta proporzionale di registro;
- se invece non è qualificabile come cessione d’azienda, il trasferimento dei singoli beni aziendali è imponibile ai fini IVA.
La risoluzione sottolinea che la distinzione dipende dall’effettivo oggetto del trasferimento nel caso concreto, ma per gli impianti radiotelevisivi la legge ha fissato una regola specifica.
Regime dei comportamenti pregressi
La norma introduce una clausola di salvaguardia per gli atti già posti in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione. Sono infatti espressamente fatti salvi:
- la validità degli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d’azienda;
- la qualificazione giuridico-tributaria attribuita in precedenza dagli operatori del settore;
- l’irripetibilità e la non rettificabilità ai fini tributari degli atti compiuti prima del 28 dicembre 2011.
Indicazioni finali di vigilanza
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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