Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 34 del 11/04/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce due codici identificativi da usare nel modello F24 per distinguere il soggetto obbligato solidale e la stazione appaltante/amministrazione procedente nei versamenti connessi ad appalti e subappalti, in applicazione delle norme sulla responsabilità solidale e sull’intervento sostitutivo.

Attivazione dei codici identificativi F24 per obbligazione solidale e intervento sostitutivo

Attivazione dei codici identificativi F24 per appalti e subappalti

La risoluzione disciplina l’istituzione di specifici codici identificativi da indicare nel modello F24 per consentire la corretta individuazione del soggetto tenuto al pagamento in ipotesi di responsabilità solidale o di intervento sostitutivo nell’ambito di contratti di appalto, subappalto e appalti pubblici. Il documento collega tale intervento a tre diversi riferimenti normativi che prevedono obblighi di pagamento o sostituzione nei confronti di ritenute, contributi e premi assicurativi.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama innanzitutto l’articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di lavoro dipendente riferite ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.

Richiama inoltre l’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, che prevede la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro, insieme con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per il pagamento dei trattamenti retributivi, delle quote di trattamento di fine rapporto, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. La norma esclude espressamente le sanzioni civili, che restano a carico del responsabile dell’inadempimento.

Infine, viene richiamato l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, attuativo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.

Intervento sostitutivo della stazione appaltante

Il documento riporta il contenuto del comma 2 dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207/2010, secondo cui, quando il responsabile del procedimento acquisisce un DURC che segnali un’inadempienza contributiva riferita a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’importo corrispondente all’inadempienza viene trattenuto dal certificato di pagamento. Il pagamento delle somme dovute per le inadempienze accertate mediante DURC è effettuato direttamente dai soggetti individuati dalla norma agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Codici identificativi istituiti

Per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto obbligato in solido ovvero della stazione appaltante o amministrazione procedente, la risoluzione istituisce due codici identificativi:

  • "50", denominato "Obbligato solidale - art. 29, c. 2, d.lgs. n. 276/2003 e art. 35, l. n. 248/2006";
  • "51", denominato "Intervento sostitutivo - art. 4 del d.P.R. n. 207/2010".

Compilazione del modello F24

La compilazione deve avvenire nella sezione "Contribuente" del modello F24, da predisporre per ogni singolo contratto di appalto o subappalto. Il campo "codice identificativo" deve essere valorizzato come segue:

  • con il codice "50" insieme al codice fiscale del soggetto obbligato solidale al pagamento, da indicare nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare";
  • con il codice "51" insieme al codice fiscale della stazione appaltante o dell’amministrazione procedente, da indicare nel medesimo campo.

In entrambi i casi, il campo relativo al codice fiscale del contribuente intestatario della delega deve essere compilato con il codice fiscale del contribuente responsabile dell’inadempimento.

Disponibilità dell’elenco codici

La risoluzione precisa che l’elenco completo dei codici identificativi è contenuto nella "Tabella dei codici identificativi", disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.