Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18622/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una persona aveva citato in giudizio un avvocato chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale, per un importo indicato in euro 147.020,56. Il convenuto si era difeso nel merito e aveva chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice, poi costituitasi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 158 c.p.c., 10 commi 11 e 12 e 11 comma 1 del d.lgs. 116/2017, sostenendo che la decisione di primo grado sarebbe invalida perché emessa da un magistrato onorario al di fuori dei casi consentiti dalla disciplina speciale, e che l'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario non potrebbe sanare tale violazione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto dirimente che la violazione dei criteri tabellari di assegnazione degli affari non determina in alcun caso la nullità dei provvedimenti adottati. La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, perché la censura non spiegava in modo adeguato perché l'attività del giudice onorario dovesse ricadere nella disciplina invocata e in che modo tale disciplina fosse stata concretamente violata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo non specifico ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché si limitava a richiamare la normativa sul limite delle funzioni dei giudici onorari senza argomentare in concreto perché, nel caso di specie, sarebbe stata violata la disciplina degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 116/2017 e perché ciò integrasse un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. Conseguentemente ha condannato la ricorrente a rifondere le spese di lite a ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'esposizione delle ragioni poste a base della censura; il suo difetto comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 158 c.p.c.

    è evocato come norma che disciplina il vizio di costituzione del giudice, ma la Corte rileva che la censura non ne dimostra concretamente la violazione.

  • art. 10, commi 11 e 12, d.lgs. n. 116/2017

    invocato dalla ricorrente per sostenere i limiti della potestas iudicandi del giudice onorario; la Corte osserva che il motivo non spiega perché tali disposizioni sarebbero applicabili e violate nel caso concreto.

  • art. 11, comma 1, d.lgs. n. 116/2017

    richiamato per le eccezioni alla disciplina delle funzioni del giudice onorario; il ricorso non chiarisce perché tali eccezioni non operassero.

  • art. 7-bis r.d. n. 12/1941

    la Corte d'appello lo ha utilizzato per affermare che la violazione dei criteri di assegnazione degli affari non determina mai la nullità dei provvedimenti adottati, salvo il rilievo disciplinare.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria della controricorrente nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    parametro per la misura del contributo unificato richiamato ai fini dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: non basta richiamare norme astrattamente pertinenti, ma occorre spiegare in concreto quale regola sia stata violata e per quali ragioni la decisione impugnata sarebbe errata.
  • La deduzione di un vizio di costituzione del giudice richiede una puntuale correlazione tra la disciplina invocata e la concreta composizione/assegnazione del giudicante nel singolo processo; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Il richiamo a limiti organizzativi o funzionali nella assegnazione degli affari non è di per sé sufficiente a fondare la nullità della decisione, se la censura non dimostra specificamente la ricorrenza del vizio processuale dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.