Circolare numero 61 del 21-4-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma per il 2005 la riduzione contributiva dell’11,50% nel settore edile, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 341/1995, e fornisce le istruzioni operative per il recupero dei maggiori contributi versati. Il beneficio riguarda i datori di lavoro edili individuati da specifici codici ISTAT, si applica ai soli operai a tempo pieno di 40 ore settimanali e resta subordinato a precise condizioni, tra cui quelle previste per gli sgravi nel Mezzogiorno e l’acquisizione della dichiarazione della Cassa edile. La circolare distingue inoltre tra datori di lavoro che hanno già fruito dello sgravio nel 2005 e quelli che non lo hanno applicato, indicando per questi ultimi le modalità di recupero tramite DM10/2.
Riduzione contributiva 11,50% nel settore dell’edilizia per l’anno 2005
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2005
La circolare disciplina la conferma della riduzione contributiva del settore edile per l’anno 2005 e fornisce le istruzioni per il recupero dei contributi eventualmente versati in misura piena. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato e prorogato da successive disposizioni.
Quadro normativo e conferma della misura
La circolare richiama l’art. 2, comma 3, della legge n. 266/2002, che prevede fino al 31 dicembre 2006 una speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD. L’efficacia del beneficio resta però subordinata alla pubblicazione del decreto annuale di conferma o rideterminazione della misura.
Il D.M. Lavoro/Economia 1 febbraio 2006, pubblicato nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 e allegato alla circolare, conferma per l’anno 2005 la riduzione nella misura dell’11,50 per cento. Il decreto è stato emanato sulla base delle rilevazioni sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile, dalle quali risulta un incremento della base imponibile tale da compensare la riduzione stessa.
Ambito di applicazione soggettivo
Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50 per cento sulla contribuzione a carico dei datori di lavoro, con esclusione della quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si applica esclusivamente agli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e non spetta ai lavoratori assunti con contratto part-time.
I datori di lavoro interessati sono quelli che esercitano attività edile e che risultano individuati dai codici ISTAT dal 45.11 al 45.45.2.
Condizioni e limitazioni
La riduzione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2005, in continuità con il precedente regime riferito al 2004. L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per gli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle relative alla retribuzione imponibile di cui al comma 1.
La circolare precisa inoltre che la riduzione non è cumulabile con altre specifiche agevolazioni contributive previste per determinati lavoratori, tra cui:
- assunzioni dalle liste di mobilità;
- contratti di formazione e lavoro;
- contratti di inserimento o reinserimento;
- lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia fruito dello sgravio totale triennale ex art. 44 della legge n. 448/2001.
Casse edili e verifiche richieste alle sedi
Per i lavoratori soggetti all’obbligo di denuncia alle Casse edili, le sedi INPS devono acquisire la dichiarazione rilasciata dalla competente Cassa edile, attestante l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme dovute. In caso di omessa denuncia o omesso versamento si applica quanto previsto dall’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995.
Modalità operative per il riconoscimento del beneficio
Il riconoscimento della riduzione avviene tramite la procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende. La circolare distingue due casistiche operative.
Datori di lavoro che hanno già applicato lo sgravio nel 2005
I datori di lavoro che hanno già fruito della riduzione nel corso del 2005, identificata con il codice L206, non devono presentare ulteriori adempimenti. Le sedi provvederanno a riproporre al calcolo le eventuali note di rettifica emesse e a curarne la definizione.
Datori di lavoro che non hanno applicato lo sgravio nel 2005
I datori di lavoro che non hanno operato la riduzione durante il 2005 possono recuperare i periodi da gennaio a dicembre 2005 mediante una delle denunce contributive con scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Devono determinare l’importo della riduzione spettante e riportarlo nel quadro D del DM10/2, preceduto dal codice L207.
Finalità della circolare
La circolare ha quindi finalità essenzialmente operative: conferma il beneficio per il 2005, ne delimita l’ambito soggettivo e oggettivo, ribadisce le condizioni di accesso e fornisce le istruzioni necessarie per il recupero dei contributi tramite i modelli e i codici di denuncia contributiva previsti dall’INPS.
Punti principali
Conferma della misura per il 2005
Il decreto interministeriale 1 febbraio 2006 conferma per l’anno 2005 la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia nella misura dell’11,50%, prevista dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995. La circolare precisa che il beneficio è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 dall’art. 2, comma 3, della legge n. 266/2002, ma la sua operatività richiede la pubblicazione del decreto annuale di conferma o rideterminazione.
Ambito soggettivo e misura del beneficio
La riduzione si applica alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, con esclusione della quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Riguarda solo gli operai occupati con orario di 40 ore settimanali e non spetta quindi per i lavoratori a tempo parziale. I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal 45.11 al 45.45.2.
Periodo di applicazione e condizioni di accesso
L’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2005, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente scadenza di dicembre 2004. Essa è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per gli sgravi nel Mezzogiorno, incluse quelle del comma 1 in materia di retribuzione imponibile.
Esclusioni per altri benefici contributivi
La riduzione non spetta per i lavoratori per i quali siano previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come assunzioni dalle liste di mobilità, contratti di formazione-lavoro, contratti di inserimento o reinserimento. È inoltre esclusa per i lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia fruito dello sgravio totale triennale di cui all’art. 44 della legge n. 448/2001.
Obblighi verso le Casse edili
Per i lavoratori soggetti all’obbligo di denuncia alle Casse edili, le sedi INPS devono acquisire la dichiarazione della competente Cassa edile che attesti l’avvenuto versamento, nell’anno solare precedente, delle somme dovute. In caso di omessa denuncia o omesso versamento si applica quanto previsto dall’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.
Modalità di riconoscimento e recupero
Il beneficio viene riconosciuto dalla procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende. Le istruzioni distinguono tra chi ha già applicato lo sgravio nel corso del 2005 e chi non lo ha fatto, indicando per ciascun caso gli adempimenti da seguire.
Datori di lavoro che hanno già fruito dello sgravio
I datori di lavoro che nel corso del 2005 hanno già operato la riduzione contributiva con il codice L206 non devono effettuare alcun adempimento. Le sedi provvederanno a riproporre al calcolo le eventuali note di rettifica già emesse e a curarne la definizione.
Datori di lavoro che non hanno fruito dello sgravio
I datori di lavoro che non hanno applicato la riduzione nel 2005 possono recuperare l’agevolazione relativa ai mesi da gennaio a dicembre 2005 con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Devono calcolare l’importo spettante e indicarlo nel quadro D del DM10/2, preceduto dal codice L207.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 20 apr 2006Circolare numero 59 del 20-4-2006
- Circolare · 20 apr 2006Circolare numero 60 del 20-4-2006
- Circolare · 19 apr 2006Circolare numero 58 del 19-4-2006
- Circolare · 14 apr 2006Circolare numero 57 del 14-4-2006
- Circolare · 13 apr 2006Circolare numero 55 del 13-4-2006
- Circolare · 13 apr 2006Circolare numero 56 del 13-4-2006
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →