Sentenza del 15/06/2017 n. 4194 - Comm. Trib. Prov. Milano
Contratti di trasferimento taxi - Contratti ad personam - Esclusione - Tassabilità al 3% - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il contratto avesse natura personale e riguardasse, in sostanza, il trasferimento di una licenza taxi, cioè di un provvedimento amministrativo ad personam, e che pertanto non fosse applicabile l'imposta di registro proporzionale. La questione riguardava invece la qualificazione del trasferimento: se avente a oggetto la sola licenza oppure un'entità economica organizzata, composta dal mezzo strumentale, dall'attività di trasporto e dal relativo avviamento.
La decisione
È stata ritenuta corretta l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota del 3 per cento prevista dall'art. 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Il contratto non trasferiva semplicemente una licenza amministrativa, ma un'entità economica stabile, adeguatamente strutturata e autonoma, costituita dal mezzo adibito al trasporto di persone e dall'avviamento commerciale. Il trasferimento è stato quindi assimilato a quello di una piccola azienda e assoggettato a tassazione sul prezzo pattuito.
Norme richiamate
Art. 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Imposta di registro con aliquota del 3 per cento
La norma si applica ai contratti che trasferiscono un'entità economica organizzata e autonoma. Nel caso del taxi, l'oggetto del trasferimento non è la sola licenza amministrativa, ma il complesso costituito dal mezzo strumentale, dall'attività e dall'avviamento.
d.P.R. n. 131/1986
Il contratto deve essere tassato in base alla sua effettiva natura economica e all'oggetto sostanziale del trasferimento, non soltanto alla qualificazione formale attribuita dalle parti.
Massime di principio
- Per stabilire l'imposta applicabile a un contratto occorre considerare l'oggetto economico effettivamente trasferito, non solo il nomen iuris o la forma del contratto.
- La licenza amministrativa taxi, considerata isolatamente, è un provvedimento personale e non costituisce di per sé un bene liberamente trasferibile; tuttavia, il trasferimento congiunto del mezzo, dell'organizzazione dell'attività e dell'avviamento può integrare il trasferimento di un'azienda o di un'entità economica autonoma.
- Quando il contratto trasferisce un complesso stabile e organizzato idoneo a proseguire un'attività economica, è normalmente applicabile l'imposta di registro proporzionale prevista per i trasferimenti aziendali, anche se l'attività è di dimensioni ridotte.
- La tassazione si applica sul corrispettivo pattuito per il trasferimento del complesso economico, con l'aliquota del 3 per cento prevista dalla disposizione richiamata.
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