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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8796/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due censure principali: 1) nullità della composizione del collegio di primo grado per la partecipazione di un giudice onorario, in violazione della disciplina introdotta dal d.lgs. 13 luglio 2017, n.116 (richiamata dall'art. 9 del d.lgs. nel ricorso) in relazione ai reati ricompresi nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.; 2) vizio di motivazione e insufficienza probatoria secondo gli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p., poiché la sentenza di appello avrebbe confermato la condanna senza valutare adeguatamente le doglianze difensive e la mancata presenza dell'imputato al momento dell'esecuzione dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che il giudice onorario (dott. Massimo Cosenza) partecipò al collegio di primo grado in un procedimento relativo al reato di rapina aggravata (art. 628, comma 3, c.p.), fattispecie ricompresa nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., per la quale è vietata la destinazione del giudice onorario. La partecipazione del giudice onorario è stata considerata una violazione della capacità del giudice rilevante ai sensi dell'art. 33 c.p.p., con conseguente nullità assoluta (art. 179 in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a). La deroga prevista dall'art. 30 del d.lgs. 116/2017 non è applicabile nel caso concreto. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio. Il secondo motivo (insufficienza probatoria/vizio di motivazione) non è stato accolto in quanto la decisione è stata decisa sulla nullità di composizione del collegio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 13 luglio 2017, n.116 (art.12)

    Il divieto di destinare giudici onorari ai collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. limita la capacità del giudice; la sua violazione determina nullità assoluta insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni grado del giudizio.

  • D.Lgs. 13 luglio 2017, n.116 (art.30)

    Norma derogatoria citata ma ritenuta inapplicabile nel caso concreto perché il dibattimento era stato rinnovato anche successivamente all'entrata in vigore della disciplina, per cui non opera la deroga che avrebbe potuto sanare la situazione.

  • Art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.

    Fa rientrare la rapina aggravata tra le fattispecie per le quali è proibita la composizione dei collegi con giudice onorario; questa qualificazione ha prodotto la nullità della composizione del collegio.

  • Art. 628, comma 3 c.p.

    Delitto di rapina aggravata oggetto del procedimento; la qualificazione penale ha collegamento diretto con il divieto previsto dall'art. 407 c.p.p.

  • Art. 33 c.p.p.

    Riguarda la capacità del giudice; la partecipazione del giudice onorario in presenza del divieto costituisce una limitazione della capacità cui consegue nullità.

  • Art. 179 c.p.p. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a) c.p.p.

    La violazione che riguarda la composizione del collegio integra una nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

  • Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.

    Citate dal ricorrente per censurare la motivazione e la valutazione della prova da parte della Corte d'Appello; la Cassazione non è entrata nel merito di queste censure perché ha deciso il ricorso sulla nullità della composizione del collegio.

  • Art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per il riassunto dei motivi nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La partecipazione di un giudice onorario a un collegio che giudica reati ricompresi nell'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. configura una nullità assoluta e insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • La qualificazione del reato (es. rapina aggravata) rispetto alle categorie dell'art. 407 c.p.p. è decisiva: se ricompreso nella lista che vieta giudici onorari, qualsiasi partecipazione di tali giudici al collegio invalida la sentenza.
  • Le eventuali disposizioni 'sananti' o derogatorie (es. art. 30 del d.lgs. 116/2017) devono essere valutate concretamente alla luce della cronologia delle udienze; non si applicano se il procedimento è stato rinnovato dopo l'entrata in vigore della norma.
  • Quando sussiste una nullità assoluta di composizione del collegio, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre il nuovo giudizio: le altre questioni (es. insufficienza probatoria o vizio di motivazione) possono rimanere ininfluenti se il ricorso viene deciso su tale nullità.
  • Le censure di merito sulla valutazione della prova (art. 606 c.p.p.) restano percorribili, ma perdono rilevanza se il vizio processuale di composizione è decisivo e assorbente.

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